P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-bis, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera h), decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in riferimento agli articoli 3, 41 e 97, della Costituzione, nei sensi e nei termini di cui alla motivazione della presente ordinanza. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale quale sopra sollevata. Riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di causa. Ordina che a cura della segreteria gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza, oltre che comunicata alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 30 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati: Fabio Franconiero, Presidente FF; Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore; Angela Rotondano, Consigliere; Alberto Urso, Consigliere; Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere; Il Presidente: Franconiero L'Estensore: Di Matteo