P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta),
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 186-bis, comma 6, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), aggiunto dall'art. 33, comma 1,
lettera h), decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in riferimento agli
articoli 3, 41 e 97, della Costituzione, nei sensi e nei termini di
cui alla motivazione della presente ordinanza.
Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione
della Corte costituzionale sulla questione di legittimita'
costituzionale quale sopra sollevata.
Riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di
causa.
Ordina che a cura della segreteria gli atti del giudizio siano
trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza,
oltre che comunicata alle parti, sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
Cosi deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 30
maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF;
Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore;
Angela Rotondano, Consigliere;
Alberto Urso, Consigliere;
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere;
Il Presidente: Franconiero
L'Estensore: Di Matteo