P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    La Corte, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, solleva, in
via principale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
656, comma 9,  lettera  a)  del  codice  di  procedura  penale,  come
integrato dall'art. 4-bis  della  legge  n.  354/1975,  a  sua  volta
modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b)  della  legge  9  gennaio
2019, n. 3, nella parte in cui ha inserito il reato di  cui  all'art.
319-quater, comma 1 del  codice  penale,  tra  quelli  ostativi  alla
concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 4-bis,  comma
1 della legge 26 luglio 1975, n. 354 della  possibilita'  di  accesso
alle misure  alternative  alla  detenzione,  per  contrasto  con  gli
articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione; 
    Solleva,  altresi',  in  via   subordinata,   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9,  lettera  a)  del
codice di procedura penale,  come  integrato  dall'art.  4-bis  della
legge n. 354/1975, a sua  volta  modificato  dall'art.  1,  comma  6,
lettera b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte  in  cui  ha
inserito il reato di cui all'art.  319-quater,  comma  1  del  codice
penale,  tra  quelli  ostativi   alla   concessione   del   beneficio
penitenziario di cui all'art. 4-bis, comma 1 della  legge  26  luglio
1975, n. 354 della possibilita' di accesso  alle  misure  alternative
alla detenzione, per contrasto con gli articoli 3, 25, comma 2, e 117
della Costituzione in relazione all'art. 7 della Convenzione  europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali, senza prevedere  un  regime  transitorio  che  dichiari
applicabile la norma di cui all'art. 1, comma  6,  lettera  b)  della
legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai  soli  fatti  commessi  successivamente
alla sua entrata in vigore; 
    Consegue la sospensione del presente processo; 
    Ordina, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale nonche'  la  notifica  della  presente
ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri  e  la
comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Palermo, 23 maggio 2019 
 
                     Il Presidente est.: Piras