P.Q.M. Il Tribunale amministrativo della Calabria, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe cosi' provvede: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 nella parte in cui prevede che la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato «puo'» essere utilizzata anziche' «e'» utilizzata e nella parte in cui prevede il termine ultimo del 31 dicembre 2019; 2) dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio dei giorni 30 gennaio 2019, 13 marzo 2019, con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente; Francesco Tallaro, primo referendario; Francesca Goggiamani, referendario, estensore. Il Presidente: Salamone L'estensore: Goggiamani