P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo della Calabria,  sezione  prima,  sul
ricorso di cui in epigrafe cosi' provvede: 
        1) dichiara rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
riferimento agli articoli  3  e  97  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 6, legge n.  240/2010
nella parte in cui  prevede  che  la  procedura  di  valutazione  dei
ricercatori a tempo indeterminato «puo'» essere  utilizzata  anziche'
«e'» utilizzata e nella parte in cui prevede il termine ultimo del 31
dicembre 2019; 
        2) dispone la sospensione  del  presente  procedimento  e  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        3) dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura
della segreteria, alle parti in causa al Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' comunicata  ai  presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
    Cosi' deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio dei giorni 30
gennaio 2019, 13 marzo 2019, con l'intervento dei magistrati: 
        Vincenzo Salamone, Presidente; 
        Francesco Tallaro, primo referendario; 
        Francesca Goggiamani, referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Salamone 
 
 
                                              L'estensore: Goggiamani