P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per  contrasto
con gli articoli 3, 36 comma 1, Cost., la questione  di  legittimita'
costituzionale del comma 3, art. 13, legge regionale  n.  13  dell'11
giugno 2014, come modificato dall'art. 14, legge regionale 17  maggio
2016, n. 8, nella parte in cui prevede che «Il trattamento  economico
complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale,  e  dei
titolari dei contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo  e
vigilanza della Regione, delle  societa'  a  totale  o  maggioritaria
partecipazione della Regione, che svolgono l'attivita' esclusivamente
con affidamenti diretti della stessa Regione, nonche' degli enti che,
a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico  del
bilancio della Regione, non puo'  essere  superiore  a  100.000,00  €
annui lordi». 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, a cura  della  cancelleria,  cui  manda  altresi'  di
notificare la presente ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  e  di  comunicarla  ai  presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
    Sospende il presente giudizio. 
    Si comunichi alle parti costituite. 
        Siracusa, 5 febbraio 2019 
 
                     Il giudice del lavoro: Urso