P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, Cost., la questione di legittimita' costituzionale del comma 3, art. 13, legge regionale n. 13 dell'11 giugno 2014, come modificato dall'art. 14, legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, nella parte in cui prevede che «Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari dei contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle societa' a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attivita' esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonche' degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non puo' essere superiore a 100.000,00 € annui lordi». Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria, cui manda altresi' di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Sospende il presente giudizio. Si comunichi alle parti costituite. Siracusa, 5 febbraio 2019 Il giudice del lavoro: Urso