P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Salerno, sezione civile feriale, nel procedimento
cautelare ante causam iscritto al R.G. n. 5610/2019,  cosi'  dispone,
ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, inserito dall'art. 13,  comma  1,
n. 2) del decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per contrasto con
gli articoli 2, 3 e 16 Cost.; 
    2.  dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio cautelare in corso; 
    3. dichiara, in via provvisoria e fino alla ripresa del  giudizio
cautelare  dopo  l'incidente  di  legittimita'   costituzionale,   la
sussistenza del diritto di C. D. all'iscrizione anagrafica presso  il
Comune di Capaccio Paestum. 
    Ordina che la cancelleria provveda alla trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale e alla notifica alle parti in  causa  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Dispone, altresi', che  l'ordinanza  venga  comunicata  anche  ai
presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Salerno, 9 agosto 2019 
 
                  Il Giudice designato: Iannicelli