P.Q.M. Il Tribunale di Salerno, sezione civile feriale, nel procedimento cautelare ante causam iscritto al R.G. n. 5610/2019, cosi' dispone, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, inserito dall'art. 13, comma 1, n. 2) del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 16 Cost.; 2. dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio cautelare in corso; 3. dichiara, in via provvisoria e fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimita' costituzionale, la sussistenza del diritto di C. D. all'iscrizione anagrafica presso il Comune di Capaccio Paestum. Ordina che la cancelleria provveda alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e alla notifica alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone, altresi', che l'ordinanza venga comunicata anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Salerno, 9 agosto 2019 Il Giudice designato: Iannicelli