Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del  Presidente
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura  Generale
dello         Stato         (c.f.          80224030587;          pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente
domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,
ricorrente; 
    Contro Regione Puglia, in persona  del  Presidente  pro  tempore,
dott. Michele Emiliano, con sede in Bari, lungomare Nazario Sauro, 33
- 70100, resistente; 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 2 e 10 della legge della Regione Puglia 5  luglio  2019,  n.
27,  pubblicata  nel  B.U.R.  n.  76  dell'8  luglio  2019,   recante
«Modifiche alla legge regionale 16 luglio  2018,  n.  39  (Disciplina
dell'attivita' di  trasporto  di  viaggiatori  mediante  noleggio  di
autobus con conducente)». 
    La legge regionale indicata in epigrafe, che detta modifiche alla
legge regionale 16 luglio 2018 n. 39  (Disciplina  dell'attivita'  di
trasporto  di  viaggiatori   mediante   noleggio   di   autobus   con
conducente),  e'  censurabile  con  riferimento   alle   disposizioni
contenute negli articoli 2 e 10 in quanto violano l'art. 117  secondo
comma, lettere h), l) ed e), l'art. 117 primo comma e l'art. 3  della
Costituzione, alla luce dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. L'art. 2 della legge regionale in esame (contenente «Modifiche
all'art. 4 della legge regionale 39/2018»), prevede che: «All'art. 4,
della legge regionale 39/2018, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra
Regione o  da  un  altro  Stato  membro  della  Unione  europea,  che
esercitano   il   servizio   in   Puglia   attraverso   una   stabile
organizzazione ai sensi dell'art.  162  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 22 dicembre  1986,  n.  917  ('Approvazione  del
testo unico delle imposte sui redditi'), devono possedere i requisiti
indicati all'art. 2. A  tal  fine,  prima  dell'avvio  dell'attivita'
nella  Regione  Puglia,  le  imprese   devono   presentare   apposita
segnalazione certificata di inizio  attivita'  allo  Sportello  unico
delle attivita' produttive  (SUAP)  del  comune  nel  cui  territorio
l'impresa ha sede legale o la principale organizzazione aziendale"». 
    La disposizione in esame si pone in contrasto  con  la  normativa
statale  di  cui  alla   legge   n.   218/03   (recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori  effettuato   mediante
noleggio di autobus con conducente») ed in  particolare  all'art.  5,
commi 1  e  3  («Accesso  al  mercato»),  ai  sensi  del  quale:  «1.
L'attivita' di noleggio di autobus con conducente e'  subordinata  al
rilascio, alle  imprese  in  possesso  dei  requisiti  relativi  alla
professione di trasportatore su strada di  viaggiatori,  di  apposita
autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo  scopo
delegati in cui dette imprese hanno la sede legale  o  la  principale
organizzazione aziendale. 
    [...] 
    3.  L'autorizzazione  non  e'  soggetta  a  limiti  territoriali.
L'esercizio dei servizi internazionali e', peraltro,  subordinato  al
possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o  di  chi
dirige,  in  maniera  continuativa  ed  effettiva,   l'attivita'   di
trasporto,   dell'attestato   di   idoneita'   professionale   esteso
all'attivita' internazionale». 
    Per quanto riguarda le imprese  in  possesso  dell'autorizzazione
rilasciata in un'altra Regione, seppure esercitanti  il  servizio  in
Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi  dell'art.  162
del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   917/86,   le
disposizioni statali sopra richiamate hanno  espressamente  affermato
(art. 5, commi 1 e 3 della legge n.  218/03)  che  tali  imprese  non
possono essere soggette ad altri oneri autorizzativi per  l'attivita'
di noleggio nella Regione Puglia,  essendo  previsto  dalle  predette
norme statali che l'attivita' di noleggio di autobus  con  conducente
e' subordinata al rilascio alle imprese di apposita autorizzazione da
parte delle regioni o degli enti locali - allo scopo  delegati  -  in
cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione
aziendale (art. 5, comma 1 citato), e che detta autorizzazione non e'
soggetta a limiti territoriali (comma 3 del medesimo art. 5 legge  n.
218/03). 
    Peraltro,    relativamente    alle    imprese     in     possesso
dell'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro della  Unione
europea, ai  sensi  degli  articoli  3  e  15,  regolamento  (CE)  n.
1073/2009, le stesse possono  liberamente  esercitare  i  servizi  di
noleggio con  conducente  in  altri  Stati  membri,  sotto  forma  di
trasporti di cabotaggio, unicamente avendo a bordo copia  certificata
della licenza  comunitaria  ed  un  foglio  di  viaggio,  debitamente
compilato, rilasciati dalle Autorita' dello Stato di stabilimento. 
    Pertanto, deve ritenersi la incostituzionalita' dell'art. 2 della
legge regionale n. 27/2019 nella parte in cui prevede che le  imprese
gia' autorizzate a svolgere i servizi in altra  Regione  o  in  altro
Stato membro della UE siano assoggettabili  ad  ulteriori  oneri  per
svolgere tali servizi in Italia e  (nello  specifico)  nella  Regione
Puglia,  ancorche'  tali  ulteriori  oneri   siano   correlati   alla
disponibilita' di una  «stabile  organizzazione»  (usualmente  avente
rilievo a fini fiscali). 
    Tale   disciplina   regionale   impatta    indubbiamente    sulla
competitivita'  delle  imprese  e  produce  un  conseguente   effetto
discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite  nella  Regione
Puglia,  con  indubbia  limitazione  del  regime  concorrenziale,  in
contrasto con lo spirito della norma  primaria  che  ha  limitato  la
necessita' di nuove autorizzazioni (all'art. 5 della legge  218/2003)
e con quella sovranazionale sopra richiamata. 
    La disposizione che impone un onere di presentazione di  apposita
segnalazione  certifica  di  inizio  attivita'  allo   SUAP   risulta
ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e limita  l'accesso
al mercato, aggravando eccessivamente  il  costo  degli  investimenti
necessari e  favorendo,  cosi',  il  mantenimento  degli  assetti  di
mercato esistente;  la  norma  censurata  viola  quindi  la  potesta'
legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera  e),
Cost., oltre ad essere fortemente limitativa della libera  iniziativa
economica tutelata dall'art. 41 Cost.,  e  si  pone  al  contempo  in
contrasto per le ragioni sopra indicata con l'art. 117, comma  1  che
impone   alle   regioni   il   rispetto   dei    vincoli    derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi  internazionali  e  con
l'art.  3  della  Costituzione   in   quanto   comporta   trattamento
differenziato e discriminatorio tra i vari operatori economici. 
    Piu' precisamente l'art. 2 della legge regionale n. 27/2019,  la'
dove  stabilisce  l'onere  di  preventiva  segnalazione   di   inizio
attivita' allo SUAP nel comune del territorio dove ha sede  legale  o
principale organizzazione aziendale ha reso piu' difficoltosi l'avvio
dell'esercizio  di   attivita'   commerciali   e   imposto   ostacoli
all'ingresso di nuovi  operatori  sul  mercato,  cosi'  da  porsi  in
contrasto con la  disciplina,  di  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato, in materia di tutela della concorrenza  (in  particolare
l'art. 5 della legge 218/2003 che ha escluso la sussistenza di limiti
territoriali alle  autorizzazioni  per  l'attivita'  di  noleggio  di
autobus con conducente) nonche' in contrasto con quanto  disciplinato
dagli articoli 3 e 15, regolamento (CE) n. 1073/2009. 
    All'interno  della  stessa   Regione,   tali   oneri   aggiuntivi
rappresentano  infatti  per  i   nuovi   esercenti   delle   barriere
all'entrata che pongono questi ultimi in una posizione di  svantaggio
rispetto  a  chi  gia'  svolge  un'attivita'  commerciale,  con   una
discriminazione di carattere interspaziale tra operatori  di  regioni
(o Stati) diversi. 
    La disposizione regionale, ponendosi in contrasto con le suddette
norme interposte, viola la competenza esclusiva statale in materia di
tutele della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera
e)  della  Costituzione,  nonche'  l'art.  117,  primo  comma   della
Costituzione che impone anche alle Regioni il  rispetto  dei  vincoli
derivanti   dall'ordinamento    comunitario    e    dagli    obblighi
internazionali e l'art. 3 della Costituzione. 
    2.  L'art.  10  (recante  «Modifiche  all'art.  12  della   legge
regionale 39/2018») prevede al comma 1, lettera c), che  «L'esercizio
dell'attivita' di noleggio in assenza  di  SCIA  di  cui  all'art.  5
ovvero in presenza di un provvedimento  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita'  nonche'  l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 9, costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla
regolarita' della documentazione inerente il servizio, ai  sensi  dei
comma 1, lettera b), e sono  soggette  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.». 
    La norma crea una sovrapposizione con un'altra  fattispecie  gia'
sanzionata dall'art. 85, comma 4, del decreto legislativo  n.  285/92
(Codice  della  Strada)  come  esercizio  abusivo  dell'attivita'  di
noleggio, ai sensi del quale: «4. Chiunque adibisce  a  noleggio  con
conducente un veicolo non destinato a tale uso  ovvero,  pur  essendo
munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di
noleggio con conducente  senza  ottemperare  alle  norme  in  vigore,
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  173  ad
euro 695 e, se si tratta di autobus, da euro 431 ad  euro  1.734.  La
violazione  medesima  importa  la   sanzione   amministrativa   della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a  otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VL». 
    Poiche' la competenza sanzionatoria accede a quella sostanziale a
cui si riferisce e considerato che la  sicurezza  e  la  circolazione
stradale e' materia di competenza  statale,  la  norma  regionale  in
parola eccede dalle competenze regionali e si pone in  contrasto  con
l'art. 117, comma 2, lettera h) Cost.,  che  riserva  allo  Stato  la
potesta' legislativa in materia di ordine pubblico  e  sicurezza,  ad
esclusione della polizia amministrativa locale, violando altresi'  la
competenza  esclusiva  statale  in   materia   di   giurisdizione   e
ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, comma 2, lettera  l)
Cost. 
    Quanto alla individuazione della competenza esclusiva statale  in
materia, codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 428/2004  ha  infatti
evidenziato: «Orbene, la circolazione  stradale  -  pur  non  essendo
espressamente menzionata nell'art. 117 della Costituzione -  non  per
questo puo' essere  collocata  nell'ambito  residuale  ascritto  alla
potesta' legislativa esclusiva delle  Regioni  ordinarie  dal  quarto
comma del medesimo art. 117. [...] 
    Infine  -  per  quanto  concerne  il   settore   delle   sanzioni
amministrative per le infrazioni al codice della  strada  -  vale  il
principio generale secondo cui la competenza a dettare la  disciplina
sanzionatoria  rientra  in  quella  a  porre  i  precetti  della  cui
violazione si tratta, mentre  per  le  successive  fasi  contenziose,
amministrativa e giurisdizionale, opera la medesima lettera l), nella
parte in cui attribuisce alla competenza statale esclusiva le materie
della "giustizia amministrativa" e della "giurisdizione"». 
    In relazione ai vari profili sotto i quali essa  puo'  venire  in
esame, considerazioni di carattere sistematico  inducono  a  ritenere
che  la  circolazione  stradale  sia  riconducibile,  sotto   diversi
aspetti, a competenze statali esclusive, ai  sensi  del  citato  art.
117, secondo comma. 
    Conclusivamente, ritiene la Presidenza del Consiglio che le sopra
citate disposizioni, in quanto contrastanti con i richiamati precetti
normativi, contrastino con i principi di cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettere h), l) ed e), e con l'art.  117,  primo  comma  e  con
l'art. 3 della Costituzione. 
    Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come in
epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,  chiede  l'accoglimento
delle seguenti conclusioni.