P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge n. 9/2013 della Regione Sicilia in relazione all'art. 117, comma II, lettera l), della Costituzione e agli articoli 3, 97 e 117, comma 2, della Costituzione. Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al presidente della giunta regionale della Regione Sicilia, nonche' comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Il Giudice: Artino Innaria