P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge n. 9/2013  della
Regione Sicilia in relazione all'art.  117,  comma  II,  lettera  l),
della Costituzione e agli articoli  3,  97  e  117,  comma  2,  della
Costituzione. 
    Sospende  il  procedimento  in  corso   ed   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura  della  cancelleria,  la  presente  ordinanza
venga notificata alle parti e al presidente  della  giunta  regionale
della   Regione   Sicilia,   nonche'   comunicata    al    presidente
dell'Assemblea regionale siciliana. 
 
                     Il Giudice: Artino Innaria