TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione VIII Penale Il giudice, Roberto Nespeca, esaminati gli atti del procedimento penale a margine indicato, nei confronti di: A. V., nato a ... il ..., assistito e difeso di fiducia dall'avv. Pierfrancesco Bruno, del Foro di Roma; P. G., nato a ... il ..., assistito e difeso di fiducia dall'avv. Pierfrancesco Bruno, del Foro di Roma; T. O., nato a ..., il ... assistito e difeso di fiducia dall'avv. Anna Orlando, del Foro di Roma; D. B. F., nato a ... il ... assistito e difeso di fiducia dall'avv. Pierfrancesco Bruno, del Foro di Roma; T. M., nato a ... il ... assistito e difeso di fiducia dall'avv. Antonio Gregorace; Premesso che: con ordinanza resa all'udienza del 28 novembre 2017 e' stata ammessa la prova richiesta dal pubblico ministero di assunzione della testimonianza ai sensi dell'art. 197-bis codice di procedura penale di S. M. S., imputato in un procedimento penale collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale, la cui posizione e' stata definita con sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma del giorno 11 gennaio 2017; il S. per quanto qui rileva, era imputato dei reati di cui agli articoli 337, 61 n. 2, 81, 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 del codice penale, commessi in Roma il 14 dicembre 2015, per aver ingaggiato una violenta colluttazione con il P. G., il T. O. e con il D. B. F., opponendosi al compimento di atti inerenti il loro ufficio, ovvero all'arresto in flagranza e al sequestro di involucri di eroina, cagionando cosi' lesioni personali al T. e al D. B.; al S. e', dunque, contestato di aver opposto resistenza e cagionato lesioni ad appartenenti alla Stazione dei Carabinieri di ... che lo hanno tratto in arresto all'esito del controllo effettuato sulla sua persona, fatti per i quali e' stato condannato con la sentenza su richiamata e, trovato in possesso di 21 involucri di sostanza stupefacente del tipo eroina; il S. sottoposto a misura cautelare, in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari, ricevuti gli avvisi di cui all'art. 64 del codice di procedura penale, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dei pp.uu. che lo avevano tratto in arresto, imputati nel presente procedimento per i reati di cui agli articoli 110, 582, 61, n. 9 del codice penale (per aver aggredito il S., abusando della loro pubblica funzione, allo scopo di fargli sputare degli involucri di eroina nascosti in bocca, facendolo cadere a terra violentemente e cagionandogli lesioni consistite in algia dei genitali, frattura pluriframmentaria della parete anteriore e laterale del seno mascellare, dell'arcata zigomatica, della parete laterale dell'orbita destra, con conseguente necessario ricovero ospedaliero e intervento chirurgico maxillo-facciale, guaribili in giorni 30), 110, 479 in relazione all'art. 476, comma 2 del codice penale per le false circostanze attestate nel verbale di arresto (oltre che per il reato di cui all'art. 605 del codice penale per aver, dopo i fatti gia' descritti, prelevato T. M. presso il bar dove era stato eseguito l'arresto del S . e per averlo fatto trasportare presso la caserma dei CC di ..., trattenendolo senza compiere alcuna attivita' di P.G.); nel corso del dibattimento e' stata accertata l'irreperibilita' sopravvenuta del detenuto presso la Casa circondariale di Roma Regina Coeli e scarcerato in data 11 gennaio 2017, stante le vane ricerche effettuate, e, pertanto, il pubblico ministero ha chiesto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 codice di procedura penale, delle dichiarazioni dell'interrogatorio rese dal S. dinanzi al giudice per le indagini preliminari, su richiamato; l'art. 512 del codice di procedura penale prevede che «il giudice, a richiesta di parte» disponga «che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibile, ne e' divenuta impossibile la ripetizione»; la difesa ha contestato l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dal S. nell'interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari; la norma su richiamata non consente di disporre la lettura del verbale di dichiarazioni rese dal S. al giudice per le indagini preliminari e le parti sono state invitate ad interloquire sul punto; Ritenuto che: non possano condividersi le argomentazioni del pubblico ministero, esposte nella memoria in atti, non potendo reputarsi che le dichiarazioni in questione siano state assunte dal requirente per essere stato presente all'interrogatorio o che esse abbiano sostanzialmente natura di denuncia, atto acquisibile e utilizzabile ai sensi dell'art. 512 del codice di procedura penale; l'interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale e' atto cui procede il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione di misura cautelare ed e' da lui condotto, non rilevando, ai fini della natura dell'incombente procedurale, la presenza del pubblico ministero; il contenuto eteroaccusatorio delle dichiarazioni rese in sede interrogatorio di garanzia non consente di considerarle, per cio' solo, alla stregua di una denuncia; debba dubitarsi della legittimita' costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, non consentendo la norma di acquisire e dare lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da imputato in un procedimento collegato da escutersi ai sensi dell'art. 197-bis, comma 2 del codice di procedura penale, come nel caso del S. in caso di impossibilita' di ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili; Osservato che: la questione e' rilevante nel presente procedimento in ragione del rilievo probatorio delle dichiarazioni rese da S. M. S. ai fini della decisione, provenendo da soggetto-persona offesa dei reati ascritti agli imputati, nel contempo imputato nel procedimento collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), citato quale teste assistito ex art. 197-bis, comma 2, codice di procedura penale; la questione, inoltre, non appare manifestamente infondata non essendo possibile l'acquisizione e l'utilizzazione di dette dichiarazioni, nonostante la sopravvenuta irreperibilita' del dichiarante, non prevedibile al momento in cui sono state rese; Rilevato che: la condizione soggettiva del dichiarante, riconducibile a quella del testimone assistito di cui all'art. 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale, non consente di applicare, nella specie, l'art. 513 del codice di procedura penale, riferibile all'imputato e ai dichiaranti indicati nell'art. 210, comma 1 del codice di procedura penale (persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone), stante l'espresso richiamo a detto articolo, contenuto nel capoverso dell'art. 513 citato; tale norma, pertanto, non e' applicabile nel caso in esame, poiche' il S. non e' imputato in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), codice di procedura penale; l'art. 512 del codice di procedura penale non consente la lettura delle dichiarazioni rese dal testimone assistito, imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale (il quale puo' essere sentito come testimone nel caso previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), codice di procedura penale, come, appunto, il S. il quale in sede di interrogatorio ha ricevuto gli avvisi di legge), «quando, per fatti o circostanze imprevedibile, ne e' divenuta impossibile la ripetizione»; l'art. 512 del codice di procedura penale, infatti, consente la lettura, per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione, degli «atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private, dal giudice nel corso dell'udienza preliminare», e, pertanto, esclude la lettura delle dichiarazioni rese davanti al giudice nel corso delle indagini preliminari; «l'interrogatorio reso dall'indagato al g.i.p. ai sensi dell'art. 294 codice di procedura penale non rientra fra gli atti, tassativamente elencati nell'art. 512 codice di procedura penale, di cui, a richiesta di parte, il giudice dispone la lettura, qualora, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione», come, per l'appunto, ritenuto dalla giurisprudenza di legittimita' (v. Cassazione Sez. 6, sentenza n. 3388 del 4 dicembre 2002, dep. 23 gennaio 2003); Considerato che: non sia ammissibile una interpretazione analogica stante la natura eccezionale dell'art. 512 del codice di procedura penale che deroga al principio costituzionale della formazione della prova in contraddittorio e alla facolta' dell'imputato, costituzionalmente garantita, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico; ne' tantomeno puo' essere ammissibile un'interpretazione estensiva della norma citata in quanto il legislatore, nell'art. 513 codice di procedura penale, nel disciplinare analoga materia, ha espressamente previsto la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210, comma 1 del codice di procedura penale, sia dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, sia davanti al giudice delle indagini preliminari; la formulazione dell'art. 512 codice di procedura penale evidenzia, quindi, una diversa scelta del legislatore, essendo stata esclusa la lettura delle dichiarazioni rese dinanzi al giudice per le indagini preliminari; Ritenuto che: l'esclusione della lettura delle dichiarazioni rese dalla persona citata ex art. 197-bis, comma 2, codice di procedura penale quale teste assistito al giudice, nel corso delle indagini preliminari, nonostante la sopravvenuta impossibilita' di ripetizione dell'esame, e il consentire, invece, la lettura delle dichiarazioni rese, fuori del contraddittorio, dinanzi alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero (e, dunque, in assenza di un giudice terzo), o, anche, delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 210 codice di procedura penale, appaia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiche' risulta irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza; la scelta del legislatore risulti inoltre in contrasto con l'art. 111 della Costituzione nel quale sono consacrati i principi del giusto processo e della non dispersione dei mezzi di prova acquisiti per l'accertamento della verita' processuale; l'art. 111 della Costituzione prevede una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova in caso di accertata impossibilita' di natura oggettiva, cosi elevando a principio costituzionale l'esigenza di non dispersione della prova, deroga che consente l'acquisizione nella fase dibattimentale di atti di indagine stante la non ripetibilita' dell'elemento raccolto dovuta a cause imprevedibili; l'irripetibilita', in ogni caso, non attribuisce un crisma di attendibilita' all'elemento formato senza contraddittorio, da valutarsi alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; l'art. 512 codice di procedura penale, pur in presenza di una impossibilita' di natura oggettiva di formazione della prova in contraddittorio, esclude, irragionevolmente, la lettura di dichiarazioni rese dinanzi al giudice per le indagini preliminari dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b) codice di procedura penale, da sentire quale testimone assistito, sicche' le stesse, non essendo recuperabili, sono sottratte al materiale probatorio valutabile per l'accertamento dei fatti; Rilevato che: le dichiarazioni divenute irripetibili sono state raccolte nell'ambito di un procedimento diverso a carico dello stesso dichiarante e che da esse e' scaturito il presente procedimento nel quale e' stata disposta l'assunzione della sua testimonianza assistita; nel caso in esame non possa trovare applicazione il meccanismo normativo di acquisizione previsto dal comma 3 dell'art. 238 del codice di procedura penale, trattandosi di dichiarazioni compendiate nel verbale di interrogatorio espletato ai sensi dell'art. 294 codice di procedura penale; Osservato che: la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, con ordinanza n. 164 del 2003, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 codice di procedura penale, nella parte in cui tale norma non consente di dare lettura, in dibattimento, delle dichiarazioni gia' rese al giudice per le indagini preliminari da soggetto che, successivamente, abbia assunto la veste di «testimone assistito» ai sensi dell'art. 197-bis codice di procedura penale, e delle quali sia sopravvenuta l'impossibilita' di ripetizione; l'ordinanza richiamata ha fondato la decisione sull'impossibilita' di desumere, dalla lettura dell'atto di rimessione, se le dichiarazioni successivamente divenute irripetibili «fossero state raccolte nell'ambito di un procedimento cumulativo a carico anche dell'attuale imputato o in un procedimento diverso», cosi' da rendere impossibile la valutazione della effettiva rilevanza della questione, per la possibile applicazione - nell'ipotesi di dichiarazioni rese in altro procedimento - del meccanismo normativo di acquisizione previsto dal comma 3 dell'art. 238 codice di procedura penale; con ordinanza n. 112 del 17 marzo 2006, la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale nei termini sopra esposti, poiche' il giudice remittente aveva ritenuto di non poter applicare nel caso sottoposto al suo esame l'art. 513 del codice di procedura penale, sulla base del presupposto erroneo che il dichiarante avesse gia' assunto la qualita' di «testimone assistito», nonostante la sua audizione, in realta', non avesse mai potuto aver luogo per la sopravvenienza della morte; la Corte ha invero affermato che solo all'atto della dichiarazione si puo' valutare la concreta veste formale rivestita dal soggetto cosi' da determinare le concrete modalita' di svolgimento della prova dichiarativa e la serie degli eventuali e connessi adempimenti formali, e, conseguentemente, allorquando tale «qualifica» non venga concretamente in rilievo, la mera potenzialita' della sua acquisizione non puo' ritenersi preminente sulla condizione processuale gia' effettivamente rivestita dal soggetto al momento in cui le dichiarazioni, poi divenute irripetibili, siano state rese (condizione, quest'ultima, nel caso esaminato dalla Corte definitivamente cristallizzata dalla morte del soggetto medesimo ed indifferente, pertanto, alla sequenza dei successivi eventi processuali); la Corte costituzionale ha pertanto ritenuto infondato il dubbio di costituzionalita' incentrato sull'erroneo presupposto interpretativa della irrilevanza della pregressa qualita' gia' rivestita dal dichiarante e della conseguente inapplicabilita' dell'art. 513 del codice di procedura penale, evenienza questa da escludere nel caso in esame; Ritenuto che: il dichiarante di cui e' sopravvenuta l'irreperibilita', nel caso di specie, per quanto evidenziato, non poteva che essere citato nel presente dibattimento quale teste assistito ex art. 197-bis codice di procedura penale, rivestendo la qualita' di imputato di reati collegati a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 64, comma 3, lettera c) codice di procedura penale; il S. al momento in cui le dichiarazioni sono state rese, rivestiva la qualita' di indagato e, in sede di interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale, ricevuti gli avvertimenti di cui all'art. 64 del codice di procedura penale, ha reso dichiarazioni da cui e' scaturito il presente procedimento nei confronti degli odierni imputati, collegato, sorto il profilo probatorio, a quello originario nei suoi confronti; nella descritta condizione soggettiva non sia applicabile l'art. 513 codice di procedura penale e l'art. 512 codice di procedura penale non prevede la possibilita' di dispone lettura delle dichiarazioni rese da persona che non e' stato possibile escutere in dibattimento quale testimone assistito, stante la sua sopravvenuta irreperibilita', e, dunque, per impossibilita' di natura oggettiva; Ritenuto che: la questione sopra prospettata sia rilevante ai fini della decisione riguardo ai reati contestati a A. V., P. G., T. O. e D. B. F., non potendo il giudizio nei loro confronti essere definito indipendentemente da essa, e sia non manifestamente infondata, per le argomentazioni che precedono; la questione di costituzionalita' non rilevi, invece, ai fini della valutazione dell'autonoma posizione di T. M., riguardo alla quale deve disporsi la separazione con formazione di autonomo fascicolo;