P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la possibilita' di disporre la lettura delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari di cui non sia possibile la ripetizione per impossibilita' di natura oggettiva, di imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b) del codice di procedura penale, da escutersi quale testimone assistito, nell'ipotesi di cui all'art. 64, comma 3, lettera c) del codice di procedura penale, per violazione degli articoli 3 e 111 della Costituzione; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso nei confronti di A. V., P. G., T. O. e D. B. F., previa separazione della posizione di T. M.; ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata anche al sig. presidente del Senato della Repubblica e al sig. presidente della Camera dei deputati. Roma, 27 giugno 2019 Il Giudice: Nespeca