P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 512  del  codice  di  procedura
penale nella parte in cui non prevede la possibilita' di disporre  la
lettura delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi al
giudice per le indagini preliminari  di  cui  non  sia  possibile  la
ripetizione per impossibilita' di natura oggettiva, di imputato di un
reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b) del codice
di  procedura  penale,  da  escutersi  quale   testimone   assistito,
nell'ipotesi di cui all'art. 64, comma 3, lettera c)  del  codice  di
procedura penale,  per  violazione  degli  articoli  3  e  111  della
Costituzione; 
    dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso nei  confronti  di  A.
V., P. G., T. O. e D. B. F., previa separazione della posizione di T.
M.; 
    ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza  di  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia comunicata anche al sig. presidente  del
Senato della  Repubblica  e  al  sig.  presidente  della  Camera  dei
deputati. 
        Roma, 27 giugno 2019 
 
                         Il Giudice: Nespeca