P. Q. M. La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 37 limitatamente alla «punizione» della «retrocessione», 44 e 55 (comma II, limitatamente all'ipotesi della retrocessione) dell'allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in relazione agli articoli 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, nei sensi meglio indicati nella motivazione che precede; Dispone la sospensione di questo giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti di questo giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone, infine, l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per gli anzidetti adempimenti. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione civile-lavoro di questa Corte il 19 febbraio 2019. Il Presidente: Bronzini