P. Q. M. 
 
    La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione  e  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  degli  articoli  37  limitatamente  alla
«punizione» della «retrocessione», 44 e 55 (comma  II,  limitatamente
all'ipotesi  della  retrocessione)   dell'allegato   A   (Regolamento
contenente disposizioni sullo stato  giuridico  del  personale  delle
ferrovie, tranvie  e  linee  di  navigazione  interna  in  regime  di
concessione) al regio decreto 8 gennaio 1931, n.  148,  in  relazione
agli articoli 1, 2, 3, 4, 35  e  36  della  Costituzione,  nei  sensi
meglio indicati nella motivazione che precede; 
    Dispone la sospensione di questo giudizio; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti di questo giudizio di cassazione,  al  pubblico
ministero presso questa Corte ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento; 
    Dispone, infine, l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Manda alla cancelleria per gli anzidetti adempimenti. 
    Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV  Sezione
civile-lavoro di questa Corte il 19 febbraio 2019. 
 
                       Il Presidente: Bronzini