P. Q. M. La Corte di cassazione, visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 125, legge 190 del 2014, in relazione agli articoli 3 della Costituzione, 31 della Costituzione e 117, primo comma, Cost. quest'ultimo in relazione agli articoli 20, 21, 24, 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalita' anche la titolarita' del permesso unico di soggiorno, anziche' la titolarita' del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno in applicazione dell'art. 41 decreto legislativo n. 286 del 1998. Sospende il presente procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma il 2 aprile 2019. Il Presidente: Manna