P. Q. M. 
 
    La Corte di cassazione,  visti  l'art.  134  della  Costituzione,
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  rilevante  e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 125, legge n. 190  del  2014,  in  relazione  agli
articoli 3 Cost., 31 Cost. e 117, primo comma, Cost. quest' ultimo in
relazione agli articoli 20, 21, 24, 31 e 34 della Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata  a  Nizza  il  7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12  dicembre  2007,  nella
parte in cui richiede  ai  soli  cittadini  extracomunitari  ai  fini
dell'erogazione dell'assegno di natalita' anche  la  titolarita'  del
permesso unico di soggiorno, anziche' la titolarita' del permesso  di
soggiorno e di lavoro per almeno un anno in applicazione dell'art. 41
del decreto legislativo n. 286 del 1998. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti  dall'art.  23,
ultimo comma, legge 11  marzo  1953,  n.  87  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso in Roma il 2 aprile 2019 
 
                        Il Presidente: Manna