P.Q.M. 
 
    La Corte  dei  conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  la
Campania, 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29,
comma  1,  lettera  c)  del  decreto  legislativo  n.  118/2011,   in
riferimento ai parametri stabiliti degli  articoli  97  e  81  Cost.,
anche in combinato disposto con gli articoli 1, 2, 3 e 32 Cost. 
    Ordina la sospensione del  giudizio  e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. 
    Dispone che, a cura della  segreteria  della  Sezione,  ai  sensi
dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la
presente ordinanza sia notificata: 
        all'ente sanitario quale  parte  in  causa,  segnatamente  al
presidente del consiglio di  amministrazione  (1)   e  al  presidente
della regione come rappresentante pro tempore dell'ente  proprietario
dell'azienda; 
        al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia  comunicata  dalla
segreteria anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del  giorno  27
maggio 2049. 
 
                      Il Presidente: Longavita 
 
                                    Il magistrato estensore: Sucameli 
 
                                 --- 
 
                           CORTE DEI CONTI 
           Sezione regionale di controllo per la Campania 
 
    Fulvio Maria Longavita, Presidente; 
    Rosella Cassaneti, consigliere; 
    Rossella Bocci, consigliere; 
    Alessandro Forlani, consigliere; 
    Francesco Sucameli, primo referendario (relatore); 
    Emanuele Scatola, referendario 
    nella Camera di consiglio del 17 luglio 2019  ha  pronunciato  la
seguente ordinanza. 
    Visto l'art. 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012 che prevede il
controllo di legalità-regolarita' sui bilanci degli enti del  sistema
sanitario, con l'eventuale blocco della spesa in caso  di  violazione
anche prospettica degli equilibri finanziari; 
    Vista l'ordinanza n. 23/2019 del 4 aprile 2019, con la  quale  il
Presidente della Sezione ha convocato in adunanza pubblica  l'Azienda
sanitaria locale (ASL) di Caserta per il giorno 18 aprile 2019; 
    Vista l'ordinanza istruttoria collegiale n. 106/2019/PRSP  del  6
maggio 2019; 
    Viste le ordinanze di riconvocazione in adunanza pubblica  n.  31
del 6 maggio 2019 e n. 34 del 10 maggio 2019,  con  la  quale  ultima
l'ASL e' stata nuovamente convocata in adunanza pubblica; 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, l'art. 1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87; 
    Vista la pronuncia di questa Sezione n. 148/2019/PRSP; 
    Udito il Magistrato relatore Francesco Sucameli; 
    Premesso che: 
        con  la  deliberazione  n.  148/2019/PRSP,  la   Sezione   ha
sollevato questione  di  costituzionalita'  sull'art.  29,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011; 
        nella predetta deliberazione si dispone la trasmissione della
deliberazione stessa al «Presidente del Consiglio di amministrazione»
dell'ASL di Caserta, quale rappresentante pro tempore; 
        l'organizzazione aziendale delle ASL non prevede il Consiglio
di amministrazione  ma  solo  il  direttore  generale,  quale  organo
apicale ed esecutivo, nonche' rappresentante legale dell'ente; 
    Ritenuto  che  la  predetta  indicazione  del   «Presidente   del
Consiglio di amministrazione»  corrisponde  a  un  errore  materiale,
emendabile mediante ordinaria procedura di correzione; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Laddove,  nella  deliberazione  n.  148/2019/PRSP,  e'   scritto:
«Presidente del Consiglio di amministrazione» (p. 48)  deve  leggersi
«Direttore generale». 
    La presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione,  va
annotata  sulla  ridetta  deliberazione   n.   148/2019/PRSP   e   ne
costituisce parte integrante. 
    La deliberazione cosi' corretta  va  rinotificata,  ai  sensi  di
legge, ai medesimi destinatari ai quali e' stata gia' notificata. 
    Cosi' deliberato nella Camera di consiglio del 17 luglio 2019. 
 
                      Il Presidente: Longavita 
 
                                    Il Magistrato estensore: Sucameli 

(1) con deliberazione  n.  149  del  17  luglio  2019  allegata  alla
    presente deliberazione, che ne costituisce parte  integrante,  la
    Sezione ha disposto la correzione dell'errore materiale  relativa
    alla qualifica  del  rappresentante  dell'Ente  sanitario  e  per
    l'effetto, laddove  e'  scritto:  «Presidente  del  consiglio  di
    amministrazione», deve leggersi: «Direttore generale».