P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 118/2011, in riferimento ai parametri stabiliti degli articoli 97 e 81 Cost., anche in combinato disposto con gli articoli 1, 2, 3 e 32 Cost. Ordina la sospensione del giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. Dispone che, a cura della segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata: all'ente sanitario quale parte in causa, segnatamente al presidente del consiglio di amministrazione (1) e al presidente della regione come rappresentante pro tempore dell'ente proprietario dell'azienda; al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia comunicata dalla segreteria anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 27 maggio 2049. Il Presidente: Longavita Il magistrato estensore: Sucameli --- CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Campania Fulvio Maria Longavita, Presidente; Rosella Cassaneti, consigliere; Rossella Bocci, consigliere; Alessandro Forlani, consigliere; Francesco Sucameli, primo referendario (relatore); Emanuele Scatola, referendario nella Camera di consiglio del 17 luglio 2019 ha pronunciato la seguente ordinanza. Visto l'art. 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012 che prevede il controllo di legalità-regolarita' sui bilanci degli enti del sistema sanitario, con l'eventuale blocco della spesa in caso di violazione anche prospettica degli equilibri finanziari; Vista l'ordinanza n. 23/2019 del 4 aprile 2019, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in adunanza pubblica l'Azienda sanitaria locale (ASL) di Caserta per il giorno 18 aprile 2019; Vista l'ordinanza istruttoria collegiale n. 106/2019/PRSP del 6 maggio 2019; Viste le ordinanze di riconvocazione in adunanza pubblica n. 31 del 6 maggio 2019 e n. 34 del 10 maggio 2019, con la quale ultima l'ASL e' stata nuovamente convocata in adunanza pubblica; Visti gli articoli 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Vista la pronuncia di questa Sezione n. 148/2019/PRSP; Udito il Magistrato relatore Francesco Sucameli; Premesso che: con la deliberazione n. 148/2019/PRSP, la Sezione ha sollevato questione di costituzionalita' sull'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011; nella predetta deliberazione si dispone la trasmissione della deliberazione stessa al «Presidente del Consiglio di amministrazione» dell'ASL di Caserta, quale rappresentante pro tempore; l'organizzazione aziendale delle ASL non prevede il Consiglio di amministrazione ma solo il direttore generale, quale organo apicale ed esecutivo, nonche' rappresentante legale dell'ente; Ritenuto che la predetta indicazione del «Presidente del Consiglio di amministrazione» corrisponde a un errore materiale, emendabile mediante ordinaria procedura di correzione; P.Q.M. Laddove, nella deliberazione n. 148/2019/PRSP, e' scritto: «Presidente del Consiglio di amministrazione» (p. 48) deve leggersi «Direttore generale». La presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, va annotata sulla ridetta deliberazione n. 148/2019/PRSP e ne costituisce parte integrante. La deliberazione cosi' corretta va rinotificata, ai sensi di legge, ai medesimi destinatari ai quali e' stata gia' notificata. Cosi' deliberato nella Camera di consiglio del 17 luglio 2019. Il Presidente: Longavita Il Magistrato estensore: Sucameli (1) con deliberazione n. 149 del 17 luglio 2019 allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, la Sezione ha disposto la correzione dell'errore materiale relativa alla qualifica del rappresentante dell'Ente sanitario e per l'effetto, laddove e' scritto: «Presidente del consiglio di amministrazione», deve leggersi: «Direttore generale».