P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 3, 27 e 137 Cost., nonche' l'art. 23 legge  11
marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza nel presente giudizio  e  la
non  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  625,  comma  1  c.p.  nella  parte  in  cui
stabilisce  il  minimo  edittale   della   multa   in   euro   927,00
irragionevolmente eccessivo e sproporzionato in riferimento  all'art.
625, comma  2  c.p.,  con  conseguente  violazione  dei  principi  di
ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.  e  di  colpevolezza  di  cui
all'art. 27 Cost., 
    Sospende il presente procedimento a carico di V. G., nato a  ...,
il  ...  e  dispone   la   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, affinche',  ove  ne  ravvisi  i  presupposti,  voglia
dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art.  625,  comma  1
c.p., nella parte indicata. 
    La  presente  ordinanza  viene  pubblicata  mediante  lettura  in
udienza. 
    Manda alla cancelleria perche' la medesima sia inviata alla Corte
costituzionale,  sia  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai presidenti di Camera e Senato. 
 
      Siracusa, 18 luglio 2019 
 
                        Il Giudice: Mazziotta