P.Q.M. Visti gli articoli 3, 27 e 137 Cost., nonche' l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 625, comma 1 c.p. nella parte in cui stabilisce il minimo edittale della multa in euro 927,00 irragionevolmente eccessivo e sproporzionato in riferimento all'art. 625, comma 2 c.p., con conseguente violazione dei principi di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., Sospende il presente procedimento a carico di V. G., nato a ..., il ... e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 625, comma 1 c.p., nella parte indicata. La presente ordinanza viene pubblicata mediante lettura in udienza. Manda alla cancelleria perche' la medesima sia inviata alla Corte costituzionale, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti di Camera e Senato. Siracusa, 18 luglio 2019 Il Giudice: Mazziotta