P.Q.M. Sentiti il parere del P.G. e la difesa, che ha concluso come in atti; Visti gli articoli 23, legge n. 87/1953, 666 e 678 codice di procedura penale; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 nella parte in cui, modificando l'art. 4-bis, comma 1 O.P., si applica anche in relazione ai delitti di cui all'art. 319-quater, comma 1 codice penale commessi anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge, per contrasto con gli articoli 3, 25, comma 2, 27 comma 3,117 della Costituzione e 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento. Manda alla cancelleria per la notifica di copia della presente ordinanza all'interessato, al suo difensore, al P.G. presso la Corte di appello di Salerno, al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Salerno, cosi' deciso il 5 giugno 2019 Il Presidente: Amirante