TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione V Penale Il Giudice Anna Maria Zamagni, visti gli atti del procedimento nei confronti di: V. E., nato a ... il ... elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Guido Camera del foro di Milano, difeso di fiducia dall'avv. Marco Bisceglia del foro di Milano e dall'avv. Guido Camera del foro di Milano, imputato per il delitto p. e p. dall'art. 590-bis codice penale, perche', alla guida della ... targata ..., percorrendo la via ... giunto all'incrocio con il corso ..., per colpa consistita nella violazione dell'art. 145 CDS, entrava in collisione con il motoveicolo ..., targato ... (condotto da C. M. nato a ... il ... e avente quale passeggera C. R. M., nata a ... il ...) facendolo rovinare a terra e provocando alla C. R. lesioni personali, refertate dai sanitari dell'Ospedale Maggiore - Policlinico con prognosi di cinquanta giorni salvo complicazioni. Fatto accaduto in Milano, il 25 gennaio 2018. Evidenziata la parte offesa in: C. R. M. nata a ... il ... e residente a ..., alla via ... allo stato priva di difensore; Ha pronunciato la seguente ordinanza. Il Tribunale ritiene di sollevare questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, nella parte in cui non prevede la procedibilita' a querela per i delitti previsti all'art. 590-bis, comma 1, codice penale, poiche' tale omissione si pone in contrasto con i principi sanciti all'art. 76 della Costituzione. Si ritiene che la mancata previsione della procedibilita' a querela per i delitti di cui al primo comma dell'art. 590-bis codice penale violi quanto disposto dall'art. 1, comma 16, lettera a) della legge delega del 27 giugno 2017, n. 103, che assegnava al Governo, entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, il compito di adottare decreti legislativi con cui «prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'art. 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilita' d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita'; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'art. 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravita'». In ordine alla rilevanza della questione. Nei confronti dell'imputato e' stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio di fronte al giudice del dibattimento del Tribunale di Milano per il reato supra indicato. All'udienza del 13 marzo 2019 il difensore dell'imputato ha chiesto di sollevare questione di legittimita' costituzionale, riservandosi il deposito di memoria. Il pubblico ministero si e' riservato di esprimere parere. La difesa ha depositato memoria in data 1° aprile 2019 e, successivamente, con ulteriore atto in data 7 maggio 2019 copia della Gazzetta Ufficiale n. 5/2019 da cui risulta questione di costituzionalita' sollevata dal Tribunale di La Spezia. All'odierna udienza il pubblico ministero si e' associato alla richiesta della difesa. Le parti hanno prestato il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti di indagine. Da tali atti emerge che il sinistro, a seguito del quale la persona offesa riportava lesioni personali, era stato determinato dalla condotta, certamente colposa, dell'imputato che in violazione dell'art. 145, decreto legislativo n. 285/1992 omettendo di dare la precedenza al motociclo sul quale viaggiava quale trasportata la persona offesa, entrava in collisione con lo stesso causando la caduta a terra della persona offesa che ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinquanta salvo complicazioni per «politrauma con fratture facciali multiple e contusione polmonare. Frattura chiusa di altre ossa della faccia contusione del polmone senza menzione di ferita aperta nel torace». Emerge infatti dal rapporto di incidente stradale e dalle sommarie informazioni dei testimoni oculari che l'imputato, nell'immettersi con la propria autovettura dalla via ... in Corso ..., non rispettava il segnale di dare la precedenza e andava a impattare con il motoveicolo ..., targato ... che stava transitando, facendolo rovinare a terra e provocando, a seguito dell'urto, le lesioni personali sopra indicate a M. C. R., passeggera del motoveicolo. Dalla ricostruzione operata dai vigili intervenuti nonche' dalle sommarie informazioni testimoniale emerge con certezza la sussistenza del reato, attribuibile alla condotta colposa dell'imputato. Attesa la prognosi certificata in atti le lesioni riportate dalla persona offesa devono qualificarsi come lesioni gravi, ex art. 583, comma 1, n. 1 codice penale Il fatto e' dunque riconducibile sotto la previsione di cui al primo comma dell'art. 590-bis c.p. Detta disposizione punisce con la reclusione da tre mesi a un anno chiunque cagioni ad altri una lesione personale grave con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Nel caso della verificazione di lesioni gravissime a seguito di incidente stradale la pena prevista e' da uno a tre anni di reclusione. Tale reato e' procedibile d'ufficio, e, pur in assenza di querela, sulla base dell'istruttoria esperita i cui esiti sono confluiti, a seguito del consenso delle parti, nel fascicolo per il dibattimento, il processo non potrebbe che concludersi con una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato. Va tuttavia osservato che il delitto in esame rientra nel novero dei reati per i quali il legislatore delegante aveva richiesto che si prevedesse il regime di procedibilita' a querela. Se il legislatore delegato avesse dato attuazione alla delega, il presente processo dovrebbe definirsi con una pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela. Come emerge dal verbale di udienza del 13 marzo 2019 e dalla allegata mail inviata via PEC dal difensore della persona offesa M. C. R. non ha sporto querela nei confronti del V. e che la stessa non ha inteso costituirsi parte civile nel procedimento, preferendo la persona offesa limitare «le proprie pretese risarcitorie esclusivamente nell'ambito del procedimento civile che verra' eventualmente proposto nei confronti delle assicurazioni». Alla luce di tutto quanto sopra esposto pare evidente la rilevanza della questione. In ordine alla non manifesta infondatezza della questione. Questo Tribunale ritiene che la questione sia non manifestamente infondata, non essendo possibile dare alla normativa alcuna interpretazione che sia compatibile con i principi costituzionali in materia di esercizio della funzione legislativa delegata in capo al Governo. La corretta attuazione da parte del Governo dei principi e dei criteri stabiliti in legge delega da parte del legislatore delegante costituisce un imprescindibile strumento di garanzia del principio della riserva di legge sancito, in materia penale, dall'art. 25, secondo comma, Cost. L'esercizio del potere legislativo da parte del Governo deve infatti costituire attuazione di quanto disposto in sede di delega, che costituisce strumento di orientamento e di indirizzo dell'attivita' legislativa delegata. Cio', per contro, non implica l'assenza di un coefficiente di discrezionalita' in capo al legislatore delegato, che puo' essere piu' o meno ampio in relazione al grado di specificita' dei criteri fissati in legge delega. L'attivita' del legislatore delegato, tuttavia, deve inserirsi, in modo coerente, nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della legge delega (cfr. ex multis sentenze n. 127 del 2017; n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013). La giurisprudenza costituzionale chiarisce che il contenuto della delega legislativa, e dei suoi principi e criteri direttivi, deve essere identificato accertando il complessivo contesto normativo e le finalita' che la ispirano (sent. n. 276 del 2000), cosi' da verificare se la norma delegata sia ad esse rispondente (cfr. sentenze n. 261 del 1992 e n. 41 del 1993). Deve quindi procedersi ad individuare i principi e criteri direttivi della legge delega del 2017, n. 103. Con riferimento al decreto legislativo n. 38/2018, pare doversi rilevare uno iato tra le previsioni della legge delega e quelle del decreto legislativo di attuazione, in quanto la chiara volonta' legislativa era quella di provvedere alla piu' ampia estensione sistematica del regime di procedibilita' a querela, fermi i limiti espressamente enunciati all'art. 1, comma 16 della legge delega. La legge n. 103 del 2017 ha infatti introdotto nel codice penale l'art. 162-ter, la nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, in forza della quale, nei casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione, il giudice dovra' dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, qualora l'imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato mediante risarcimento e restituzioni e ove abbia eliminato, se possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Al comma 16, lettera a) dell'art. l, poi, la legge assegnava il compito al Governo di adottare decreti legislativi con cui prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata e per i reati contro il patrimonio. Parimenti, era fatta salva la procedibilita' d'ufficio al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 1) l'incapacita' della persona offesa per eta' o per infermita'; 2) il ricorrere di circostanze aggravanti ad effetto speciale o delle circostanze indicate all'art. 339 del codice penale; 3) il ricorrere di un danno di rilevante gravita' per la persona offesa nei reati contro il patrimonio. A fronte di cio', pare evidente che la delega andava nel senso di allargare il novero delle fattispecie incriminatrici procedibili a querela in modo tale da consentire il piu' ampio impiego del novello meccanismo estintivo, dando la massima espansione della rilevanza delle condotte riparatorie a fini deflattivi e esprimendo il piu' grande favore verso i meccanismi conciliativi. Il legislatore delegato ha per converso optato per una scelta minimale, esercitando in maniera frazionata la funzione normativa, che pero' si e' risolta in un potente ridimensionamento della materia oggetto di delega. Questi infatti, come si e' visto, ha omesso di prevedere la procedibilita' a querela dei delitti di cui all'art. 590-bis, comma 1, codice penale, senza alcuna distinzione in ordine alle condizioni della persona offesa, cio' nonostante si tratti di fattispecie di reato autonoma, in assenza cioe' di aggravanti ad effetto speciale come invece le ulteriori ipotesi previste dalla medesima norma, e la cui pena rientra nei limiti di cui alla delega. Tale mancata previsione ha costituito oggetto di una precisa scelta da parte del Governo, come emerge dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018. Il legislatore delegato, come si evince a pagina 7 della Relazione illustrativa, ha infatti giustificato il mantenimento del regime di procedibilita' d'ufficio con la necessita' di preservare, nelle fattispecie criminose di cui all'art. 590-bis, primo, quarto, quinto e sesto comma, la posizione della persona offesa in condizioni di incapacita'. A parere del legislatore delegato, quindi, anche nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 590-bis codice penale, la persona offesa, avendo subito una lesione, verserebbe per cio' stesso in una situazione di invalidazione temporanea e dunque di infermita'. Tale assunto non puo' in alcun modo essere condiviso. Deve infatti ritenersi che il legislatore delegante, nell'indicare le condizioni di incapacita' per eta' o per infermita' della persona offesa come ostative alla trasformazione del regime di procedibilita' da quello officiale a quello a querela, intendesse riferirsi, ragionevolmente, a tutti quei casi in cui le condizioni di incapacita' della vittima preesistano rispetto al comportamento criminoso. Depone in tal senso anche il parere della Seconda Commissione sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati. A parere di questo Tribunale non e' possibile parificare le situazioni di soggetti che gia' prima della commissione del reato si trovavano in uno stato di incapacita' (per minore eta' o infermita') e quella di soggetti vittime di sinistri stradali che hanno riportato lesioni gravi o gravissime a seguito dell'incidente medesimo. Non vi e', infatti, immediata e ineludibile correlazione tra l'essere vittima di incidente e versare in uno stato di incapacita' per infermita', in quanto nella normalita' le lesioni riportate a seguito di un impatto tra (o con) veicoli in nulla compromettono la capacita' di autodeterminazione consapevole della vittima. La diversa gravita' e il minore allarme sociale che desta l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 590-bis, a differenza delle ulteriori ipotesi aggravate previste dalla norma, avrebbe dovuto condurre il legislatore delegato a ricomprendere tale fattispecie nel novero dei reati procedibili a querela, come evidenziato peraltro nel parere del 6 dicembre 2017 della Seconda Commissione sullo schema di decreto legislativo. Si tratta infatti di quei casi di incidenti stradali che possono ordinariamente prodursi nella quotidiana circolazione stradale, che si qualificano per un profilo di colpa generica, di violazioni lievi delle norme sulla circolazione stradale e che sono prive di quel peculiare disvalore che caratterizza le condotte di guida piu' azzardate e pericolose per gli utenti della strada. Per tali casi e' previsto l'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante da circolazione stradale, al fine di contemperare le esigenze risarcitorie delle vittime e il diritto di non subire un pregiudizio penale o patrimoniale di chi ha involontariamente cagionato l'incidente medesimo. Il Tribunale osserva che i casi concretamente sussumibili sotto il primo comma dell'art. 590-bis codice penale costituiscono dunque ipotesi in cui l'interesse del privato e' quello a ottenere una spedita definizione del procedimento e a conseguire il dovuto ristoro per le conseguenze dannose subite. Subordinare le esigenze risarcitorie della vittima alla celebrazione del procedimento penale non frustra soltanto gli interessi della persona offesa ma si' risolve altresi' in un irragionevole dispendio di risorse processuali. In conclusione, pare che la persistenza del regime di procedibilita' d'ufficio anche per l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 590-bis codice penale, ove la vittima non versi in condizioni di incapacita', si ponga in contrasto con i principi ispiratori della legge delega, vanificando le esigenze deflattive e di immediato ristoro del bene leso che costituiscono i criteri ispiratori dell'introduzione dell'ari 162-ter c.p., confliggendo peraltro con i principi che hanno costituito il fondamento dei piu' recenti interventi legislativi, quali ad esempio la sospensione del procedimento con messa alla prova, il proscioglimento per particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis del codice penale, e la procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali ex art. 318-bis Testo unico ambiente, istituti tutti volti a deflazionare i carichi giudiziari e a raggiungere gli obiettivi di composizione extraprocessuale dei conflitti. In forza di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, si ponga in violazione dei principi espressi dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 27 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui omette di prevedere la procedibilita' a querela anche per il fatto di cui all'art. 590-bis, comma 1, codice penale commesso ai danni di persone che non rientrino nelle categorie di cui all'art. 1, comma 16, lettera a), in quanto in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.