P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter): - dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. all'art. 42 decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies per contrasto con gli art. 3, 97 e 117 Cost. e per violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione nella parte in cui riserva ai soli impianti iscritti al registro EOLN-RG2012, il beneficio della riammissione al meccanismo incentivante di cui al decreto legislativo 28/2011 escludendo gli impianti idroelettrici da analogo beneficio; - dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; - sospende il giudizio in corso; - dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 29 maggio 2019, 26 giugno 2019, con l'intervento dei magistrati: Giampiero Lo Presti, Presidente; Antonino Masaracchia, consigliere; Luca De Gennaro, consigliere, estensore. Il Presidente: Lo Presti L'estensore: De Gennaro