P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter):
- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. all'art. 42
decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies per contrasto con gli
art. 3, 97 e 117 Cost. e per violazione del principio di uguaglianza,
di ragionevolezza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica
amministrazione nella parte in cui riserva ai soli impianti iscritti
al registro EOLN-RG2012, il beneficio della riammissione al
meccanismo incentivante di cui al decreto legislativo 28/2011
escludendo gli impianti idroelettrici da analogo beneficio;
- dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
- sospende il giudizio in corso;
- dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza
venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 29
maggio 2019, 26 giugno 2019, con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente;
Antonino Masaracchia, consigliere;
Luca De Gennaro, consigliere, estensore.
Il Presidente: Lo Presti
L'estensore: De Gennaro