P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter): 
        - dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  all'art.   42
decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies  per  contrasto  con  gli
art. 3, 97 e 117 Cost. e per violazione del principio di uguaglianza,
di ragionevolezza e di imparzialita' e buon andamento della  pubblica
amministrazione nella parte in cui riserva ai soli impianti  iscritti
al  registro  EOLN-RG2012,  il  beneficio   della   riammissione   al
meccanismo  incentivante  di  cui  al  decreto  legislativo   28/2011
escludendo gli impianti idroelettrici da analogo beneficio; 
        - dispone l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
        - sospende il giudizio in corso; 
        - dispone che a cura della Segreteria la  presente  ordinanza
venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni  29
maggio 2019, 26 giugno 2019, con l'intervento dei magistrati: 
          Giampiero Lo Presti, Presidente; 
          Antonino Masaracchia, consigliere; 
          Luca De Gennaro, consigliere, estensore. 
 
                      Il Presidente: Lo Presti 
 
 
                                              L'estensore: De Gennaro