P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, comma terzo, in relazione all'art. 30-ter, comma 7, legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di permesso premio e' pari a ventiquattro ore. Sospende il presente procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Cosi' deciso in Roma, il 30 ottobre 2019 Il Presidente: Di Tomassi Il consigliere estensore: Santalucia