P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma  1,  della  legge  30
marzo 1971, n. 118 di conversione del decreto-legge 30 gennaio  1971,
n. 5 nella parte in cui attribuisce al soggetto  totalmente  inabile,
affetto da gravissima disabilita' e privo di ogni  residua  capacita'
lavorativa, una pensione di inabilita'  di  importo,  pari  nell'anno
2018 ad euro 282,55 e nell'anno 2019 ad euro 285,66, insufficiente  a
garantire  il  soddisfacimento  delle  minime  esigenze  vitali,   in
relazione agli articoli 3, 38, comma 1, 10, comma 1, e 117, comma  1,
della Costituzione; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4, legge 28  dicembre
2001, n. 448, nella parte in cui subordina il diritto degli  invalidi
civili totali, affetti da gravissima  disabilita'  e  privi  di  ogni
residua capacita' lavorativa, all'incremento previsto dal comma 1  al
raggiungimento del requisito anagrafico del  60°  anno  di  eta',  in
relazione agli articoli 3 e 38, comma 1, della Costituzione; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica; 
    Sospende il giudizio in corso. 
        Cosi' deciso in esito all'udienza del 29 maggio 2019. 
 
                       Il Presidente: Mancuso