P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo
1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge 30
marzo 1971, n. 118 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5 nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile,
affetto da gravissima disabilita' e privo di ogni residua capacita'
lavorativa, una pensione di inabilita' di importo, pari nell'anno
2018 ad euro 282,55 e nell'anno 2019 ad euro 285,66, insufficiente a
garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali, in
relazione agli articoli 3, 38, comma 1, 10, comma 1, e 117, comma 1,
della Costituzione;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4, legge 28 dicembre
2001, n. 448, nella parte in cui subordina il diritto degli invalidi
civili totali, affetti da gravissima disabilita' e privi di ogni
residua capacita' lavorativa, all'incremento previsto dal comma 1 al
raggiungimento del requisito anagrafico del 60° anno di eta', in
relazione agli articoli 3 e 38, comma 1, della Costituzione;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Sospende il giudizio in corso.
Cosi' deciso in esito all'udienza del 29 maggio 2019.
Il Presidente: Mancuso