P.Q.M. Rimette sul ruolo la causa civile d'appello n. 1088/2016 R.G.; Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di incostituzionalita' dell'art. 263 del codice civile, come sopra proposta dalla appellante curatela della minore A. R. F., e, per l'effetto, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263 del codice civile con riferimento all'art. 9 della legge n. 40/2004 perche' in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il padre che ha effettuato il riconoscimento nella consapevolezza della sua non veridicita', non sia legittimato a promuovere la relativa azione; dispone la sospensione del processo in corso; ordina la notificazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato; ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni prescritte. Cosi' deciso in Torino il 18 luglio 2017. Il Presidente: Della Fina Il consigliere estensore: Vella