P.Q.M. 
 
    Rimette sul ruolo la causa civile d'appello n. 1088/2016 R.G.; 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
        dichiara  non  manifestamente  infondata   e   rilevante   la
questione di incostituzionalita' dell'art.  263  del  codice  civile,
come sopra proposta dalla appellante curatela della minore A. R.  F.,
e, per l'effetto, solleva questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 263 del codice civile  con  riferimento  all'art.  9  della
legge n. 40/2004 perche' in contrasto con gli articoli 2  e  3  della
Costituzione, nella parte in cui non prevede  che  il  padre  che  ha
effettuato il  riconoscimento  nella  consapevolezza  della  sua  non
veridicita', non sia legittimato a promuovere la relativa azione; 
        dispone la sospensione del processo in corso; 
        ordina  la  notificazione   della   presente   ordinanza   ai
procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato; 
        ordina la trasmissione della presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
avvenute notificazioni e comunicazioni prescritte. 
          Cosi' deciso in Torino il 18 luglio 2017. 
 
                      Il Presidente: Della Fina 
 
 
                                      Il consigliere estensore: Vella