P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 103/2010, inserito dalla legge di conversione n. 127/2010, con cui e' stato introdotto l'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2010; Sospende il presente giudizio; Dispone che, a cura della Cancelleria: gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri; la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Si comunichi. Prato, 21 ottobre 2019 Il Giudice: Simoni