P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e)  del
decreto-legge n. 103/2010, inserito dalla  legge  di  conversione  n.
127/2010, con cui  e'  stato  introdotto  l'art.  7-ter,  del decreto
legislativo n. 286/2010; 
    Sospende il presente giudizio; 
    Dispone che, a cura della Cancelleria: 
        gli  atti   siano   immediatamente   trasmessi   alla   Corte
costituzionale; 
        la  presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  e   al
Presidente del Consiglio dei ministri; 
        la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle  due
Camere del Parlamento. 
    Si comunichi. 
 
      Prato, 21 ottobre 2019 
 
                         Il Giudice: Simoni