P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  sesta),
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 605,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97  della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  che  il  requisito  di
partecipazione al  concorso  debba  essere  posseduto  alla  data  di
entrata in vigore della legge stessa e non al momento della  scadenza
del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla  decisione
della  Corte   costituzionale   sulla   questione   di   legittimita'
costituzionale quale sopra sollevata. 
    Riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese  di
causa. 
    Dispone che la Segreteria provveda: 
        alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        alla notificazione della presente ordinanza  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
        alla comunicazione della  medesima  ordinanza  ai  Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
 
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  7
novembre 2019 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Sergio Santoro, Presidente; 
        Francesco Mele, consigliere; 
        Oreste Mario Caputo, consigliere; 
        Dario Simeoli, consigliere; 
        Francesco Gambato Spisani, consigliere; 
        Davide Ponte, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Santoro 
 
 
                                                   L'estensore: Ponte