P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il requisito di partecipazione al concorso debba essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge stessa e non al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale quale sopra sollevata. Riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di causa. Dispone che la Segreteria provveda: alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; alla notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; alla comunicazione della medesima ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati: Sergio Santoro, Presidente; Francesco Mele, consigliere; Oreste Mario Caputo, consigliere; Dario Simeoli, consigliere; Francesco Gambato Spisani, consigliere; Davide Ponte, consigliere, estensore. Il Presidente: Santoro L'estensore: Ponte