P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale 1. dell'art. 438, comma 1-bis del codice di procedura penale, cosi' come inserito dall'art. 1 della legge n. 33/2019, per la violazione degli articoli 3 e 111 comma 2 della Costituzione; 2. dell'art. 5, legge n. 33/2019 in relazione agli articoli 117 della Costituzione e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in La Spezia in data 6 novembre 2019 Il Giudice: De Bellis