P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, 
    solleva, nei termini dianzi indicati, questione  di  legittimita'
costituzionale 
        1. dell'art. 438, comma 1-bis del codice di procedura penale,
cosi' come inserito dall'art.  1  della  legge  n.  33/2019,  per  la
violazione degli articoli 3 e 111 comma 2 della Costituzione; 
        2. dell'art. 5, legge n. 33/2019 in relazione  agli  articoli
117  della  Costituzione  e  7  della  Convenzione  europea  per   la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri,  e  che  sia  anche
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Cosi' deciso in La Spezia in data 6 novembre 2019 
 
                        Il Giudice: De Bellis