P.Q.M. Visto l'art. 134 della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 590-bis del codice penale nella parte in cui non prevede la procedibilita' a querela di parte per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al comma 2, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; Sospende il procedimento a carico di B. D.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, alla Procura generale presso la Corte di appello di Firenze e all'imputato e la sua comunicazione al Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Pisa, 12 luglio 2019 Il Giudice: Fabbricatore