P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 134 della Costituzione; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 590-bis del codice penale nella
parte in cui non prevede la procedibilita' a querela di parte per  le
lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al  comma
2, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; 
    Sospende il procedimento a carico di B. D.; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina la notifica della presente  ordinanza  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, alla Procura  generale  presso  la  Corte  di
appello  di  Firenze  e  all'imputato  e  la  sua  comunicazione   al
Presidente del Senato e della Camera dei deputati. 
        Pisa, 12 luglio 2019 
 
                      Il Giudice: Fabbricatore