P.Q.M. 
 
    La Corte di cassazione,  visti  l'art.  134  della  Costituzione,
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  rilevante  e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, della  legge  25  febbraio  1992,  n.  210,  in
riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione,  nella  parte
in  cui  non  prevede che  il  diritto  all'indennizzo,  istituito  e
regolato dalla stessa legge e alle condizioni  ivi  previste,  spetti
anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermita',  da  cui
siano derivati danni irreversibili all'integrita'  psico-fisica,  per
essere  stati  sottoposti  a  vaccinazione   non   obbligatoria,   ma
raccomandata, anti epatite A. 
    Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti  dall'art.  23,
ultimo comma, legge 11  marzo  1953,  n.  87  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso in Roma in data 11 settembre 2019. 
 
                        Il Presidente: Manna