P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953, 
        la  Corte,  pronunciando   quale   giudice   dell'esecuzione,
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  solleva,  con
riferimento agli articoli 3 e 27  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  6,  lettera  B  della
legge n. 3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce  all'art.
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 il riferimento  al
delitto di cui all'art. 319 del codice penale; 
        solleva, ritenuta la rilevanza e non manifesta  infondatezza,
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  656,  comma  9,
lettera a) del codice penale, come integrato dall'art.  4-bis,  legge
n. 354/1975, a sua volta modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b),
legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui ha  inserito  i  reati
contro la pubblica amministrazione ed, in particolare, l'art. 319 del
codice penale tra quelli  ostativi  alla  concessione  del  beneficio
penitenziario di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per
contrasto con gli articoli 3, 25, comma 2, e 117  della  Costituzione
come integrato  dall'art.  7  C.E.D.U.,  senza  prevedere  un  regime
transitorio che dichiari applicabile la  norma  di  cui  all'art.  1,
comma 6, lettera b), legge  9  gennaio  2019,  n.  3  ai  soli  fatti
commessi successivamente alla sua entrata in vigore. 
    Sospende  il  presente   procedimento   e   dispone   l'immediata
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  nonche'   la
notifica della presente  ordinanza  alle  parti,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e la comunicazione  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Roma il 30 ottobre 2019 
 
                   Il Presidente estensore: Acerra