P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953, la Corte, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera B della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 il riferimento al delitto di cui all'art. 319 del codice penale; solleva, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a) del codice penale, come integrato dall'art. 4-bis, legge n. 354/1975, a sua volta modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione ed, in particolare, l'art. 319 del codice penale tra quelli ostativi alla concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per contrasto con gli articoli 3, 25, comma 2, e 117 della Costituzione come integrato dall'art. 7 C.E.D.U., senza prevedere un regime transitorio che dichiari applicabile la norma di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma il 30 ottobre 2019 Il Presidente estensore: Acerra