P. Q. M. 
 
    Alla luce delle suesposte considerazioni, si  conclude  affinche'
sia dichiarata la illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge regionale della Calabria, n. 46 del 25 novembre 2019 pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione, n. 131 del 25  novembre  2019
recante «Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 17/2005» sotto
i profili suesposti. 
    Si deposita attestazione di approvazione, da parte del  Consiglio
dei ministeri, della determinazione di proposizione del  ricorso,  in
data 17 gennaio 2020, nonche' l'allegata relazione  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
 
        Roma, 23 gennaio 2020 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri 
 
 
                                 --- 
 
    Rettifica di errore materiale in relazione al ricorso ex art. 127
della  Costituzione,  notificato  il   23   gennaio   2020   per   la
dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge regionale della Calabria n. 46 del 25 novembre 2019  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione, n. 131 del 25 novembre  2019,
recante «Modifica alla lettera a), comma 2, dell'art. 14 della  legge
regionale 21 dicembre 2005, n. 17» per il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri (C.F.  80188230587),  rappresentato  e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato   (C.F.   80224030587,   fax:
06-96514000, Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 
    1) Con atto tempestivamente notificato in data 23  gennaio  2020,
il Presidente del Consiglio impugnava la legge della Regione Calabria
con atto del seguente tenore: 
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso  ex
lege dall'Avvocatura generale dello  Stato  (C.F.  80224030587,  fax:
06-96514000, Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  presso  i  cui
uffici e' domiciliato  in  Roma,  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12,
ricorrente contro la Regione  Calabria,  in  persona  del  Presidente
della Giunta regionale pro tempore, presso la sede legale  resistente
per la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1
della legge regionale della Calabria  n.  46  del  25  novembre  2019
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione,  n.  131  del  25
novembre 2019, recante «Modifica alla lettera a), comma 2,  dell'art.
14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17». 
    La  legge   regionale,   presenta   profili   di   illegittimita'
costituzionale relativamente all'art. 1, rubricato «Modifica all'art.
14 della legge regionale n. 17/2005», con riferimento alla parte  con
cui viene modificato il comma  2,  dell'art.  14  recante  «Norme  di
salvaguardia» della legge regionale 21 dicembre 2005,  n.  17  (Norme
per l'esercizio della delega di funzioni  amministrative  sulle  aree
del demanio marittimo), per i motivi di seguito specificati. 
I.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della  legge  della
Regione Calabria n. 46 del 2019 per violazione dell'art.  117,  terzo
comma, lettera e), della Costituzione. 
    a) La norma impugnata e' innanzitutto censurabile per  violazione
dell'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  della  Costituzione  che
riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia  di
tutela della concorrenza. 
    L'art. 1 della  legge  regionale  impugnata  rubricato  «Modifica
all'art. 14 della legge regionale n. 17/2005», recita testualmente: 
        «1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 21 dicembre
2005, n. 17  concernente  "Norme  per  l'esercizio  della  delega  di
funzioni  amministrative  sulle  aree  del  demanio  marittimo"  sono
apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo le parole "Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga  a
quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate" sono aggiunte
le parole "o comunque rinnovate: "; 
b) all'alinea della  lettera  a)  le  parole  "concessioni  demaniali
marittime  stagionali"  sono  sostituite  dalle  parole  "concessioni
demaniali pluriennali di natura stagionale".» 
    Si premette che l'art. 14 della legge n. 17 del  2005  intitolato
«Norme di salvaguardia» (cosi' come sostituito dall'art. 2, comma  1,
legge regionale 9 maggio  2017,  n.  16  («Norme  di  salvaguardia  e
disposizioni  in  materia  di  rilascio  di   concessioni   demaniali
marittime»), in vigore dal 10 maggio 2017), al primo comma stabilisce
che: «Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino  all'entrata  in
vigore del PCS,  formato  ed  adeguato  secondo  le  prescrizioni  ed
indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove  concessioni
demaniali marittime, ne' essere autorizzate varianti  sostanziali  ai
rapporti concessori in essere». 
    Tale comma e' rimasto invariato anche in  seguito  all'emanazione
della legge regionale n. 46 del 2019. 
    Il successivo comma 2, nella versione  ante  modifica,  prevedeva
alcune limitate possibilita' di deroga al  primo  comma,  nelle  more
della approvazione del PCS. 
    In deroga al primo comma ma nei limiti ivi indicati ai successivi
punti 1) e 2), potevano essere rilasciate, recitava  la  disposizione
in esame, «concessioni demaniali marittime stagionali». 
    Ulteriore ipotesi di deroga era poi prevista dalla lettera b)  in
favore di  «titolari  di  concessioni  balneari»  sempre  nei  limiti
indicati nei successivi punti 1) e 2). 
    Per effetto della modifica apportata al  secondo  comma,  accanto
all'ipotesi di  rilascio  e'  affiancata  anche  la  possibilita'  di
disporre il rinnovo attualmente riferibile, in virtu'  dell'ulteriore
modifica, ai sensi  della  rinnovata  lettera  a),  alle  concessioni
demaniali pluriennali di natura stagionale (oltre che ai casi di  cui
alla secondo comma, lettera b), rimasti invariati). 
    Occorre tenere conto che  il  comma  3-bis,  dell'art.  18  della
medesima legge regionale (comma aggiunto dall'art. 3, comma 1,  della
legge regionale 9 maggio 2017, n. 16), intitolato «Procedure  per  il
rilascio  delle  concessioni»,  subordina  il  rilascio  delle  nuove
concessioni marittime, nelle  more  dell'emanazione  di  un  organica
disciplina della materia,  al  «rispetto  dei  principi  di  evidenza
pubblica, parita' di trattamento, non  discriminazione,  pubblicita',
liberta' di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli
articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea
ai sensi dell'art. 12 della  direttiva  2006/123/CE,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,  relativa  ai  servizi
nel mercato interno, nonche' in conformita' al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) in quanto applicabile». 
    A differenza  di  quanto  previsto  per  l'affidamento  di  nuove
concessioni, il rinnovo  delle  concessioni  demaniali  marittime  in
essere non viene agganciato dalla norma  da  ultimo  introdotta  alle
garanzie di competitivita' e parita'  di  accesso  ed  e',  pertanto,
suscettibile di determinare un prolungamento del rapporto  in  favore
del concessionario ancora perdurante, dando  luogo,  sostanzialmente,
ad una proroga o ad un rinnovo automatico. 
    Ne' sembra  possibile  estendere  a  detta  ipotesi  le  garanzie
previste dal menzionato comma  3-bis  che  si  riferisce  alle  nuove
concessioni da rilasciare secondo criteri di evidenza pubblica. 
    L'inserimento in una norma transitoria o, comunque  di  carattere
derogatorio («Nelle more dell'approvazione del PCS in deroga a quanto
disposto dal comma 1 . . . »: cosi' il  secondo  comma  dell'art.  14
della legge regionale, n. 17/2005), di una  possibilita'  di  rinnovo
indeterminata allude, pertanto, ad una possibile  proroga  automatica
del  rapporto,  oltretutto  con  riferimento   a   concessioni   che,
originariamente definite  come  stagionali,  e  dunque  di  carattere
limitato nel tempo e strettamente legate al periodo stagionale, nella
nuova formulazione diventano di carattere  «pluriennale»  e,  dunque,
con efficacia superiore all'anno e non determinata nella durata. 
    La disposizione regionale, in tal modo, eccede  dalle  competenze
regionali violando la competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera
e). 
    Le  modalita'  di  rinnovo  delle  concessioni  senza   che   sia
assicurata una effettiva tutela  della  concorrenza  e  dei  principi
indicati dalle direttive in materia  (in  particolare,  direttiva  n.
2006/123/CE che vieta qualsiasi automatismo che,  alla  scadenza  del
periodo concessorio possa  favorire  il  precedente  concessionario),
richiamati dalla stessa legge regionale  all'art.  18,  comma  3-bis,
sopra richiamato (di evidenza pubblica, parita' di  trattamento,  non
discriminazione,  pubblicita',  liberta'   di   stabilimento   e   di
prestazione dei servizi),  principi  al  cui  presidio  e'  posta  la
competenza statale in via esclusiva,  sono  tali  da  incidere  sulla
materia della concorrenza indicata dalla  lettera  e)  dell'art.  117
della Costituzione, terzo comma. 
    Come affermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, i
criteri e le modalita' di affidamento delle concessioni sui beni  del
demanio marittimo appartengono ad ambiti  riservati  alla  competenza
esclusiva statale dall'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, in materia di «tutela della concorrenza»,  nella  quale
le  pur  concorrenti  competenze   regionali   trovano   «un   limite
insuperabile» (cfr. da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza n.  221
del 2018 e sentenza n. 1 del 2019). 
    Al riguardo, la giurisprudenza di codesta Ecc.ma  Corte  ha  piu'
volte sottolineato che i criteri e le modalita' di affidamento  delle
concessioni su beni del demanio  marittimo  devono  essere  stabiliti
nell'osservanza dei principi della concorrenza e  della  liberta'  di
stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale questi
ultimi «corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza  esclusiva
statale in forza dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione (da ultimo sentenze n. 157 del 2017 e n. 40  del  2017)»
(In tal senso, Corte Costituzionale, sentenza 6 giugno 2018, n. 118). 
    La medesima giurisprudenza ha altresi' chiarito che le competenze
relative al  rilascio  di  delle  concessioni  su  beni  del  demanio
marittimo sono state «conferite alle  Regioni  in  virtu'  di  quanto
previsto dall'art. 105, comma 2, lettera l), del decreto  legislativo
31  marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)». E  che  «le
funzioni relative sono esercitate, di regola,  dai  Comuni  in  forza
dell'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento
sostitutivo   del   Governo   per   la   ripartizione   di   funzioni
amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4,  comma
5, della legge 15 marzo 1997, n.  59,  e  successive  modificazioni),
rispetto  ai  quali  le  Regioni  mantengono  poteri  di   indirizzo»
(sentenza n. 118 del 2018, che, con  riferimento  alle  attivita'  di
impresa turistico-balneare, richiama il comma 6  dell'art.  11  della
legge  15  novembre  2011,  n.   217,   recante   «Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010)». 
    Tuttavia, si e' al contempo sottolineato  che  «i  criteri  e  le
modalita' di affidamento  delle  concessioni  sui  beni  del  demanio
marittimo  devono,  comunque,  essere  stabiliti  nel  rispetto   dei
principi della libera concorrenza e della liberta'  di  stabilimento,
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad
ambiti riservati alla competenza  esclusiva  statale  dall'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione (sentenze n. 118 e  109
del 2018, n. 157 e n. 40 del 2017, n. 171  del  2013  e  n.  213  del
2011);  competenza  esclusiva,  quest'ultima,  nella  quale  le   pur
concorrenti competenze regionali  trovano  "un  limite  insuperabile"
(sentenza n. 109  del  2018)»  (Testualmente,  Corte  Costituzionale,
sentenza n. 118/2018; enfasi e sottolineatura aggiunte;). 
    Ne consegue che, nel consentire il  rinnovo  di  concessioni  del
demanio marittimo  -  sia  pure  in  via  transitoria  e  nell'attesa
dell'approvazione dei PCS - e garantendo  agli  attuali  titolari  di
concessione la possibilita' di un rinnovo automatico, oltretutto  per
concessioni da ultimo definite pluriennali, la legislazione regionale
ha  disciplinato  aspetti  relativi  alle  modalita'  di  scelta  del
concessionario e, restringendo il libero esplicarsi del principio  di
competitivita' e di parita', proprio del mercato, ha invaso il  campo
della competenza statale. 
    Come altresi'  sottolineato  dalla  Corte  Costituzionale  del  4
luglio 2013, sentenza n. 171 per un  caso  analogo,  nell'ipotesi  di
rinnovo o di  proroga  automatica  delle  concessioni  marittime  (si
trattava in quel  caso,  di  una  legge  ligure  che,  a  determinate
condizioni, prevedeva una proroga automatica  delle  concessioni  del
demanio marittimo a soggetto gia' titolare della  concessione,  senza
nemmeno determinarne la durata  temporale),  sussiste  la  violazione
della lettera e), art. 117, terzo comma, della Costituzione sia sotto
il  profilo   della   disparita'   di   trattamento   tra   aspiranti
concessionari  e  titolari  che  abbiano  beneficiato  della  proroga
automatica che sotto l'ulteriore profilo della barriera  all'ingresso
di nuovi operatori. 
    b) E' noto che, nel recente passato, la materia delle concessioni
demaniali marittime e le relative norme di disciplina  sia  nazionali
che  di  livello  regionale  sono  state  oggetto  di  procedura   di
infrazione da parte della Comunita' europea che ne ha  contestato  la
compatibilita' con il diritto comunitario ed in particolare,  con  la
direttiva  2006/123/CE  -  c.d.  direttiva  Bolkestein  (si  fa   qui
riferimento,  in  particolare,  alla  procedura  di   infrazione   n.
2008/4908), oltre che di rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia
dell'Unione europea (sentenza del 14 luglio 2016 nelle cause  riunite
C-458/14 e C-67/15). 
    Attualmente, la disciplina delle concessioni demaniali  marittime
e' riconducibile alla legge 30 dicembre 2018, n.  145,  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019 e 2021» art. 1, commi da 675 a  685.
Il legislatore statale,  all'art.  1,  comma  da  675,  «Al  fine  di
tutelare, valorizzare e promuovere  il  bene  demaniale  delle  coste
italiane, che rappresenta  un  elemento  strategico  per  il  sistema
economico, di attrazione  turistica  e  di  immagine  del  Paese,  in
un'ottica di armonizzazione  delle  normative  europee  .  .  .»,  ha
imposto  una  generale  revisione  del  sistema   delle   concessioni
demaniali marittime secondo modalita'  e  termini  da  adottarsi  con
decreto del Presidente del Consiglio (art. 1,  comma  675,  legge  30
dicembre 2018, n. 145) e, al contempo, ha  demandato  demanda  ad  un
ulteriore  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  i
principi ed i criteri  tecnici  dell'assegnazione  delle  concessioni
sulle aree demaniali marittime (art. 1, comma 680). 
    La disciplina introdotta dalla Regione Calabria,  nel  consentire
il rinnovo in via  automatica  di  concessioni  demaniali  marittime,
finisce con l'introdurre una disciplina propria e specifica  di  tale
regione,  valida  sul   solo   territorio   regionale,   in   maniera
indipendente da quella nazionale ed oltretutto, non conforme ad essa. 
    In ogni caso,  essa  si  pone  in  contrasto  con  la  competenza
esclusiva statale e contrasta con l'esigenza di garantire la  parita'
di  trattamento  e  l'uniformita'   delle   condizioni   di   mercato
sull'intero territorio nazionale mentre deve  essere  pur  sempre  la
legge  statale  a  stabilire  se  consentire  il  rinnovo,  a   quali
condizioni e  se  cio'  possa  avvenire  nel  rispetto  dei  principi
comunitari. 
    Di qui anche la riconducibilita' della  materia  alla  competenza
esclusiva statale di cui alla richiamata lettera  e)  dell'art.  117,
terzo comma, in modo che siano assicurate tali garanzie di coerenza e
di uniformita' in ambito nazionale. 
II. Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della  legge  della
Regione Calabria n. 46 del 2019 per violazione degli articoli 3 e  97
della Costituzione. 
    La   medesima   norma   presenta   un   ulteriore   profilo    di
incostituzionalita' in relazione ai principi di ragionevolezza e buon
andamento di cui  agli  articoli  3  e  97  della  Costituzione.  Con
specifico riferimento, in particolare, all'alinea  della  lettera  a)
del comma 2 dell'art. 14 della  legge  regionale,  n.  17/2005,  come
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale  in
esame, la sostituzione della parole «concessioni demaniali  marittime
stagionali» con  le  parole  «concessioni  demaniali  pluriennali  di
natura stagionale» risulta porsi in  contrasto  con  la  ratio  dello
stesso art. 14, recante una disciplina di salvaguardia. 
    La norma, nelle more  dell'approvazione  del  Piano  comunale  di
spiaggia (PCS), consente  di  rilasciare  esclusivamente  concessioni
demaniali marittime di breve durata per natura (come  quelle  di  per
se' stagionali) e limitate nel tempo (al massimo annuali). 
    Se con il PIR (art. 6  della  legge  regionale,  n.  17/2005)  la
Regione delinea gli indirizzi  generali  ai  fini  dell'utilizzo  del
demanio marittimo, il  Piano  comunale  di  spiaggia,  ai  sensi  del
successivo art. 12 della legge regionale n. 17/2005,  costituisce  lo
strumento  di  pianificazione  delle  aree  ricadenti   nel   demanio
marittimo attraverso cui i singoli comuni costieri, nel rispetto  del
PIR,  disciplinano  e  localizzano  le   attivita'   ed   i   servizi
riconducibili alle concessioni i  demaniali  marittime  individuando,
altresi',  le  zone  dedicate  alle  varie  tipologie  di   attivita'
consentite ex art. 8 della medesima legge regionale. 
    Di qui il divieto di cui al primo comma  dell'art.  14,  per  cui
dalla data di entrata in vigore del PIR  e  fino  all'emanazione  del
Piano spiagge, formato ed adeguato al piano di indirizzo, non possono
essere  rilasciate  nuove  concessioni   ne'   autorizzate   varianti
sostanziali ai rapporti concessori, proprio  al  fine  di  preservare
l'esistente fino  alla  concreta  attuazione  secondo  gli  indirizzi
programmatori stabiliti in sede regionale. 
    Le deroghe consentite, dunque, possono concernere solo interventi
minimali  giustificati  dal  carattere  di  stagionalita'   e   cio',
espressamente, «a supporto»: 
        - delle sole attivita' indicate alla  lettera  a),  punto  1)
ovvero : «di attivita'  ricettive  alberghiere,  villaggi  turistici,
campeggi  e  altre  strutture  ricettive  che   presentino   analoghe
caratteristiche, per comprovate esigenze,  ai  fini  delle  attivita'
inerenti  ai  servizi  di  balneazione,  a  condizione  che   vengano
rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla  presente  legge,
dal  Codice  della  navigazione  e  dal   relativo   regolamento   di
esecuzione,  nonche'  dalle  vigenti   normative   di   settore   per
l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime»; 
        -  oppure  -  cosi'  la  lettera  a),  al  punto  2)  -  «per
l'installazione di piccoli punti d'ormeggio  senza  realizzazione  di
opere a terra, per la posa di gonfiabili, di  giochi  smontabili  per
bambini e di chioschi di tipo  omologato,  nonche'  per  la  posa  di
tavolini  e  sedie  in  aree  demaniali  marittime  prospicienti   ad
attivita' commerciali; le concessioni demaniali marittime  stagionali
per l'installazione di chioschi di tipo omologato non  possono  avere
una durata superiore a centoventi giorni». 
    Tuttavia,   mentre   l'originaria   formulazione    («concessioni
demaniale marittime stagionali») rimandava ad una  temporaneita'  del
rilascio,  evidentemente   riferito   alle   esigenze   legate   alla
stagionalita' propria del settore e tale  da  rispecchiare  la  ratio
suindicata, la introduzione del termine «pluriennali»  riferito  alle
concessioni demaniali marittime - che  possono  essere  rilasciate  o
rinnovate - comporta una evidente distonia con la ratio  della  norma
di  salvaguardia,  in  contrasto  con   il   carattere   limitato   e
strettamente stagionale delle deroghe cosi' introdotte. 
    L'utilizzo dell'aggettivo «pluriennale», infatti,  allude  ad  un
prolungamento nel tempo del termine  di  scadenza  delle  concessioni
demaniali marittime, per un periodo  superiore  all'anno,  oltretutto
senza che sia indicato un preciso limite temporale. 
    L'apparente temperamento dato  dalla  «natura  stagionale»  della
concessione non e' sufficiente, in quanto l'aggettivo pluriennale  si
pone in contraddizione  con  essa  allo  scopo,  presumibilmente,  di
estendere  l'ambito  della  deroga  a  concessioni  aventi  efficacia
temporale superiore all'anno. 
    La norma regionale, sotto tale profilo, risulta irragionevole  ed
in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione,
in violazione dell'art. 97 della Costituzione. 
    L'introduzione  di  deroghe  piu'  ampie,  infatti,  finisce  per
vanificare l'intento di omogeneita' e di  razionalita'  dell'uso  del
demaniale   costiero   secondo   specifiche   ed    uniformi    linee
programmatiche stabilite dal PIR,  da  attuarsi  attraverso  i  piani
comunali spiagge, e rispecchia  una  irrazionale  e  poco  efficiente
gestione delle  funzioni  amministrative  sul  demanio  marittimo  in
contrasto con l'art. 97 della Costituzione, oltre che  con  l'art.  3
della Costituzione. 
    Se da un lato, infatti, il legislatore regionale si preoccupa  di
preservare l'esistente fino a che l'adozione  dei  singoli  piani  di
spiaggia garantiscano ed assicurino l'utilizzo dei beni  appartenenti
al demanio marittimo secondo criteri di omogeneita' e di  efficienza,
in  coerenza  con  le  linee  programmatiche  regionali,  dall'altra,
attraverso la possibilita' di rinnovi automatici anche  di  carattere
pluriennale  delle  concessioni  esistenti  introduce  una  serie  di
deroghe   al   sistema,   tali,   sostanzialmente,   da    vanificare
quell'intento (sulla violazione dell'art.  3  della  Costituzione  in
relazione  alla  violazione  del   canone   di   ragionevolezza   per
irrazionalita' della disciplina e contrasto con la  ratio  legis,  ex
multis, Corte costituzionale n. 43/1997  «Non  vi  e'  ragionevolezza
dove la legge manca il suo obiettivo e tradisca la  sua  ratio»;  nel
medesimo senso, Corte costituzionale n. 1130/1998). 
    A tali considerazioni  si  aggiunge  anche  l'ulteriore  profilo,
riferibile,  in  particolare,  alla  violazione  dell'art.  97  della
Costituzione,  secondo  cui  il  rinnovo  delle  concessioni  secondo
principi di competitivita' e' senz'altro piu' conforme  al  principio
di buon andamento in quanto  consente  una  maggiore  efficienza  del
sistema,  stimolando  i  nuovi  entranti  a  svolgere  un  uso   piu'
efficiente del demanio marittimo o ad  offrire  canoni  piu'  elevati
rispetto ai concessionari uscenti e, dunque, appare piu' vantaggioso,
in  termini  generali,  rispetto   all'interesse   pubblico   sotteso
all'affidamento in concessione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Alla luce delle suesposte considerazioni, si  conclude  affinche'
sia dichiarata la illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge regionale della Calabria n. 46 del 25 novembre 2019  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione, n. 131 del 25  novembre  2019
recante «Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 17/2005» sotto
i profili suesposti. 
    Si deposita attestazione di approvazione, da parte del  Consiglio
dei ministeri, della determinazione di proposizione del  ricorso,  in
data 17 gennaio 2020, nonche' l'allegata relazione  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
 
        Roma, 23 gennaio 2020 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri 
 
 
                                 -- 
 
    2) Per  mero  errore  materiale  al  motivo  sub  I)  in  rubrica
(nonche', sempre per mero refuso, a pag. 4, terzo paragrafo,  a  pag.
6, terzo paragrafo e a pag. 7, secondo paragrafo del ricorso), veniva
sollevata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1  della  legge
della Regione Calabria, n.  46  del  2019  deducendo  la  «violazione
dell'art. 117, terzo comma, lettera e) della Costituzione". 
    Come, peraltro, chiaramente evincibile dall'incipit del motivo  e
dall'esposizione ivi contenuta, si e' inteso far valere la competenza
esclusiva dello Stato in materia di concorrenza,  indicata  dall'art.
117, secondo comma,  lettera  e),  disposizione  questa,  piu'  volte
correttamente  richiamata  e  come,  in  ogni  caso,  inequivocamente
confermato anche dalle motivazioni poste a sostegno del primo  motivo
di  ricorso,  diretto  a  lamentare  l'invasione   della   competenza
esclusiva  statale  in  materia  di  concorrenza   (e,   dunque,   la
violazione,  da  parte  del  legislatore  regionale,  dell'art.  117,
secondo comma, della Costituzione). 
    3) Nel concludere per l'illegittimita' costituzionale delle norme
regionali impugnate «sotto i motivi suesposti» si e', dunque,  inteso
far riferimento, quanto al  motivo  sub  I),  all'art.  117,  secondo
comma, lettera  e)  della  Costituzione  anche  in  conformita'  alla
delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020. 
 
                                 -- 
 
    Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che i termini per
la proposizione del ricorso non sono, ad oggi, integralmente  decorsi
e ritenendo opportuno eliminare ogni equivoco in ordine alle  censure
formulate, si confermano le conclusioni gia' rassegnate nel  ricorso,
chiedendo  all'Ecc.ma  Corte  di  voler  rettificare  i   riferimenti
contenuti nel motivo sub I)  di  cui  al  ricorso  introduttivo  come
riferiti al «secondo comma» anziche' al «terzo comma»  dell'art.  117
della  Costituzione,  quest'ultimo   richiamato   per   mero   errore
materiale. 
 
        Roma, 24 gennaio 2020 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri