P.Q.M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948, e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli: 2, 3, 13, 14, 24, 97 comma 3 e 117 della Costituzione (quanto a quest'ultima norma, con riferimento ai principi di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilita' ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi in cui la legge costituzionale e quella ordinaria le attribuiscono il relativo potere, ed in particolare allorche', fuori del caso di flagranza di reato, si proceda a perquisizione in forza di autorizzazione data verbalmente dal pubblico ministero senza che ne risultino le ragioni, e quella in cui il pubblico ministero abbia successivamente convalidato la perquisizione senza motivare sulla ricorrenza di valide ragioni che legittimassero la perquisizione; Dichiara altresi' rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, per contrasto con gli articoli 13, 14 e 117 della Costituzione (con riferimento, quanto a quest'ultima norma costituzionale, all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa consentire l'esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale senza necessita' di una successiva documentazione formale delle ragioni per cui l'ha rilasciata; Ordina la notificazione della presente ordinanza, al difensore dell'imputato, all'imputato, al pubblico ministero, ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Dispone la successiva trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento, unitamente alla prova dell'esecuzione delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge, alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalita' cosi' sollevata; Sospende il procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale. Lecce, 13 dicembre 2018 Il Giudice: Sernia