P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948,  e  23
della legge n. 87/1953; 
    Dichiara d'ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata  la
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 191  del  codice
di procedura penale, per contrasto con gli articoli: 2,  3,  13,  14,
24, 97 comma 3 e 117 della Costituzione (quanto a quest'ultima norma,
con riferimento ai principi  di  cui  all'art.  8  della  Convenzione
europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevede che la
sanzione dell'inutilizzabilita' ai fini della  prova  riguardi  anche
gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato  o
delle cose pertinenti  al  reato,  degli  atti  di  perquisizione  ed
ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia  giudiziaria
fuori dei casi in cui la legge costituzionale e quella  ordinaria  le
attribuiscono il relativo potere, ed in particolare allorche',  fuori
del caso di flagranza di reato, si proceda a perquisizione  in  forza
di autorizzazione data verbalmente dal pubblico ministero  senza  che
ne risultino le ragioni, e quella in cui il pubblico ministero  abbia
successivamente convalidato la  perquisizione  senza  motivare  sulla
ricorrenza di valide ragioni che legittimassero la perquisizione; 
    Dichiara altresi' rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 103 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/1990, per  contrasto  con  gli
articoli 13, 14 e 117 della Costituzione (con riferimento,  quanto  a
quest'ultima  norma  costituzionale,  all'art.  8  della  Convenzione
europea dei diritti dell'uomo), nella parte in  cui  prevede  che  il
pubblico ministero possa consentire l'esecuzione di perquisizioni  in
forza di autorizzazione orale  senza  necessita'  di  una  successiva
documentazione formale delle ragioni per cui l'ha rilasciata; 
    Ordina la notificazione della presente  ordinanza,  al  difensore
dell'imputato, all'imputato, al pubblico ministero, ed al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti  dei
due rami del Parlamento; 
    Dispone la successiva trasmissione  della  presente  ordinanza  e
degli atti del procedimento, unitamente  alla  prova  dell'esecuzione
delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge,  alla
Corte  costituzionale   per   la   decisione   della   questione   di
costituzionalita' cosi' sollevata; 
    Sospende  il  procedimento  sino  alla  decisione   della   Corte
costituzionale. 
        Lecce, 13 dicembre 2018 
 
                         Il Giudice: Sernia