P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 1, della legge costituzionale n.  1/48,  e  23
della  legge  n.  87/53,   dichiara   d'ufficio   rilevante   e   non
manifestamente   infondata    la    questione    di    illegittimita'
costituzionale dell'art.  165,  comma  2,  del  codice  penale,  come
risultante dalla modifica ad esso apportata  dall'art.  2,  comma  1,
lettera b) della legge n. 145/2004, per contrasto con l'art. 3  della
Costituzione, nella parte in cui le suddette norme di legge ordinaria
subordinano  la  possibilita'  di  concedere   il   beneficio   della
sospensione condizionale della pena, a chi gia' ne abbia  goduto  una
volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o
provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al  caso
in cui cio' non sia possibile; 
    Ordina la notificazione della presente  ordinanza,  al  difensore
dell'imputato, all'imputato, al pubblico ministero, ed al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti  dei
due rami del Parlamento; 
    Dispone la successiva trasmissione  della  presente  ordinanza  e
degli atti del procedimento, unitamente  alla  prova  dell'esecuzione
delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge,  alla
Corte  costituzionale   per   la   decisione   della   questione   di
costituzionalita' cosi sollevata; 
    Sospende  il  procedimento  sino  alla  decisione   della   Corte
costituzionale. 
        Lecce, 13 dicembre 2018 
 
                         Il Giudice: Sernia