P. Q. M. Visti gli articoli 1, della legge costituzionale n. 1/48, e 23 della legge n. 87/53, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 165, comma 2, del codice penale, come risultante dalla modifica ad esso apportata dall'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 145/2004, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui le suddette norme di legge ordinaria subordinano la possibilita' di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, a chi gia' ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui cio' non sia possibile; Ordina la notificazione della presente ordinanza, al difensore dell'imputato, all'imputato, al pubblico ministero, ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Dispone la successiva trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento, unitamente alla prova dell'esecuzione delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge, alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalita' cosi sollevata; Sospende il procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale. Lecce, 13 dicembre 2018 Il Giudice: Sernia