P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge  costituzionale  n.  1
del 9 febbraio 1948; 
    Ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza; 
    Dispone trasmettersi gli atti del presente  giudizio  alla  Corte
costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale nella parte in cui
questo non e' applicabile alle ipotesi di  particolare  tenuita'  del
fatto relative all'ipotesi di delitto di cui all'art. 648,  comma  2,
del codice penale, in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione; 
    Sospende  il  procedimento  in  corso   ed   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che a cura della cancelleria sia notificata  la  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa
sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del  Parlamento
nonche' alle parti. 
        Taranto, 10 luglio 2019 
 
                       Il Giudice: Maccagnano