P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948; Ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza; Dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale nella parte in cui questo non e' applicabile alle ipotesi di particolare tenuita' del fatto relative all'ipotesi di delitto di cui all'art. 648, comma 2, del codice penale, in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonche' alle parti. Taranto, 10 luglio 2019 Il Giudice: Maccagnano