CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il consigliere designato, dott. Maria Teresa Paternostro, ha
pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n.
387/2019 V.G. promossa da Fabrizia La Mastra (avv. Roberta Roviello),
contro Ministero della giustizia esaminato il ricorso ex art. 3,
legge n. 89/2001 depositato in data 17 giugno 2019 nonche' la
documentazione ad esso allegata e quella prodotta dal difensore con
la una integrativa del 28 agosto 2019;
Rilevato
1) Fabrizia La Mastra ha chiesto equa riparazione per la
eccessiva durata del procedimento penale n. 1865/2013 R.G.N.R. a
carico di Alessandro Gestri;
2) la ricorrente ha premesso di aver presentato in data 11
dicembre 2012 denuncia-querela nei confronti dell'ex compagno,
Alessandro Gestri, a carico del quale veniva iscritto in data 24
gennaio 2013 il procedimento penale n. 1865/2013 per i reati di cui
agli articoli 582 e 660 del codice penale;
3) le indagini penali si protraevano ingiustificatamente ed
improduttivamente oltre il termine previsto dalla legge per la
definizione del procedimento penale, anche in spregio alle richieste
di sollecito all'esercizio dell'azione penale depositate dal proprio
legale in data 3 dicembre 2013 (con allegata documentazione medica
relativa alle lesioni subite ed ai postumi delle stesse) e in data 17
marzo 2015;
4) nel verbale di sommarie informazioni rilasciate alla p.g. il 7
luglio 2018 ella aveva ribadito il proprio interesse nella
prosecuzione dell'azione penale riservandosi di costituirsi parte
civile e producendo documentazione medica e notula di pagamento del
professionista, medico-legale, cui si era rivolta;
5) dopo aver ottenuto certificazione ai sensi dell'art. 335 del
codice di procedura penale, in data 29 novembre 2018 le veniva
notificata, quale persona offesa, richiesta di archiviazione dalla
Procura della Repubblica di Prato in quanto le violazioni ipotizzate
risultavano estinte per prescrizione;
Ritenuto secondo l'art. 2, comma 2-bis, della citata legge n. 89
(introdotto dal decreto-legge n. 83/2012 convertito in legge n.
134/12) «il processo penale si considera iniziato con l'assunzione
della qualita' di (...) parte civile (...)»; facendo applicazione di
tale criterio, pertanto, il ricorso andrebbe respinto;
la normativa tuttavia si pone in contrasto con la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. decisione 7 dicembre
2017 in causa Arnoldi contro Italia) che in un caso analogo a quello
in esame, facendo riferimento al proprio orientamento in ordine alla
nozione di «parte», ha precisato che questa ha natura sostanziale e
non e' rimessa ai formalismi della legislazione nazionale dei paesi
sottoscrittori: «Da questo punto di vista, nel processo penale
italiano, puo' essere considerata parte ai fini convenzionali non
solo la parte civile formalmente costituita, ma anche la parte lesa
nelle indagini preliminari o, comunque, il soggetto che ha avviato la
procedura con la propria denuncia»;
lo stesso giudice delle leggi nella sentenza n. 184 del 2015 ha
affermato che «una volta penetrato nel nostro ordinamento, per
effetto della giurisprudenza europea e con valore di fonte
sovra-legislativa, il principio che collega alla lesione del diritto
alla ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, una pretesa riparatoria nei confronti dello
Stato, viene da se' che l'equa riparazione avra' ad oggetto non
soltanto la fase che la normativa nazionale qualifica "processo", ma
anche le attivita' procedimentali che la precedono, ove idonee a
determinare il danno al cui ristoro e' preposta l'azione. In altri
termini, se si individua nella Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali il
parametro interposto con cui confrontare la legittimita' delle scelte
legislative in punto di equa riparazione, la nozione di "processo" si
rende per cio' stesso autonoma dalle ripartizioni per fasi
dell'attivita' giudiziaria finalizzata all'accertamento dei reati,
per come viene disegnata dal legislatore nazionale»;
la questione del ritenuto contrasto fra una disposizione della
Corte europea dei diritti dell'uomo ed una norma di diritto interno
si pone nei termini attestati nella giurisprudenza della Corte
costituzionale a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 (e
confermati dalle sentenze nn. 39/2008, 239 e 311 del 2009);
da essa risulta che «l'art. 117, primo comma, Costituzione, ed in
particolare l'espressione "obblighi internazionali" in esso
contenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche
diverse da quelle comprese nella previsione degli articoli 10 e 11
Costituzione. Cosi' interpretato, l'art. 117, primo comma,
Costituzione, ha colmato la lacuna prima esistente quanto alle norme
che a livello costituzionale garantiscono l'osservanza degli obblighi
internazionali pattizi. La conseguenza e' che il contrasto di una
norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della
CEDO, si traduce in una violazione dell'art. 117, primo comma,
Costituzione» (Corte costituzionale sentenza n. 311 del 2009);
si ritiene di dover sollevare la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001,
n. 89 nella parte in cui tale norma, ai fini del computo della
ragionevole durata del processo penale, non prende in considerazione
la persona offesa, che sia anche danneggiata dal reato, allorche'
quest'ultima abbia esercitato gia' nel corso delle indagini
preliminari uno dei diritti e delle facolta' che le sono riconosciuti
dal codice di rito;
la questione e' rilevante in causa non solo per la evidente
applicabilita' alla fattispecie della norma richiamata, ma anche
perche' e' proprio a causa del termine non ragionevole dell'attivita'
investigativa che, nella fase delle indagini preliminari, e' stata
chiesta l'archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione
del reato;
quanto alla non manifesta infondatezza, non puo' non osservarsi
come un'interpretazione che escludesse dal computo del «termine
ragionevole» la fase del procedimento anteriore alla costituzione di
parte civile si risolverebbe in una violazione sia dell'art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia della stessa legge n.
89/2001, che all'art. 6 citato si richiama espressamente, avuto
riguardo alle finalita' perseguite dal giudizio di riparazione e
sollecitate dall'osservanza del canone del giusto processo in ambito
convenzionale. La nozione di causa, o di processo, considerata dalla
Convenzione europea e dalla legge n. 89 del 2001, si identifica,
infatti, con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi
pubblici di giustizia per l'affermazione o la negazione di una
posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo al
soggetto che il processo promuova o subisca;
e' ben vero che affinche' l'art. 6 trovi applicazione, il diritto
di far perseguire o condannare terze persone deve necessariamente
andare di pari passo con l'esercizio da parte della vittima del suo
diritto di intentare un'azione civile, offerta dal diritto interno,
anche soltanto al fine di ottenere una riparazione simbolica o la
tutela di un diritto di carattere civile; ma la Corte europea dei
diritti dell'uomo ha avuto modo di affermare che, a prescindere dallo
status formale della persona offesa nell'ambito del procedimento
penale italiano, cio' che e' decisivo per l'applicabilita' dell'art.
6 e' sapere: a) se la ricorrente intendesse, in sostanza, ottenere la
tutela del suo diritto civile o «far valere il suo diritto a una
riparazione» nell'ambito del procedimento penale; b) se l'esito della
fase delle indagini preliminari fosse determinante per il «diritto di
carattere civile in causa»;
nel caso di specie, la ricorrente ha manifestato l'intenzione di
ottenere la tutela di un diritto di carattere civile: la causa
riguardava una denuncia per lesioni e molestie produttive di danni
risarcibili, nella quale oltre a chiedere la punizione del colpevole
la querelante manifestava di volersi costituire parte civile nel
procedimento penale e chiedeva di essere avvisata dell'eventuale
archiviazione ai sensi dell'art. 408 del codice di procedura penale;
inoltre, vi e' da ritenere che nel diritto italiano la posizione
della parte lesa che, in attesa di potersi costituire parte civile,
ha esercitato nel procedimento penale almeno uno dei diritti e
facolta' espressamente riconosciuti dalla legge alla vittima del
reato (quale il diritto di ricevere informazioni sull'esistenza e
sulle modalita' di esercizio di tali diritti e facolta', di chiedere
al pubblico ministero la produzione immediata di un mezzo di prova,
di nominare un rappresentante legale, di presentare memorie e di
indicare elementi di prova) - l'esercizio delle quali puo' rivelarsi
fondamentale per una costituzione efficace di parte civile - non
differisca, in sostanza, per quanto riguarda l'applicabilita'
dell'art. 6, da quella della parte civile (cfr. decisione 7 dicembre
2017 in causa Arnoldi contro Italia, cit.);
nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto espressamente di
essere avvisata dell'eventuale archiviazione della causa, ha
esercitato i diritti sanciti dal codice di procedura penale in
particolare quello di produrre documenti, ha inoltre sollecitato
varie volte l'azione della procura e la conclusione rapida dei
procedimento, dando prova di aver nutrito, in pendenza dell'attivita'
investigativa, una legittima aspettativa in ordine alla futura tutela
dei propri interessi civili nell'ambito del procedimento penale;
cio' facendo, la ricorrente ha manifestato l'interesse che
attribuiva al fatto di chiedere, al momento opportuno, una
riparazione per la violazione del suo diritto di carattere civile di
cui poteva, in maniera difendibile, sostenere di essere titolare;
ne' rileva la possibilita', offerta dal diritto interno, di
utilizzo della via civile in alternativa a quella penale dal momento
che quando l'ordinamento giuridico interno offre alla persona
sottoposta alla giustizia un ricorso volto alla tutela di un diritto
di carattere civile, lo Stato ha l'obbligo di vigilare affinche'
quest'ultimo goda delle garanzie fondamentali dell'art. 6, e questo
anche quando i ricorrenti, in base alle norme interne, potrebbero o
avrebbero potuto intentare un'azione diversa;
di conseguenza, il periodo da considerare nell'ambito di un
procedimento penale dal punto di vista del «termine ragionevole»
dell'art. 6 § 1, per la persona che sostiene di essere stata lesa da
un reato, dovrebbe essere calcolato dal momento in cui la stessa
esercita uno dei diritti e delle facolta' che le sono espressamente
riconosciuti dalla legge, dimostrando cosi' l'interesse che la stessa
attribuisce alla riparazione pecuniaria del danno subito o alla
tutela del suo diritto di carattere civile;
ne' puo' ipotizzarsi un'interpretazione convenzionalmente
orientata della norma da applicare che non si traduca nella sua
sostanziale e intera disapplicazione;