P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  ai  fini  del
giudizio  in  corso,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24  marzo  2001,  n.  89,  come
modificata dall'art. 55 del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito nella legge 7 agosto 2012, n.  134,  nella  parte  in  cui
prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione
della qualita' di parte civile della persona  offesa  dal  reato  per
contrasto  con  l'art.  117  Costituzione  in  relazione  all'art.  6
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica. 
        Firenze, 19 settembre 2019 
 
                Il Consigliere designato: Paternostro