P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini del
giudizio in corso, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come
modificata dall'art. 55 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui
prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione
della qualita' di parte civile della persona offesa dal reato per
contrasto con l'art. 117 Costituzione in relazione all'art. 6
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
Firenze, 19 settembre 2019
Il Consigliere designato: Paternostro