Ricorso ex art. 127 Costituzione per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente; Contro Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, dott. Attilio Fontana, con sede in piazza Citta' di Lombardia n. 1, Palazzo Lombardia - (20124) Milano; resistente; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 21 del 10 dicembre 2019, pubblicata nel BUR n. 50 del 13 dicembre 2019 recante «Seconda legge di semplificazione 2019». L'art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 21 del 10 dicembre 2019, recante «Seconda legge di semplificazione 2019» introduce diverse modifiche alla precedente legge regionale n. 6/2012 (articoli numeri 7, 26 e 42), in relazione al funzionamento dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale. Le novita', peraltro, intervengono mentre sono in corso le procedure per l'affidamento del servizio di TPL per il relativo bacino di competenza. Le modifiche riguardano in particolare: 1. La determinazione delle quote di partecipazione dei singoli enti locali aderenti all'Agenzia per il trasporto pubblico locale, quale risultanti dall'art. 7, comma 10, della l.r. n. 6/2012 (e della conseguente delibera di Giunta Regionale n. IX/4261 del 25 ottobre 2012); 2. La definizione del quorum partecipativo e deliberativo dell'Assemblea dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale necessario per approvare le decisioni di cui all'art. 7, comma 10-bis, della l.r. n. 6/2012. Per effetto della modifica sub 1), le norme regionali novellate non si limitano ad introdurre i criteri generali per la determinazione delle quote di partecipazione dei diversi Enti territoriali, come accadeva in precedenza, ma prevedono la partecipazione obbligatoria come socio della Regione ed introducono un meccanismo di quantificazione di dettaglio di tali quote, vincolante per la Giunta Regionale, per la Citta' Metropolitana e per la stessa Agenzia TPL. Le nuove norme accrescono in modo sproporzionato il potere di Governo degli enti di dimensioni minori, cosicche' le scelte strategiche in materia di mobilita' e trasporto pubblico riguardanti la maggior parte degli utenti e dei territori dell'ambito di competenza dell'Agenzia de qua potranno essere condizionate in misura determinante dalle amministrazioni locali minoritarie, anche riguardo a porzioni di territorio di cui non sono competenti. Con la modifica sub 2) viene riformulato il quorum partecipativo e deliberativo necessario per approvare le decisioni di cui al comma 10-bis, lettera a), b) e c), della l.r. n. 6/2012. Peraltro, tale modifica, che ha un evidente impatto sulle regole di gestione del servizio e di funzionamento dell'Agenzia, e' intervenuta senza alcun coinvolgimento degli Enti locali aderenti, come invece previsto dall'art. 7, commi 7 e 10, della l.r. n. 6/2012. Le norme impugnate sono censurabili sotto distinti profili in quanto invadono ambiti ricompresi tra le «funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Citta' Metropolitane» attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera p), e terzo comma, della Costituzione. La norma regionale contrasta altresi' anche con i principi di proporzionalita', ragionevolezza, leale collaborazione e sussidiarieta', di cui agli articoli 118, comma 1, 3 e 97 della Costituzione. Innanzitutto si evidenzia, infatti, che la materia del TPL e' strettamente connessa con materie che rientrano negli ambiti attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali, in primis, le «funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Citta' Metropolitane» di cui all'art. 117, comma 2, lettera p) della Cost. Sotto tale profilo occorre osservare che le Citta' metropolitane sono enti territoriali di area vasta che perseguono, tra le proprie finalita' istituzionali generali, la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano e la promozione e la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della citta' metropolitana. Con riferimento invece ai comuni, dalla lettura di diverse disposizioni del TUEL emerge come l'organizzazione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, qual e' il trasporto pubblico locale, rientri nelle funzioni fondamentali dei comuni. Il comune e', infatti, «l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo» (art. 3, comma 2, TUEL). Fra gli interessi della comunita' affidata alla cura dei comuni vi e', per l'appunto, quello di fruire dei servizi pubblici locali, ovvero di quelle attivita' dirette al soddisfacimento di bisogni essenziali della comunita' di riferimento. Fra tali servizi rientrano anche i servizi economici, erogati in forma imprenditoriale, la cui gestione e' demandata dall'art. 112 del TUEL, agli enti locali. L'art. 42, poi, TUEL prevede la competenza del consiglio comunale in tema di organizzazione dei pubblici servizi, i quali possono essere erogati anche mediante la partecipazione dell'ente locale a societa' di capitale. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte affermato che non e' consentito alle Regioni alcun margine di intervento in ordine a queste funzioni, da considerarsi, secondo la definizione della stessa Corte costituzionale, «componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali» (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 22 del 2014). Lo stesso art. 5 della legge in parola viola, altresi', l'art. 118, primo comma, Cost. che riserva agli enti territoriali, in grado di rappresentate tutti. gli interessi dell'area da essi gestita, le relative funzioni amministrative negli ambiti di rispettiva competenza. Il principio di sussidiarieta' e adeguatezza richiamato in tale articolo deve, in particolare, essere inteso nel senso che il livello di governo individuato dalla legge deve essere in grado di gestire una specifica funzione, dovendosi altrimenti affidare la stessa ad un livello di Governo piu' adeguato. Il predetto art. 118 della Costituzione risulta violato anche con riferimento alla modifica del quorum. Il legislatore regionale, infatti, perviene alla modifica delle regole di funzionamento dell'Agenzia e delle norme statutarie che stabiliscono i quorum partecipativi e deliberativi dell'Assemblea, senza acquisire il parere o, comunque, consultare le amministrazioni interessate (la L.R. n. 6/2012 prevedeva la Conferenza regionale per il trasporto pubblico per la determinazione delle quote e la conferenza di servizi per la predisposizione degli Statuti). Risulta palese, dunque, la violazione del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di autogoverno, che informa l'avocazione della competenza ad un livello piu' alto. La disposizione regionale si pone infine in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza, anche sotto i diversi profili di incoerenza, incongruenza, sproporzionalita' ed arbitrarieta' di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede raccoglimento delle seguenti conclusioni.