IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA 
            Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  418  del  2017,  proposto  da  Sirago'  Francesco,
rappresentato e difeso dagli  avvocati  Bottari  Giuseppe  e  Ponturo
Alberto, con domicilio ex lege presso  la  Segreteria  del  Tribunale
amministrativo regionale di Catania in Catania,  via  Istituto  Sacro
Cuore n. 22, domicilio digitale come Pec da registri di giustizia; 
    Contro: 
        Sopraintendenza  per  i  beni  culturali  ed  ambientali   di
Messina, in persona del dirigente pro-tempore; 
        Assessorato regionale per i beni culturali  e  dell'identita'
siciliana della Regione Siciliana, in persona  dell'assessore  legale
rappresentante pro-tempore, 
entrambi rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  distrettuale  dello
Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina n. 149; 
    Per l'annullamento: 
        del provvedimento denominato  «autorizzazione  paesaggistica»
protocollo  n.  39  del  4  gennaio  2017,  emesso  dal  Dipartimento
regionale  dei  beni   culturali   e   dell'identita'   siciliana   -
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di  Messina,  e  di
ogni altro atto presupposto e consequenziale; 
    Visti il ricorso ed i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26  settembre  2019  il
dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale. 
    1. Con istanza presentata in data 24 aprile 2013 il sig.  Sirago'
Francesco, nato a Taormina il 31 gennaio 1945 ed ivi residente in via
Fazzello n. 36, nella qualita' di proprietario di un lotto di terreno
ricadente in parte in «Zona estensiva  C2»  del  P.R.G.  vigente  (in
localita' Contrada Chiusa, via Robert  Kitson,  Comune  di  Taormina,
composto dalle particelle catastali nn. 2817-2818-497-1319 del foglio
n.  3/A)  richiedeva  alla  Soprintendenza  dei  beni  culturali   ed
ambientali  di  Messina  il  rilascio  di  parere  «per   il   cambio
destinazione d'uso e modifiche di un  fabbricato  esistente,  per  la
realizzazione di un nuovo  corpo  edilizio  e  di  una  terrazza  con
piscina, al fine di realizzare un unico complesso edilizio  turistico
ricettivo da destinare ad appartamenti per vacanza». 
    L'istanza veniva successivamente integrata,  in  data  26  giugno
2013, con la trasmissione dei renderings fotorealistici. 
    Il procedimento veniva sospeso nuovamente ai fini del deposito di
ulteriore documentazione, richiesta dalla Soprintendenza di Messina e
consegnata dall'odierno ricorrente in data 11 maggio 2016. 
    Con nota protocollo n. 5869 del 21 settembre 2016, trasmessa  via
Pec il successivo 23 settembre  2016,  era  emessa  comunicazione  di
avvio del procedimento di diniego, in replica alla quale, in data  28
settembre 2016, lo studio Coslovi  Longo,  nella  persona  del  geom.
Coslovi Salvatore, con Pec ed istanza presentata al protocollo  della
soprintendenza,   trasmetteva,   nell'interesse    del    ricorrente,
dettagliate osservazioni e chiedeva, altresi',  un  incontro  con  il
responsabile del procedimento. 
    In data 4  gennaio  2017  era  comunicato,  tramite  Pec  inviata
all'ing.  Coslovi  Christian   dello   studio   Coslovi   Longo,   il
provvedimento     amministrativo      denominato      «autorizzazione
paesaggistica» protocollo n. 39 del 4 gennaio 2017. Con esso, a  dire
del sig. Sirago' Francesco, odierni ricorrente, «pressoche' nulla  di
quanto richiesto nell'istanza (e') stato autorizzato al ricorrente». 
    2. In conseguenza, il Sirago' impugnava il suddetto provvedimento
con ricorso notificato il 3 marzo 2017 e depositato presso gli uffici
di Segreteria del giudice adito il 14 marzo 2017, contestando vizi di
violazione di legge per  formazione  del  silenzio-assenso  (in  base
all'art. 46 della legge regionale n. 17/2004) e di eccesso di  potere
sotto il profilo della disparita' di  trattamento,  irragionevolezza,
illogicita' ed irrazionalita' del provvedimento. 
    2.1 In particolare, con il primo motivo il  ricorrente  lamentava
l'illegittimita'   del    provvedimento    impugnato,    in    quanto
l'amministrazione intimata avrebbe provveduto malgrado si fosse  gia'
formata per silenzio-assenso l'autorizzazione paesaggistica richiesta
dal ricorrente con istanza del 24 aprile 2013, ai sensi dell'art.  46
della legge regionale siciliana n. 17/2004, che,  previsto  al  primo
comma un termine perentorio  di  centoventi  giorni  per  provvedere,
dispone, al secondo comma, che il termine puo' essere interrotto  una
sola volta per  la  richiesta  di  documenti  o  chiarimenti  e  che,
presentata la documentazione richiesta, gli uffici hanno l'obbligo di
esprimere  parere  nei  successivi  sessanta  giorni.  «Trascorso  il
termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole». 
    Il ricorrente rappresentava di avere consegnato l'11 maggio  2019
l'ulteriore documentazione richiesta in sede  istruttoria  e  che  il
provvedimento finale veniva, invece, comunicato allo stesso  soltanto
il 4 gennaio 2017, ben  oltre  il  termine  di  sessanta  giorni  dal
deposito     della     documentazione      integrativa      richiesta
dall'amministrazione intimata. 
    Una volta decorso tale termine di sessanta  giorni,  in  data  10
luglio 2016, si sarebbe gia' formato il silenzio-assenso in relazione
alla richiesta di autorizzazione paesaggistica. 
    2.2 Con il secondo  motivo  il  ricorrente  deduceva  eccesso  di
potere  sotto   il   profilo   della   disparita'   di   trattamento,
irragionevolezza, illogicita' ed irrazionalita' del provvedimento. 
    Egli evidenziava che  nel  contesto  urbano  nel  quale  dovrebbe
sorgere l'immobile progettato si nota la presenza di  costruzioni  di
notevole cubatura, invasive ed impattanti sul  territorio,  che  sono
state autorizzate dalla soprintendenza. 
    Il progetto proposto sarebbe, al contrario, migliorativo sotto il
profilo estetico e  paesaggistico,  in  considerazione  della  minore
altezza e del minore ingombro planivolumetrico, dello stile sobrio ed
appropriato e degli elementi architettonici  e  materiali  di  pregio
impiegati. 
    Da  qui  la  disparita'  di  trattamento   e   l'illogicita'   ed
irrazionalita' delle immotivate prescrizioni imposte. 
    2.3 I1 ricorrente ha concluso  chiedendo  che  sia  annullato  il
provvedimento  di  autorizzazione  oggetto   di   impugnazione,   con
dichiarazione  che  in  relazione   all'istanza   di   autorizzazione
presentata si e' formato il silenzio-assenso, ai sensi  dell'art.  46
della legge regionale n. 17/2004 e con condanna  dell'amministrazione
al pagamento di spese e compensi del giudizio. 
    3. Si e' costituito l'Assessorato regionale dei beni culturali  e
dell'identita' siciliana, negando che  in  relazione  all'istanza  di
autorizzazione si sia formato il  silenzio-assenso  e  chiedendo,  in
conseguenza, il rigetto  del  ricorso,  con  vittoria  di  spese  del
giudizio. 
    4. Alla  pubblica  udienza  del  26  settembre  2019,  sentiti  i
difensori delle parti, come da verbale, la causa e'  stata  assegnata
in decisione. 
    5. In premessa, occorre evidenziare la sussistenza dell'interesse
a  ricorrere,  malgrado  l'avvenuto  rilascio  della   autorizzazione
paesaggistica  protocollo  n.   39   del   4   gennaio   2017   della
Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, in ragione
della notevole differenza fra l'oggetto dell'autorizzazione richiesta
e quanto oggetto dell'autorizzazione paesaggistica  rilasciata,  che,
in particolare, al suo numero 4), esclude totalmente la  possibilita'
di realizzare «l'edificio denominato "corpo B" e  tutte  le  opere  a
valle della linea rossa sub punto 2)». 
    6. Cio' premesso, il collegio osserva che la norma di riferimento
e' rappresentata dall'art. 46  della  legge  regionale  siciliana  28
dicembre 2004, n. 17, che cosi' dispone: 
    «Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette  a  vincolo
paesistico  o  su  immobili  di  interesse   storico-artistico   sono
rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche  dalle
competenti soprintendenze entro il termine perentorio  di  centoventi
giorni. 
    Le competenti soprintendenze possono interrompere i  termini  dei
centoventi giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti
od integrazioni. Alla presentazione  della  documentazione  richiesta
gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi  sessanta  giorni  di
esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio  di  cui
sopra si intende reso in senso favorevole». 
    La norma e' formulata in modo piuttosto impreciso ed  e'  di  non
agevole interpretazione. 
    Nel primo comma il termine di centoventi  giorni  e'  qualificato
come perentorio, ma poi non si specifica quali siano  le  conseguenze
della scadenza del termine. 
    Nel secondo comma, le cui previsioni rilevano in  relazione  alla
fattispecie oggetto del giudizio, si fa riferimento ad un termine  di
sessanta giorni  entro  i  quali  gli  «uffici»  hanno  l'obbligo  di
esprimere un atto qualificato come parere. 
    Nell'ultimo periodo del secondo comma si dispone  che  «trascorso
il  termine  perentorio  di  cui  sopra  si  intende  reso  in  senso
favorevole», non risultando del tutto chiaro quale sia il termine cui
si intende fare riferimento. 
    Dall'esame dei non numerosi precedenti giurisprudenziali, risulta
che la norma di cui al primo comma e' stata  interpretata  nel  senso
che, decorso il termine (perentorio) di centoventi giorni, in assenza
di  richiesta  di  integrazioni  o  di  chiarimenti,  si   forma   il
silenzio-assenso (C.G.A, sezione giurisdizionale, 3 giugno  2013,  n.
542,  che  ha  confermato, Tribunale   amministrativo   regionale per
la Sicilia, Catania, sezione II, 6 agosto 2012, n. 2020). 
    La norma di cui al secondo comma dello stesso  art.  46,  che  e'
quella  che  viene  in  considerazione  in  questa  sede,  e'   stata
interpretata nel senso che, trascorso il termine di  sessanta  giorni
dal deposito della documentazione richiesta, si forma  ugualmente  il
silenzio-assenso (Tribunale amministrativo regionale per  la Sicilia,
Palermo, sezione I, 7 marzo 2007, n. 756 ed, incidentalmente,  C.G.A.
n. 542/2013 cit.). 
    Ritiene il collegio che quella indicata dalla giurisprudenza  sia
l'interpretazione piu' aderente alla  lettera  ed  alla  ratio  delle
norme risultanti dall'art.  46  di  cui  si  discute,  giacche'  ogni
diversa opzione  ermeneutica  determinerebbe  contraddizioni  interne
alle previsioni normative  o  vanificherebbe  il  chiaro  intento  di
concentrazione che ha guidato il legislatore regionale. 
    Venendo  al  caso   oggetto   del   presente   giudizio,   appare
condivisibile,  alla  stregua  dell'indicata  interpretazione   delle
norme, quanto sostenuto dal ricorrente riguardo al fatto che, in base
alla norma regionale sopra richiamata (art. 46, secondo  comma  della
legge  regionale  28  dicembre  2004,  n.  17),  si  sia  formato  il
silenzio-assenso in relazione all'istanza  di  autorizzazione  a  suo
tempo presentata. 
    E' vero, infatti, che,  anche  a  voler  assumere  quale  termine
iniziale quello dell'11 maggio 2019, data in cui e' stata  consegnata
l'ulteriore documentazione richiesta in sede istruttoria,  alla  data
di adozione del  provvedimento  autorizzativo  impugnato  (4  gennaio
2017) risultava gia' scaduto il termine di sessanta giorni di cui  al
secondo comma, secondo periodo, dell'art. 47 della legge regionale di
cui si tratta. 
    Ne' a conclusioni diverse  potrebbe  condurre  la  considerazione
della data in  cui  fu  comunicato  al  ricorrente  il  preavviso  di
rigetto, giacche' quest'ultimo e' stato adottato il 21 settembre 2016
e comunicato al ricorrente a mezzo Pec il 23 settembre 2016,  in  una
data in cui, comunque, si era gia' formato il silenzio. 
    La  presenza  dell'autorizzazione  per  silentium  in   relazione
all'istanza presentata in  data  24  aprile  2013  dal  sig.  Sirago'
Francesco, in assenza  di  una  preliminare  rimozione  della  stessa
nell'esercizio dei poteri di autotutela,  incide  sulla  legittimita'
degli atti successivamente adottati dall'amministrazione intimata per
violazione dell'art. 46 della legge regionale n. 17/2004  e,  quindi,
dell'autorizzazione oggetto di impugnazione in questa sede. 
    Conseguenza di cio' sarebbe  l'accoglimento  del  ricorso  ed  il
conseguente annullamento dell'atto impugnato. 
    7. Il collegio, tuttavia, dubita  della  conformita'  al  dettato
costituzionale della norma menzionata di  cui  all'art.  46,  secondo
comma della legge regionale n. 17/2004. 
    7.1 Sotto il  profilo  della  rilevanza  della  questione,  valga
quanto fin qui detto riguardo al fatto che l'applicazione della norma
importerebbe   l'accoglimento   del   ricorso,   in   quanto   l'atto
autorizzativo che non ha soddisfatto l'interesse  del  ricorrente  e'
intervenuto al di la' dei termini di formazione del silenzio-assenso.
In conseguenza, l'atto di assenso tacito potrebbe rimuoversi  solo  a
seguito dell'esercizio dei poteri di autotutela,  che,  nel  caso  di
specie, non sono stati esercitati. 
    D'altra parte, una volta accertata la fondatezza  del  motivo  di
cui sopra, verrebbe meno  ogni  rilevanza  delle  rimanenti  censure,
tutte relative ai concreti modi di esercizio del potere. 
    7.2 Cio' premesso, deve dirsi che  c'e'  da  dubitare,  in  primo
luogo,  che  la  Regione  Siciliana,  nell'esercizio  dei  poteri  di
legislazione esclusiva attribuiti dalla lettera n) dell'art. 14 dello
Statuto regionale ai propri competenti organi in materia di «turismo,
vigilanza alberghiera e tutela  del  paesaggio;  conservazione  delle
antichita' e delle opere artistiche», si sia mantenuta  nel  rispetto
dei limiti che dalla predetta  norma  discendono  con  riguardo  alle
«riforme agrarie ed  industriali  deliberate  dalla  Costituente  del
popolo italiano». 
    In esito alle modifiche apportate dalla legge  costituzionale  n.
3/2001  al  Titolo  V  della   Costituzione,   la   materia   «tutela
dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei   beni   culturali»   rientra
nell'ambito dei poteri di legislazione esclusiva dello Stato, in base
alla previsione della lettera s)  del  secondo  comma  dell'art.  117
della Costituzione. 
    Senza per ora  considerare  la  peculiare  posizione  di  cui  la
Regione Siciliana  gode  con  riguardo  all'ampiezza  dei  poteri  di
normazione  primaria  ad  essa  conferiti,  occorre   preliminarmente
rappresentare il quadro generale che la  legislazione  statale  offre
con  riguardo  ai  procedimenti  per  il   rilascio   di   nulla-osta
paesaggistico. 
    La materia risulta  disciplinata,  in  primo  luogo  dal  decreto
legislativo n. 42/2004, che all'art. 146,  per  quanto  interessa  in
questa sede, cosi' dispone: 
    «1. (Omissis). 
    2. (Omissis). 
    3. (Omissis). 
    4. (Omissis). 
    5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si  pronuncia  la
regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente
in relazione  agli  interventi  da  eseguirsi  su  immobili  ed  aree
sottoposti a tutela dalla legge od in base alla legge, ai  sensi  del
comma 1, salvo quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5.  Il  parere
del soprintendente, all'esito  dell'approvazione  delle  prescrizioni
d'uso dei beni paesaggistici tutelati,  predisposte  ai  sensi  degli
articoli 140, comma 2 141, comma 1 141-bis e 143,  comma  1,  lettere
b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del  Ministero,
su richiesta della  regione  interessata,  dell'avvenuto  adeguamento
degli  strumenti  urbanistici,   assume   natura   obbligatoria   non
vincolante  ed  e'  reso  nel  rispetto  delle  previsioni  e   delle
prescrizioni  del  piano   paesaggistico,   entro   il   termine   di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli  atti,  decorsi  i  quali
l'amministrazione    competente    provvede    sulla    domanda    di
autorizzazione. 
    6. (Omissis). 
    7. L'amministrazione competente al  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica,  ricevuta  l'istanza  dell'interessato,  verifica   se
ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.  149,  comma  1,
alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2
141, comma 1 141-bis e 143, comma 1, lettere b),  c)  e  d).  Qualora
detti  presupposti  non  ricorrano,  l'amministrazione  verifica   se
l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui  al  comma
3,  provvedendo,  ove   necessario,   a   richiedere   le   opportune
integrazioni ed a svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta
giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione  effettua  gli
accertamenti circa la conformita'  dell'intervento  proposto  con  le
prescrizioni  contenute  nei  provvedimenti   di   dichiarazione   di
interesse  pubblico  e  nei  piani  paesaggistici  e   trasmette   al
soprintendente   la   documentazione   presentata   dall'interessato,
accompagnandola con una relazione tecnica  illustrativa  nonche'  con
una proposta di provvedimento, e  da'  comunicazione  all'interessato
dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli  atti
al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni  di  legge  in
materia di procedimento amministrativo. 
    8.  Il  soprintendente  rende  il  parere  di  cui  al  comma  5,
limitatamente  alla  compatibilita'  paesaggistica   del   progettato
intervento nel suo complesso ed alla conformita'  dello  stesso  alle
disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla  specifica
disciplina di  cui  all'art.  140,  comma  2,  entro  il  termine  di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il  soprintendente,
in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di
provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto
1990,  n.  241.  Entro  venti  giorni  dalla  ricezione  del  parere,
l'amministrazione provvede in conformita'. 
    9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti
da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto
parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla  domanda
di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  il  31  dicembre
2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza  unificata,
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per  il  rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di  lieve  entita'  in
base a criteri di  snellimento  e  concentrazione  dei  procedimenti,
ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20,
comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
    10. Decorso inutilmente il termine  indicato  all'ultimo  periodo
del  comma  8  senza  che  l'amministrazione  si   sia   pronunciata,
l'interessato puo' richiedere  l'autorizzazione  in  via  sostitutiva
alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta,
entro sessanta giorni dal ricevimento  della  richiesta.  Qualora  la
regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6  al  rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la
richiesta  del  rilascio  in  via  sostitutiva   e'   presentata   al
soprintendente. 
    11. (Omissis). 
    12. (Omissis). 
    13. (Omissis).». 
    Com'e' agevole comprendere, la legislazione nazionale non prevede
alcuna ipotesi di nulla-osta paesaggistico  che  possa  formarsi  per
silenzio-assenso. 
    A norma del nono comma della norma citata in precedenza, se siano
«... decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione  degli  atti
da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto
parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla  domanda
di autorizzazione». 
    La norma, quindi, non prevede  che  il  nulla-osta  paesaggistico
possa formarsi in assenza di un provvedimento espresso adottato dalla
competente Autorita' amministrativa regionale, ma solo  che,  decorso
il termine assegnato al soprintendente, la  regione  puo'  provvedere
anche in assenza del parere. 
    Sulla  stessa  linea  le  previsioni  in  materia  di   procedure
semplificate per il  rilascio  dell'autorizzazione  in  relazione  ad
interventi di lieve entita', in  base  a  criteri  di  snellimento  e
concentrazione dei procedimenti, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, che, pur prevedendo ipotesi
di silenzio-assenso in relazione al parere obbligatorio e  vincolante
del   soprintendente,   impongono   l'emissione   di    provvedimento
autorizzativo espresso (art. 11). 
    Cio'  in  aderenza  al  disposto  dell'art.   146   del   decreto
legislativo n. 42/2004 che, prevista al nono comma  una  possibilita'
di disciplina mediante fonte secondaria di procedure semplificate per
il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi  di  lieve
entita', ha disposto che restano «... ferme, comunque, le  esclusioni
di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge  7  agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni». Il riferimento e' alle «...
disposizioni  (riguardanti  la   possibilita'   di   definizione   di
procedimenti amministrativi mediante silenzio-assenso)  del  presente
articolo non si applicano agli atti  e  procedimenti  riguardanti  il
patrimonio culturale  e  paesaggistico,  l'ambiente,  la  tutela  dal
rischio idrogeologico, la difesa nazionale,  la  pubblica  sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute  e  la  pubblica
incolumita',  ai  casi  in  cui  la  normativa   comunitaria   impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione   come   rigetto
dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  i  Ministri
competenti». 
    In conclusione deve ritenersi escluso  che,  alla  stregua  della
normativa  statale  vigente,   alcun   procedimento   di   nulla-osta
paesaggistico possa mai perfezionarsi per  silenzio-assenso.  Neppure
in relazione ad interventi di lieve entita'. 
    7.3 Si tratta allora di  comprendere  se  la  disciplina  dettata
dall'art. 146 del decreto  legislativo  n.  42/2004  costituisca  una
delle «riforme agrarie ed industriali  deliberate  dalla  Costituente
del popolo italiano», tali da limitare il  potere  di  legiferare  in
modo  difforme  di  un  soggetto  dotato  di  particolare   autonomia
normativa  quale  la  Regione  Siciliana,  che  prevede  ipotesi   di
perfezionamento per silenzio-assenso di  procedimenti  amministrativi
per il rilascio di nulla-osta paesaggistico. 
    Ma sul punto e' agevole far riferimento all'opinione manifestata,
in un  recente  passato,  dalla  stessa  Corte  costituzionale  nella
sentenza n. 172 del 23 luglio 2018, nella quale ha  sottolineato  che
il legislatore statale conserva il potere di  vincolare  la  potesta'
legislativa primaria delle regioni a statuto speciale  nella  materia
della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,  di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e  che
gli articoli 143 e 146 cod. beni culturali debbono, pertanto,  essere
qualificati come norme di grande riforma economico-sociale, che anche
le regioni a statuto speciale debbono osservare. 
    E' chiaro che il dubbio riguardo alla legittimita' costituzionale
della norma regionale non  nasce  dalla  semplice  difformita'  delle
previsioni  della  legge  regionale,  ma  piuttosto  dal  fatto   che
l'introduzione di  ipotesi  di  formazione  per  silentium  dell'atto
autorizzativo determina un  sensibile  abbassamento  del  livello  di
tutela dei valori  paesaggistici  ed  ambientali  rispetto  a  quello
garantito dalle norme nazionali. 
    Le norme regionali siciliane, infatti, ammettono la  possibilita'
che  l'atto  autorizzativo  possa  formarsi  anche  per  effetto  del
semplice passaggio del tempo e, quindi, in assenza  di  una  concreta
valutazione riguardo alla tutela dei valori sopra indicati. 
    Ne risulta  un  sistema  difficilmente  conciliabile  con  quello
delineato dal legislatore nazionale, in un  ambito  che  interferisce
con la sfera di potesta'  legislativa  esclusiva  e  disciplinato  da
norme di grande riforma economico-sociale. 
    Per dovere di completezza, deve rilevarsi come, piu' di  recente,
perplessita' non dissimili con riguardo a  norme  di  analogo  tenore
abbiano  indotto  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   a
promuovere, a norma dell'art. 127 della Costituzione, una  iniziativa
per verificare il rispetto della sfera di competenza normativa  dello
Stato in relazione all'art. 8 della legge regionale n. 5/2018 (il cui
comma  6  prevede  che  «trascorsi  sessanta  giorni  senza  che   la
Soprintendenza ai beni culturali  ed  ambientali  abbia  adottato  il
provvedimento  richiesto  si   forma   il   silenzio-assenso»).   Con
argomentazioni che il collegio ritiene dover essere apprezzate  anche
in relazione alle perplessita' circa la  legittimita'  costituzionale
dell'art. 46 della legge regionale n. 17/2004, laddove, riportando il
pensiero della  stessa  Corte  costituzionale,  si  rileva  come  «la
disciplina statale volta a  proteggere  l'ambiente  ed  il  paesaggio
viene quindi "a funzionare come un  limite  alla  disciplina  che  le
regioni  e  le  province  autonome  dettano  in   materia   di   loro
competenza", salva la facolta' di queste ultime di adottare norme  di
tutela ambientale piu' elevata nell'esercizio di competenze, previste
dalla  Costituzione,  che  concorrano   con   quella   dell'ambiente»
(sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, sentenze nn. 246 e 145
del 2013, n. 67/2010, n. 104/2008 e n. 378/2007). 
    Il collegio, pertanto, ritiene non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, secondo  comma
della legge regionale n. 17/2004, che viene in  considerazione  nella
presente fattispecie, nella parte in cui prevede  che,  trascorsi  il
termine di cui sopra, l'atto autorizzativo si intende reso  in  senso
favorevole, anziche' prevedere comunque la necessita' di emissione di
un provvedimento autorizzativo  espresso,  violando  cosi'  i  limiti
derivanti dalle previsioni dell'art. 146 del decreto  legislativo  n.
42/2004, quali «norme di grande riforma economico-sociale  che  anche
le regioni a statuto speciale debbono osservare». 
    7.4 Il collegio ritiene che l'art. 46, secondo comma della  legge
regionale n. 17/2004 possa considerarsi in contrasto  anche  con  gli
articoli 3 e 9 della Costituzione. 
    Si e' detto che la previsione  di  ipotesi  di  silenzio  assenso
coinvolgenti  lo  stesso  atto  autorizzativo  determina   un   forte
abbassamento del  livello  di  tutela  dei  valori  paesaggistici  ed
ambientali,  che  trovano  specifica   tutela   nell'art.   9   della
Costituzione. 
    Non appare agevole poter ammettere  che  soltanto  nella  Regione
Siciliana,  in  base  all'applicazione  dell'art.  46   della   legge
regionale n. 17/2004, il bene/interesse  alla  tutela  del  paesaggio
contemplato dall'art. 9 della Costituzione venga ad  essere  protetto
in modo piu' debole, essendo  possibile  che  i  privati  interessati
beneficino di inerzie - non importa  se  colpevoli  o  meno  -  delle
amministrazioni competenti, che possono determinare la formazione  di
titoli autorizzativi taciti a loro beneficio, non sempre  rimuovibili
ex post (o comunque, non senza  oneri  per  l'erario).  E',  infatti,
necessario  considerare  i  limiti  che,  in   base   agli   articoli
21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, incontra il  potere
di  autotutela  in  relazione  alle  autorizzazioni  tacitamente  (ed
erroneamente) formatesi. Limiti oltretutto  amplificati  a  dismisura
dalla modifica dell'art. 21-nonies ad opera della legge n. 124/2015. 
    Il tutto in considerazione del particolare rango che deve  essere
riconosciuto alla tutela dell'ambiente e  del  paesaggio  secondo  la
stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, che non ha  esitato
ad includere il relativo bene/interesse tra i «valori di fondamentale
rilevanza costituzionale» nella sentenza n. 256 del 21 luglio 2004. 
    Non va sottaciuto, infine, che, sempre  in  considerazione  della
rilevanza dei valori paesaggistici ed ambientali, una cosi' rilevante
difformita' di disciplina  tra  norme  regionali  siciliane  e  norme
nazionali in materia di silenzio nel procedimento  di  autorizzazione
paesaggistica potrebbe importare la lesione dello stesso principio di
ragionevolezza,  desumibile  dall'art.  3  della  Costituzione,   non
essendo  rinvenibile  alcuna  ragione  che  possa  giustificare   una
dequotazione di tale entita' della tutela di quegli stessi valori che
il  legislatore  nazionale  ha  inteso  tutelare  in  modo  ben  piu'
incisivo. 
    8. Per  quanto  sopra,  il  collegio  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 46,  secondo  comma  della  legge  regionale  siciliana  28
dicembre 2004, n. 17, per contrasto con gli  articoli  3,  9  e  117,
lettera s) della Costituzione, nonche' con l'art.  14  dello  Statuto
della Regione Siciliana, nella parte in cui prevede che, trascorso il
termine ivi contemplato, l'atto  autorizzativo  si  intende  reso  in
senso  favorevole,  anziche'  prevedere  comunque  la  necessita'  di
emissione di un provvedimento autorizzativo espresso. 
    Il giudizio, pertanto, va sospeso e gli atti vanno  rimessi  alla
Corte    costituzionale    per    il    giudizio    incidentale    di
costituzionalita'.