P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, secondo comma della legge regionale siciliana 28 dicembre 2004, n. 17, per contrasto con gli articoli 3, 9 e 117, lettera s) della Costituzione, nonche' con l'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, nella parte in cui prevede che, trascorso il termine ivi contemplato, l'atto autorizzativo si intende reso in senso favorevole, anziche' prevedere comunque la necessita' di emissione di un provvedimento autorizzativo espresso; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente della Regione siciliana nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 26 settembre 2019, 7 novembre 2019, con l'intervento dei magistrati: Giovanni Tannini, Presidente; Francesco Bruno, consigliere; Gustavo Giovanni Rosario Cumin, primo referendario, estensore. Il Presidente: Iannini L'estensore: Cumin