P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Sicilia,  Sezione
staccata di Catania - Sezione Quarta, 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 46, secondo comma  della  legge
regionale siciliana 28 dicembre 2004, n. 17, per  contrasto  con  gli
articoli 3, 9 e 117,  lettera  s)  della  Costituzione,  nonche'  con
l'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, nella parte  in  cui
prevede  che,  trascorso   il   termine   ivi   contemplato,   l'atto
autorizzativo si intende reso in senso favorevole, anziche' prevedere
comunque la necessita' di emissione di un provvedimento autorizzativo
espresso; 
    Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata a tutte le parti  in  causa,  al  Presidente
della Regione siciliana  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata alla  Presidenza  dell'Assemblea  regionale
siciliana ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Catania nelle camere di consiglio dei  giorni  26
settembre 2019, 7 novembre 2019, con l'intervento dei magistrati: 
        Giovanni Tannini, Presidente; 
        Francesco Bruno, consigliere; 
        Gustavo   Giovanni   Rosario   Cumin,   primo   referendario,
estensore. 
 
                       Il Presidente: Iannini 
 
                                                   L'estensore: Cumin