P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11  marzo  1953,  n.
87; 
    Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata,  con
riferimento agli articoli 3, 25, 35, 41,  117  -  in  relazione  agli
articoli 6 e 7 della Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  -  e  136  della
Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art.  30,  comma
IV, della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  nella  parte  in  cui  la
disposizione stessa non e' applicabile alle  sanzioni  amministrative
che assumano natura sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione
EDU; 
    Dispone la sospensione del giudizio  e  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale. 
    Manda la Cancelleria  per  la  notifica  al  condannato,  al  suo
difensore, al pubblico ministero, al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Milano, li' 4 febbraio 2020 
 
                        Il Giudice: Crepaldi