P. Q. M. Visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 25, 35, 41, 117 - in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - e 136 della Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art. 30, comma IV, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui la disposizione stessa non e' applicabile alle sanzioni amministrative che assumano natura sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU; Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Manda la Cancelleria per la notifica al condannato, al suo difensore, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, li' 4 febbraio 2020 Il Giudice: Crepaldi