P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni
indicate in parte motiva, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 162-bis del codice di procedura penale, nella parte in  cui
non prevede la possibilita' in capo  al  giudice  di  determinare  la
misura  massima  della  pena in   considerazione   delle   condizioni
economiche dell'imputato e della gravita' del fatto  contestato,  per
violazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza, di cui viene  data  lettura  in
pubblica udienza, sia notificata alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del
Senato a cura della cancelleria. 
      Cagliari, 10 dicembre 2019 
 
                         Il Giudice: Angioni