P.Q.M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni indicate in parte motiva, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilita' in capo al giudice di determinare la misura massima della pena in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravita' del fatto contestato, per violazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in pubblica udienza, sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato a cura della cancelleria. Cagliari, 10 dicembre 2019 Il Giudice: Angioni