P.Q.M.
Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni
indicate in parte motiva, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 162-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede la possibilita' in capo al giudice di determinare la
misura massima della pena in considerazione delle condizioni
economiche dell'imputato e della gravita' del fatto contestato, per
violazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione;
Sospende il giudizio in corso;
Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in
pubblica udienza, sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato a cura della cancelleria.
Cagliari, 10 dicembre 2019
Il Giudice: Angioni