P.Q.M. 
 
    Per  quanto  sopra  esposto  e  per  quanto  si  fa  riserva   di
ulteriormente dedurre, si chiede  che  voglia  codesta  ecc.ma  Corte
Costituzionale   accogliere   il   presente   ricorso,    dichiarando
l'illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2019, n.  160
e precisamente: 
        dell'art. 1, commi  309,  lettera  a)  per  violazione  degli
articoli 14, 15, 17 e 20 dello Statuto regionale e degli articoli  5,
118, 119 e 120 della Costituzione, anche in riferimento  all'art.  10
della legge costituzionale n. 3 del 2001; 
        dell'art. 1, comma  316,  lettera  a)  per  violazione  degli
articoli 14, 17 e 20 dello Statuto regionale e degli articoli 5, 118,
119 e 120 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10  della
legge costituzionale n. 3 del 2001; 
        dell'art. 1, comma 875, per  violazione  degli  articoli  14,
lettera o) e 15 dello Statuto regionale e degli articoli 3, 119, 5  e
120 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della  legge
costituzionale n. 3 del 2001; 
        dell'art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676 per violazione
degli articoli 117 e 119 della  Costituzione  e  dell'art.  36  dello
Statuto regionale e correlate norme di attuazione di cui al  D.P.Reg.
n. 1074/1965 e successive modificazioni, con riferimento al contrasto
con gli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione. 
    Si allega al presente atto: delibera della  giunta  regionale  di
autorizzazione a proporre il presente ricorso. 
 
        Palermo-Roma, 24 febbraio 2020 
 
                    Gli Avvocati: Valli - Farina