P.Q.M. Per quanto sopra esposto e per quanto si fa riserva di ulteriormente dedurre, si chiede che voglia codesta ecc.ma Corte Costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e precisamente: dell'art. 1, commi 309, lettera a) per violazione degli articoli 14, 15, 17 e 20 dello Statuto regionale e degli articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; dell'art. 1, comma 316, lettera a) per violazione degli articoli 14, 17 e 20 dello Statuto regionale e degli articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; dell'art. 1, comma 875, per violazione degli articoli 14, lettera o) e 15 dello Statuto regionale e degli articoli 3, 119, 5 e 120 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; dell'art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676 per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione e dell'art. 36 dello Statuto regionale e correlate norme di attuazione di cui al D.P.Reg. n. 1074/1965 e successive modificazioni, con riferimento al contrasto con gli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione. Si allega al presente atto: delibera della giunta regionale di autorizzazione a proporre il presente ricorso. Palermo-Roma, 24 febbraio 2020 Gli Avvocati: Valli - Farina