IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 
 
    Ha pronunciato la  presente  ordinanza  sul  ricorso  in  appello
iscritto al numero di registro generale 113  del  2019,  proposto  da
Comune di Ordona, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Michele Dionigi,  con  domicilio  digitale  come  da
p.e.c. da registri di giustizia; 
    Contro Eurowind Ordona s.r.l. a socio unico e Eurowind s.r.1., in
persona   dei   rispettivi   legali   rappresentanti   pro   tempore,
rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Manzi e Antonio Leonardo
Deramo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via
Confalonieri n. 5; 
    Nei confronti di SO.G.E.T. s.p.a. - Societa' Gestione  Entrate  e
Tributi, in  persona  del  presidente  e  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.  Sergio  Della  Rocca,  con
domicilio eletto presso il  suo  studio,  in  Roma,  via  Emilio  de'
Cavalieri n. 11; 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia - Sede di Bari (Sezione Prima)  n.  737/2018,
resa tra le parti, concernente la convenzione in data 26 luglio  2007
tra il Comune di Ordona e la Eurowind s.r.l. per la realizzazione  di
una centrale eolica; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eurowind S.r.l.  ed
Eurowind Ordona s.r.l. a socio unico e della So.G.E.T. s.p.a.; 
    Viste le memorie e tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  21  novembre  2019  il
consigliere Fabio Franconiero e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati
Dionigi, Manzi e Di Nezza, per delega di Della Rocca; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    Il Comune di Ordona e la Eurowind s.r.l. stipulavano in  data  26
luglio  2006  una  convenzione  «regolante  la  concessione  per   la
realizzazione di una centrale eolica» da parte della seconda su  aree
private a destinazione agricola comprese nel  territorio  del  primo,
site in localita' Marchitto; 
    Richiamati in premessa il decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n.  387  (Attuazione  della  direttiva   2001/77/CE   relativa   alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno  dell'elettricita')  e  la  legge  23
agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche'  delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di
energia), nella convenzione erano previsti i seguenti patti: 
        il Comune di Ordona assumeva  l'obbligo  di  «non  rilasciare
ulteriori permessi di costruire, nell'area di insediamento del  campo
eolico e della relativa fascia di rispetto (...) per la realizzazione
di opere che, per la loro natura e tipologia, potrebbero  penalizzare
la gestione dell'impianto o comportare una riduzione della produzione
delle turbine installate dalla  societa'  Eurowind  srl  (ad  esempio
ostruendo la normale disponibilita' del vento)» (art. 2); 
        quest'ultima  a  sua  volta  assumeva  l'obbligo  di   pagare
all'amministrazione un compenso denominato «indennizzo fisso annuale»
variamente modulato in base alla potenza di ogni  aerogeneratore,  un
«canone biennale fisso» per l'intero parco  eolico,  una  percentuale
fissa  sull'energia  elettrica  venduta  al  Gestore  della  Rete  di
Trasmissione Nazionale ed una somma una tantum per la  stipula  della
convenzione (art. 4); 
        era fissata una  durata  della  convenzione  pari  all'intero
ciclo di vita dell'impianto (art. 5); 
        il Comune di Ordona si riservava la facolta' di «revocare  la
concessione dell'area» in caso di  utilizzo  della  stessa  «per  una
destinazione diversa da quella concordata» (art. 7); 
        la  Eurowind   si   impegnava   a   chiedere   alla   regione
l'autorizzazione  di  legge   per   la   realizzazione   e   gestione
dell'impianto e all'amministrazione comunale il permesso di costruire
entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione della  convenzione,
a pena di decadenza; 
    Ottenuti tali titoli (e per  quanto  in  particolare  rileva  nel
presente giudizio  l'autorizzazione  unica  ex  art.  12  del  citato
decreto legislativo n. 387 del 2003, con determinazione regionale  n.
11 del 19 febbraio 2009) tra le parti  insorgeva  successivamente  un
contenzioso sull'obbligo di pagamento delle somme previste nel citato
art. 4 della convenzione in data 26 luglio 2006; 
    La Eurowind e la avente causa  Eurowind  Ordona  s.r.l.  a  socio
unico, alla quale era  conferito  il  ramo  d'azienda  contenente  la
centrale eolica e  che  pertanto  subentrava  nell'autorizzazione  ad
esercitare l'impianto, contestavano che l'obbligo in questione  fosse
legittimo e pertanto a partire dal 2011 interrompevano il pagamento; 
    In conseguenza di cio' il Comune di Ordona,  tramite  il  proprio
agente della riscossione SO.G.E.T. s.p.a.,  richiedeva  di  pagamento
per le somme dovute in base alla convenzione, mediante ingiunzioni ai
sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, tra cui  la  n.  8326
del 30 gennaio 2017, per l'importo di euro 343.556,61, relativa  alle
annualita' 2013, 2014 e 2015, impugnata nel presente  giudizio  dalle
societa'  Eurowind  ed   Eurowind   Ordona   davanti   al   Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia - sede di  Bari  e  da  questo
annullata con la sentenza in epigrafe; 
    L'annullamento dell'ingiunzione di pagamento e' stato pronunciato
in via derivata rispetto alla nullita' della presupposta  convenzione
tra le parti, che  il  giudice  di  primo  grado  ha  dichiarato  sul
presupposto della sua contrarieta' alle norme imperative di cui  agli
articoli 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, e 1, comma
5, legge n.  239  del  2004,  per  avere  previsto  un  corrispettivo
pecuniario per l'autorizzazione a realizzare e gestire l'impianto  di
produzione  energetica  da   fonti   rinnovabili,   oltre   che   per
impossibilita' dell'oggetto; 
    Il Comune di Ordona ha proposto appello  contro  la  sentenza  di
primo grado; 
    Nei loro scritti conclusionali l'amministrazione appellante e  il
proprio agente della riscossione hanno richiamato a fondamento  della
legittimita' della convenzione ex adverso impugnata  il  sopravvenuto
art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2019-2021),  il  quale  prevede  quanto
segue: «Ferma  restando  la  natura  giuridica  di  libera  attivita'
d'impresa dell'attivita' di produzione,  importazione,  esportazione,
acquisto  e  vendita  di  energia  elettrica,  i  proventi  economici
liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali,
nel  cui  territorio   insistono   impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima  del
3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali
in  materia,  restano  acquisiti  nei  bilanci  degli  enti   locali,
mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, fatta salva la liberta' negoziale  delle
parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e  segnatamente  dei
criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo  decreto.  Gli  importi
gia' erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla
formazione  del  reddito   d'impresa   del   titolare   dell'impianto
alimentato da fonti rinnovabili»; 
    In replica, le societa' ricorrenti hanno invece sostenuto che  la
norma sopravvenuta non sarebbe applicabile alla  fattispecie  oggetto
del presente giudizio; 
    Cio' in ragione  del  «contenuto  meramente  patrimoniale»  della
convenzione impugnata, diversamente da quella sottoscritta in data 18
dicembre 2008 tra la  Regione  Puglia,  il  Comune  di  Ordona  e  la
Eurowind,  con   cui   in   vista   del   rilascio   a   quest'ultima
dell'autorizzazione unica ex art. 12 decreto legislativo n.  387  del
2003 la stessa societa'  ha  assunto  l'impegno  a  realizzare  opere
compensative a carattere non patrimoniale  (assunzione  di  personale
con contratti di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  iniziative  per
favorire l'imprenditoria pugliese); 
    Le  originarie  ricorrenti   hanno   precisato   che   la   norma
sopravvenuta sarebbe conforme a Costituzione solo se interpretata nel
senso  che  essa  si  applica   agli   accordi   contenenti   «misure
compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore  degli
stessi Comuni», ai sensi dell'allegato  2  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico del 10  settembre  2010  (recante  le  Linee
guida  per  l'autorizzazione  degli  impianti  alimentati  da   fonti
rinnovabili), richiamato dall'art.  1,  comma  953,  della  legge  di
bilancio per il 2019, e  non  invece  nel  senso  di  una  «sanatoria
generalizzata delle convenzioni (qualunque  sia  il  contenuto  delle
stesse)», 
    Sotto un distinto profilo le medesime ricorrenti  individuano  un
ulteriore profilo di inapplicabilita' della norma  sopravvenuta  alla
fattispecie controversa, consistente nel fatto che essa  concerne  le
sole «somme dovute sino al 10 settembre 2010» - di approvazione delle
citate linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati  da
fonti rinnovabili - «ed effettivamente incassate dagli enti  locali»,
per cui la  norma  sopravvenuta  avrebbe  operato  «sul  piano  degli
effetti gia' prodotti, sancendo l'irripetibilita'  delle  somme  gia'
acquisite (...) ai bilanci  comunali»  e  non  di  quelle  ancora  da
incassare. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    Si premette innanzitutto che le  ipotesi  ricostruttive  proposte
dalle societa' originarie ricorrenti per circoscrivere  il  campo  di
applicazione dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018  non
trovano conferma nella lettura della disposizione; 
    Essa infatti non distingue, da un lato, tra accordi stipulati per
individuare   misure   compensative   a   carattere   non   meramente
patrimoniale  a  carico  del  titolare  di  impianti  di   produzione
energetica da fonti rinnovabili, secondo quanto previsto  dalle  piu'
volte citate linee guida ministeriali in materia; e  dall'altro  lato
accordi contenenti misure di carattere meramente  patrimoniale,  come
in tesi quella oggetto del presente giudizio e della quale il giudice
di primo grado ha dichiarato la  nullita'  ex  art.  1418,  comma  1,
codice civile per contrasto  con  la  norma  imperativa  sancita  dal
citato art. 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, secondo
cui l'autorizzazione unica «non puo' essere subordinata ne' prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle province»; 
    Ne' la medesima disposizione di legge di  bilancio  per  il  2019
limita  l'effetto  di   irripetibilita'   dei   «proventi   economici
liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali,
nel  cui  territorio   insistono   impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili», e dai primi versati ai secondi «sulla base  di  accordi
bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata  in
vigore delle linee guida  nazionali  in  materia»,  alle  sole  somme
dovute sino a tale data (e non gia' a quella  di  approvazione  delle
linee guida nazionali,  come  ipotizzato  dalle  societa'  originarie
ricorrenti); 
    Come si ricava dalla formulazione della norma,  l'irripetibilita'
e'  invece  prevista  per  le  somme  versate  in  base  ad   accordi
sottoscritti  prima  dell'entrata  in  vigore   delle   linee   guida
nazionali, tra cui pacificamente la convenzione  in  data  26  luglio
2006 oggetto della presente controversia; 
    Infine, sempre in base al tenore letterale della  norma,  non  e'
percorribile la tesi secondo cui  essa  si  applicherebbe  alle  sole
somme gia' versate dai gestori di impianti energetici ed acquisite ai
bilanci comunali, e non invece a  quelle  ancora  non  versate,  come
quelle oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata  nel  presente
giudizio; 
    Dalla sua  formulazione:  «i  versamenti  restano  acquisiti  nei
bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia»,
si desume infatti che dalla  piena  efficacia  degli  accordi  deriva
l'irripetibilita' dei versamenti di  somme  in  esecuzione  di  essi,
coerentemente peraltro con il principio di carattere generale per cui
ogni spostamento patrimoniale deve essere assistito da una  legittima
causa giuridica (art. 2041 codice civile); 
    Si deve pertanto ritenere che tale  conservazione  dell'efficacia
riguardi anche gli accordi che non hanno avuto ancora esecuzione, con
il pagamento delle somme previste a favore degli enti locali, i quali
possono pertanto agire per l'adempimento degli obblighi  assunti  dai
gestori di impianti energetici, come avvenuto nel  caso  oggetto  del
presente giudizio attraverso l'ingiunzione ai sensi del regio decreto
n. 639 del 1910 impugnata delle societa' Eurowind e Eurowind Ordona; 
    Nella medesima direzione converge l'obbligo  di  revisione  degli
accordi precedentemente stipulati «alla luce del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e  segnatamente  dei  criteri
contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto», previsto nel  secondo
periodo della norma; 
    Nella misura in cui tale clausola  di  revisione  si  propone  di
adeguare i contenuti degli accordi  nel  senso  che  con  essi  siano
previste a carico dei gestori di impianti  energetici  alimentati  da
fonti rinnovabili  misure  compensative  a  carattere  non  meramente
patrimoniale  previste  dal  richiamato   allegato   2   al   decreto
ministeriale - finalizzate a «interventi di miglioramento  ambientale
correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili  al  progetto,
ad  interventi   di   efficienza   energetica,   di   diffusione   di
installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di  sensibilizzazione
della cittadinanza sui  predetti  temi»  (art.  2)  -  la  stessa  ne
presuppone   evidentemente   la   perdurante   efficacia    in    via
generalizzata; 
    Dal secondo periodo  si  traggono  inoltre  elementi  a  conferma
quanto  osservato  in  precedenza,  e  cioe'  che  non  e'  possibile
circoscrivere la norma ai soli accordi conformi al medesimo allegato,
poiche' altrimenti ne verrebbe svuotata la portata applicativa; 
    Deve conseguentemente concludersi sul punto che il suo ambito  di
applicazione includa anche gli accordi contenenti misure di carattere
meramente patrimoniale a carico dei gestori di  impianti  produttivi,
come la convenzione del 26 luglio 2006 tra  le  parti  in  causa  nel
presente giudizio,  per  i  quali  questi  ultimi  ne  contestino  in
giudizio la liceita'  e  pertanto  gli  obblighi  pecuniari  in  essi
pattuiti; 
    Del resto, nel senso di una  sanatoria  generalizzata,  anche  di
accordi in ipotesi contrari alla norma imperativa contenuta nell'art.
12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003 e non conformi  alle
linee guida nazionali,  la  norma  e'  stata  intesa  dall'appellante
Comune di Ordona e dal suo  agente  della  riscossione  nel  presente
giudizio; 
    Per tutte le considerazioni finora svolte, l'art. 1,  comma  953,
legge n. 145 del 2018 presenta  profili  di  illegittimita'  rispetto
alla Carta fondamentale alla luce dei quali si impone  la  rimessione
alla  Corte  costituzionale  delle  relative  questioni,   ai   sensi
dell'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme   sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale); 
    La disposizione di legge di stabilita' per il 2019  in  questione
e' innanzitutto rilevante nel presente giudizio, per  le  circostanze
poc'anzi evidenziate, ovvero per il  fatto  che  essa,  conformemente
alla sua funzione di sanatoria  di  eventuali  accordi  invalidi,  e'
stata richiamata dall'amministrazione comunale appellante in funzione
paralizzante dell'azione di nullita' proposta nel  presente  giudizio
dalle originarie ricorrenti ed accolta in primo grado; 
    Con riguardo al presupposto della non manifesta infondatezza,  un
primo profilo di illegittimita'  della  norma  censurata  si  ravvisa
rispetto al parametro della  ragionevolezza  ricavabile  dall'art.  3
della  Costituzione,  perche'  eccedendo  dalle   esigenze   connesse
all'obiettivo  legittimo  di  adeguare  per  il  futuro  gli  accordi
contenenti misure compensative di  carattere  meramente  patrimoniale
secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali in materia,  essa
dispone per il passato la sanatoria generalizzata di accordi contrari
alle medesime linee guida  e  al  sovraordinato  art.  12,  comma  6,
decreto legislativo n. 387 del 2003; 
    Inoltre, la clausola di revisione contenuta nel  secondo  periodo
della disposizione non  prevede  alcun  termine,  ne'  strumenti  per
superare il rifiuto o il dissenso eventualmente  manifestato  da  una
delle parti dell'accordo, con il conseguente  rischio  che  l'assetto
originariamente prefigurato dalle parti contraenti,  pur  affetto  da
illiceita', rimanga inalterato; 
    L'effetto complessivamente derivante dalla  norma  censurata  e',
dunque, quello tipico di una sanatoria  indiscriminata,  per  cui  il
gestore dell'impianto elettrico  rimane  vincolato  al  pagamento  di
somme in esso previste, prive di finalizzazione ambientale  ai  sensi
dell'allegato   2   alle   linee   guida   nazionali,    senza    che
contemporaneamente sia realizzato l'obiettivo di adeguare gli accordi
al principio di ordine imperativo per cui l'autorizzazione unica  per
impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili non
puo' essere subordinata, ne' prevedere  misure  di  compensazione  di
carattere meramente patrimoniale, ai  sensi  dei  piu'  volte  citati
articoli 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003 e 1,  comma
5, legge  n.  239  del  2004  (sull'illegittimita'  delle  misure  di
compensazione si e' gia' espressa  la  stessa  Corte  costituzionale,
nella sentenza del 1° aprile 2010, n. 124); 
    Ne'  la  prospettata  nullita'  per   contrarieta'   alle   norme
imperative su indicate puo' essere superata da una valutazione  sulla
condotta del comune nella fase di formazione dell'accordo negoziale e
sulla conformita' ai canoni di  lealta'  e  correttezza  al  fine  di
verificare  se  i  proventi  economici   siano   stati   «liberamente
pattuiti», secondo quanto previsto dalla norma; 
    L'assenza  di  eventuali  lesioni  inferte   alla   liberta'   di
autodeterminazione  dei  soggetti  proponenti  l'installazione  degli
impianti e l'esclusione di dolo contrattuale o  di  una  condotta  di
approfittamento da parte dell'ente  locale  diretta  a  influire  sul
consenso   dell'operatore   economico   non   pare   poter   incidere
sull'oggetto della convenzione e su clausole in contrasto  con  norme
imperative, causa percio' di nullita'  dell'atto,  in  ragione  della
natura pubblicistica e dell'indisponibilita' dell'interesse  tutelato
dalla norma violata, laddove la violazione di norme di  comportamento
da   parte   dei   contraenti   costituisce   unicamente   fonte   di
responsabilita' o, in ipotesi, di annullamento per dolo incidente; 
    Dalla  nullita'  discende   poi   come   conseguenza   automatica
l'improduttivita' degli effetti del negozio ex tunc,  che  invece  la
norma di legge di bilancio censurata ha inteso fare salvi in  assenza
di una plausibile esigenza di ordine imperativo; 
    La norma censurata appare inoltre lesiva del  diritto  di  azione
sancito dall'art. 24 della Costituzione; 
    Nel prevedere la conservazione dell'efficacia degli accordi, essa
vanifica infatti l'utilita'  pratica  dell'impugnativa  contrattuale,
ivi compresa la nullita' ai sensi degli articoli 1418 codice civile e
seguenti, prevista per reagire contro di manifestazioni  di  volonta'
contrattuale aventi contenuti contrastanti con norme  imperative,  ai
sensi del comma 1 della medesima disposizione; 
    Nel caso degli accordi previsti dall'art. 1, comma 953, legge  n.
145 del 2018 la pronuncia giurisdizionale dichiarativa della nullita'
sarebbe  inutiliter  data,  perche'  da  un  lato,   come   da   essa
espressamente previsto, le somme versate in esecuzione  dello  stesso
non potrebbero essere ripetute  dal  solvens,  gestore  dell'impianto
elettrico; ed inoltre avvalendosi della conservazione  dell'efficacia
parimenti affermata dalla  norma  censurata  l'ente  locale  potrebbe
agire per il pagamento delle somme ulteriormente dovute; 
    Un ulteriore profilo di  illegittimita'  costituzionale  e'  dato
dalla  violazione  dei  principi  della  separazione  dei  poteri  ex
articoli 3, 97, 101, 102  e  113  della  Costituzione  e  del  giusto
processo ex articoli 111 della Costituzione  e  6  della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali, in relazione all'art.  117,  comma  1,  della  medesima
Carta fondamentale; 
    La disposizione in oggetto,  eccedendo  dalle  esigenze  connesse
all'obiettivo legittimo di rivedere  gli  accordi  contenenti  misure
compensative  di  carattere  meramente  patrimoniale  secondo  quanto
previsto dalle linee guida nazionali in materia, in  conformita'  con
la   normativa   euro-unitaria   e   i   principi   affermati   dalla
giurisprudenza  costituzionale,  risulta  perseguire  invece  l'unico
intento di definire in via legislativa i contenziosi pendenti; 
    La sanatoria generalizzata introdotta con la  legge  di  bilancio
per il 2019 altera, infatti, la parita'  delle  parti  nel  processo,
anche quelli in corso, privando una parte dei rimedi di legge posti a
sua disposizione dall'ordinamento giuridico in conformita'  a  canoni
costituzionali ed europei e  vanificando  l'utilita'  delle  pronunce
giurisdizionali favorevoli eventualmente conseguite,  ma  non  ancora
definitive, quand'anche  con  esse  si  sia  accertato  il  contrasto
dell'accordo con i principi  di  ordine  imperativo  regolatrici  del
settore della produzione energetica da fonti rinnovabili; 
    Sotto il  profilo  da  ultimo  evidenziato  emerge  un  ulteriore
profilo di contrasto della norma censurata con il  vincolo  posto  al
legislatore ordinario dal sopra  citato  art.  117,  comma  1,  della
Costituzione al rispetto degli obblighi internazionali - che  fungono
da norme interposte e da parametri mediati  di  costituzionalita'  -,
nel caso di specie assunti dall'Italia con  il  Protocollo  di  Kyoto
dell'11 dicembre 1997 della Convenzione quadro  delle  Nazioni  unite
sui cambiamenti climatici, di cui il decreto legislativo n.  387  del
2003 costituisce attuazione nell'ordinamento giuridico  interno,  per
il tramite della direttiva 2001/77/CE del 27  settembre  2001  (sulla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'); 
    Il contrasto e' ravvisabile nel fatto che gli obiettivi stabiliti
a livello internazionale con il  citato  protocollo,  di  promozione,
sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili in
funzione  dell'abbattimento  delle  emissioni  inquinanti  (art.  2),
rispetto ai quali il principio di gratuita' delle  autorizzazioni  in
materia e' strumentale, potrebbe essere vanificato da  una  sanatoria
generalizzata rispetto ad accordi aventi l'effetto  di  rendere  tali
titoli amministrativi onerosi per ragioni estranee alla  salvaguardia
dell'ambiente, cosi'  da  scoraggiare  gli  operatori  economici  dal
mantenere  i  propri   investimenti   nel   settore   delle   energie
rinnovabili; 
    Per la ragione da ultimo evidenziata, la norma appare  infine  in
contrasto con la liberta' di iniziativa economica garantita dall'art.
41 della Costituzione, in relazione ai principi  generali  regolatori
del settore relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
ricavabili dagli articoli  6  della  citata  direttiva  2001/77/CE  -
secondo cui gli Stati membri sono tra l'altro tenuti a  «ridurre  gli
ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento  della  produzione  di
elettricita' da fonti energetiche rinnovabili», a  «razionalizzare  e
accelerare  le  procedure  all'opportuno  livello  amministrativo»  e
«garantire  che  le  norme  siano  oggettive,   trasparenti   e   non
discriminatorie...» - e 12 decreto legislativo n. 387  del  2003,  in
virtu' del quale la produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  e'
soggetta  a  un  regime  amministrativo   di   tipo   autorizzatorio,
subordinato  all'accertamento  dei  presupposti  di   legge   e   non
sottoposto a misure di compensazione di carattere pecuniario; 
    Infatti, la conservazione dell'efficacia di accordi  che  abbiano
previsto simili misure, proprie di un regime di carattere concessorio
in funzione della regolazione dell'accesso  al  mercato,  rappresenta
per gli operatori del settore un disincentivo economico  rispetto  ad
una prospettiva di continuazione dell'attivita' per l'intero ciclo di
vita degli impianti; 
    Per tutte le ragioni esposte  il  giudizio  va  sospeso  e  vanno
rimesse alla Corte costituzionale, ai sensi del sopra citato art.  23
legge n. 87 del 1953, le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145  del  2018,  in  relazione
agli articoli 3, 24, 41, 97, 101, 102,  111,  113  e  117,  comma  1,
Cost., nonche' in relazione ai principi generali della materia  della
produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli  articoli  6
della direttiva 2001/77/CE e 12 decreto legislativo n. 387 del  2003,
e  agli  obblighi  internazionali  di  cui  agli  articoli  6   della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e 2 del protocollo di  Kyoto  dell'11  dicembre
1997.