LA CORTE DEI CONTI 
           Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio 
 
    In  persona  del  giudice  monocratico   Eugenio   Musumeci,   ha
pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto
al n. 74462 del registro di segreteria, proposto da Natale  Leonardo,
nato a Pisa il 9 novembre 1948 e residente a Roma in via  Igino  Lega
n. 2, codice fiscale NTLLRD48S09G702N, rappresentato e  difeso  dagli
avvocati Alba Giordano ed Umberto Verdacchi  (entrambi  del  foro  di
Roma), nonche' elettivamente domiciliato a Roma in via Muzio Clementi
n. 58 presso lo studio del primo di tali difensori; 
    Contro Ministero  della  difesa,  in  persona  del  ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso dal capo pro tempore del  1°  reparto
1ª divisione 7ª sezione della  Direzione  generale  della  previdenza
militare e della leva, nonche' elettivamente domiciliato  a  Roma  in
viale dell'Esercito n. 186 presso la sede del predetto ufficio. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1. Con sentenza il cui dispositivo  e'  stato  letto  all'odierna
udienza del 22 gennaio  2018  questo  giudice,  dopo  aver  disatteso
alcune eccezioni pregiudiziali sollevate dal Ministero della  difesa,
ha rigettato il capo di domanda  mediante  cui  Leonardo  Natale,  ex
militare della Marina collocato a riposo il 9  novembre  2013,  aveva
chiesto che fin da  quella  data  il  suo  trattamento  pensionistico
venisse  commisurato  al   grado   di   ammiraglio   ispettore   capo
attribuitogli a decorrere dal 1°  novembre  2011.  Peraltro  da  tale
promozione non era scaturito alcun beneficio stipendiale, in costanza
del rapporto d'impiego, a causa del blocco  degli  effetti  economici
delle progressioni di carriera introdotto per il personale  c.d.  non
contrattualizzato (ossia quello disciplinato dall'art. 3 del  decreto
legislativo n. 165/2001) dall'art. 9,  comma  21  terzo  periodo  del
decreto-legge n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) per  il
triennio 2011/2013 e poi prorogato per tutto  il  2014  dall'art.  1,
comma 1, lettera a) del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
122/2013. 
    2. Inoltre in quella  medesima  sentenza  e'  stato  previsto  di
statuire distintamente, cioe' con la presente  ordinanza,  sull'altro
capo di domanda attorea:  mediante  cui  l'odierno  ricorrente  aveva
chiesto, in via subordinata, che  il  suo  trattamento  pensionistico
venisse commisurato almeno dal 1° gennaio 2015 al predetto  grado  da
lui conseguito durante il quadriennio 2011/2014, cioe' dalla data  in
cui era normativamente cessato il blocco teste' descritto. 
    Il Ministero della difesa ha resistito anche a  tale  subordinata
pretesa. 
    3. Riguardo a quest'ultima va evidenziato,  in  punto  di  fatto,
come l'odierno resistente abbia riconosciuto che «...  il  ripristino
dell'efficacia economica degli incrementi retributivi derivanti dalla
promozione al grado o alla qualifica superiore ...  riguarda  ...  il
solo personale in servizio al 1° gennaio  2015  ...»  (pag.  2  della
memoria  di  costituzione).  Il  che  conferma  pienamente  l'assunto
attoreo  secondo  cui  un  collega  promosso   al   grado   superiore
contestualmente all'odierno ricorrente e  pero'  collocato  a  riposo
posteriormente  al  1°  gennaio  2015  ha  materialmente  goduto,  da
quest'ultima data, della  progressione  stipendiale;  nonche',  dalla
successiva data di collocamento a riposo, del conseguente computo  di
quella progressione ai  fini  pensionistici:  finendo  cosi'  con  il
fruire di un piu' elevato trattamento di quiescenza, rispetto  a  chi
sia stato collocato a riposo durante il quadriennio  di  vigenza  del
blocco stipendiale. 
    4.  Tuttavia,  contrariamente  a  quanto  postulato  dall'odierno
ricorrente, a tale disparita' di trattamento non  puo'  rimediarsi  a
legislazione vigente: atteso che gli articoli 43  (per  il  personale
civile) e 53 (per il personale militare) del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  1092/1973  sanciscono  che  «ai   fini   della
determinazione della misura del trattamento di quiescenza ... la base
pensionabile ... [e'] costituita dall'ultimo stipendio o  dall'ultima
paga ... integralmente  percepiti  ...».  E  tale  principio  risulta
costantemente applicato, dalla giurisprudenza di  questa  Corte,  nel
senso di escludere la  computabilita'  di  elementi  stipendiali  mai
goduti, anche qualora possa aversi titolo ad attenerli (ex multis: 2ª
sezione d'appello, sentenza n. 112/2017). 
    5.  Nondimeno  quella  sperequazione,  di  cui  e'  stata  appena
evidenziata la rilevanza nell'odierno giudizio, non  appare  conforme
ai principi di ragionevolezza e di  parita'  di  trattamento  sanciti
dall'art. 3 della Costituzione. 
    A tal proposito vanno pienamente condivise  e  devono  intendersi
qui integralmente richiamate le considerazioni di  cui  all'ordinanza
n. 1/2017 della sezione Liguria di questa  Corte,  poi  iscritta  nel
registro ordinanze della Consulta con il n. 71/2017, in tema  di  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
delle norme menzionate al paragrafo 1, mediante  le  quali  e'  stato
dapprima introdotto e poi prorogato il blocco in argomento. 
    6. In particolare preme sottolineare che, nell'interpretazione da
considerarsi  quale  «diritto  vivente»  (alla  luce   del   poc'anzi
richiamato orientamento giurisprudenziale), tra i destinatari di  una
progressione di carriera  verificatasi  durante  il  quadriennio  del
blocco stesso quest'ultimo rivestirebbe carattere: 
        temporaneo, coerentemente con quanto considerato dalla  Corte
costituzionale stessa con la sentenza n. 304/2013, nei  confronti  di
coloro che rimangano in servizio oltre  la  data  di  cessazione  del
blocco (ossia il 1° gennaio 2015) perche' costoro fruirebbero sia del
beneficio stipendiale da quella medesima data,  sia  del  conseguente
beneficio pensionistico al  momento  del  successivo  collocamento  a
riposo; 
        permanente, nei confronti di coloro che vengano  collocati  a
riposo durante il quadriennio 2011/2014, che invece sarebbero esclusi
da ambo quei benefici. 
    7. A  quest'ultimo  proposito  e'  altresi'  appena  il  caso  di
ricordare che,  assai  spesso,  l'epoca  del  collocamento  a  riposo
prescinde dalla volonta' dell'interessato. 
    Inoltre va da se' che, tra due soggetti con  identica  anzianita'
di carriera che abbiano conseguito la  medesima  promozione  in  pari
data,  venga  collocato  a  riposo  per   primo   il   piu'   anziano
(anagraficamente) tra i due: laddove la Corte costituzionale  stessa,
nel rigettare la questione concernente  la  legittimita'  del  blocco
stesso ai meri fini stipendiali,  «...  ha  valorizzato  il  criterio
oggettivo che si ricava dalla maggiore  anzianita'  di  servizio  dei
soggetti   destinatari   di   un   miglior   trattamento    economico
corrispondente all'ottenuta promozione»  (sentenza  n.  96/2016,  che
richiama la gia'  menzionata  n.  304/2013).  Ed  ancor  peggiore  e'
l'eventualita' in cui, tra quei due soggetti, colui che vanti maggior
anzianita' sia anagrafica che di carriera consegua  prima  dell'altro
la medesima promozione e, pero', venga collocato a riposo in costanza
del blocco: perche', dopo il 1° gennaio 2015, il collega piu' giovane
finirebbe con lo scavalcarlo dapprima sul piano stipendiale e poi  su
quello pensionistico, anche a parita' di eta' anagrafica  al  momento
del (rispettivo) collocamento a riposo  e  di  durata  globale  della
carriera. 
    8. Conclusivamente anche nel caso di specie  va  sollevata,  alla
luce delle su esposte considerazioni ed  in  riferimento  all'art.  3
della Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  del
combinato  disposto  dell'art.  9,  comma  21   terzo   periodo   del
decreto-legge  n.  78/2010  (convertito  nella  legge  n.  122/2010),
dell'art. 16, comma  1,  lettera  b)  del  decreto-legge  n.  98/2011
(convertito nella legge n. 111/2011) e dell'art. 1, comma 1,  lettera
a) del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  122/2013:  nella
parte in cui, per il dipendente pubblico  in  favore  del  quale  sia
stata disposta una progressione di carriera negli anni  dal  2011  al
2014 e che sia stato altresi' collocato a riposo  nell'arco  di  tale
quadriennio, prevede che  successivamente  al  1°  gennaio  2015  gli
effetti  di  quella  progressione  di  carriera  permangano  limitati
esclusivamente ai fini giuridici e non siano invece  computabili  nel
trattamento pensionistico.