P . Q . M . La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, non definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n. 74464, dichiara rilevante in tale giudizio e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo del decreto-legge n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010), dell'art. 16, comma 1, lettera b del decreto-legge n. 98/2011 (convertito nella legge n. 111/2011) e dell'art. 1, comma 1, lettera a del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2013, nella parte in cui, per il dipendente pubblico in favore del quale sia stata disposta una progressione di carriera negli anni dal 2011 al 2014 e che sia stato altresi' collocato a riposo nell'arco di tale quadriennio, prevede che relativamente al trattamento pensionistico gli effetti di quella progressione di carriera permangano limitati esclusivamente ai fini giuridici anche oltre la data del 1° gennaio 2015, e per l'effetto: 1) solleva la questione di legittimita' costituzionale delle suddette norme, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 2) dispone che gli atti dell'odierno giudizio vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; 3) sospende il giudizio stesso sino alla comunicazione della decisione che avra' adottato la Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale teste' sollevata; 4) dispone che la presente ordinanza venga notificata, in forma integrale, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 5) dispone che la presente ordinanza venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso a Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio 2018. Il giudice: Musumeci