P. Q. M. 
 
    Per le esposte ragioni, la Provincia  autonoma  di  Trento,  come
sopra rappresentata e difesa; 
    chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dei  commi  14-quater,  14-quinquies,
14-sexies e 14-septies dell'art. 39  del  decreto-legge  n.  162  del
2019,  inseriti  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.   8,   recante
«Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di
proroga di termini legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», nelle  parti  e
nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. 
    Allegati: 
      1) Delibera della Giunta provinciale del 24 marzo 2020, n. 516; 
      2) Procura speciale del 27 aprile 2020, rogata dal dott.  Guido
Baldessarelli, n. 46133 di raccolta, n. 28679 di repertorio; 
      3)  Mancata  intesa  Conferenza  permanente   Stato,   Regioni,
Province autonome anno 2014; 
      4) Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  D.  Dirett.  8
maggio  2017  -  Determinazione  del  maggior  gettito  della   tassa
automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1,  commi
321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013; 
      5) Patto di garanzia 2014; 
      6) Delibera della Giunta provinciale del 20  ottobre  2014,  n.
1790,  «Approvazione  dell'accordo  tra  il   Governo,   la   Regione
Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
materia di finanza pubblica»; 
      7) Delibera della Giunta provinciale del 16 dicembre  2014,  n.
2283,  «Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  104  dello  statuto,  di
disposizioni  concernenti  l'ordinamento  finanziario   regionale   e
provinciale: espressione dell'intesa». 
        Trento - Roma, 28 aprile 2020 
 
            Avv. Pedrazzoli - Avv. Azzolini - Avv. Manzi