P. Q. M.
Per le esposte ragioni, la Provincia autonoma di Trento, come
sopra rappresentata e difesa;
chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dei commi 14-quater, 14-quinquies,
14-sexies e 14-septies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del
2019, inseriti dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», nelle parti e
nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.
Allegati:
1) Delibera della Giunta provinciale del 24 marzo 2020, n. 516;
2) Procura speciale del 27 aprile 2020, rogata dal dott. Guido
Baldessarelli, n. 46133 di raccolta, n. 28679 di repertorio;
3) Mancata intesa Conferenza permanente Stato, Regioni,
Province autonome anno 2014;
4) Ministero dell'economia e delle finanze - D. Dirett. 8
maggio 2017 - Determinazione del maggior gettito della tassa
automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi
321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013;
5) Patto di garanzia 2014;
6) Delibera della Giunta provinciale del 20 ottobre 2014, n.
1790, «Approvazione dell'accordo tra il Governo, la Regione
Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di finanza pubblica»;
7) Delibera della Giunta provinciale del 16 dicembre 2014, n.
2283, «Approvazione, ai sensi dell'art. 104 dello statuto, di
disposizioni concernenti l'ordinamento finanziario regionale e
provinciale: espressione dell'intesa».
Trento - Roma, 28 aprile 2020
Avv. Pedrazzoli - Avv. Azzolini - Avv. Manzi