LA CORTE DI ASSISE DI NAPOLI Sezione terza L'anno 2020, il giorno 05 del mese di febbraio, in Napoli, la Corte di assise di Napoli - Sezione terza, aula 114 composta dai signori: dott.ssa Lucia La Posta - Presidente; dott. Giuseppe Sassone - Giudice; 1) Giordano Filomena; 2) Caputo Francesco; 3) Calvelli Giovanni; 4) De Simone Gennaro; 5) Severino Michele; 6) Graziano Egidio - Giudici popolari; Hanno pronunciato la seguente ordinanza. Visti gli atti del processo n. 11063/19 RGNR, n. 37/19 R.G. Assise, nei confronti di C. A., nato a ... il ... detenuto per questo processo, difeso di fiducia dall'avv. Alfonso Liccardo del Foro di Napoli; Rilevato che l'imputato e' chiamato a rispondere del reato p. e p. dagli articoli 575-576 n. 2, in relazione all'art. 61 n. 1-4 codice penale per aver cagionato la morte del padre C. V., nato a ... il ... deceduto in ragione di uno shock emorragico con asfissia da sommersione ematica interna derivante da multiple ferite inflitte con arma da punta e da taglio di cui una trapassante il collo, interessante la faccia laterale destra dell'orofaringe con lesione della giugulare e spandimento ematico a livello delle vie aeree e digestive, ed invero, avendo fatto ingresso all'intento del supermercato «...», gestito dal padre, sito in via ... n. ..., dopo un ennesimo litigio, ed essendo prima transitato per l'attigua macelleria (sempre di pertinenza dell'esercizio pubblico) ove si dotava di un coltello da disosso utile allo scopo ivi allocato attingeva ripetutamente, sorprendendolo dapprima alle spalle, con piu' colpi di arma da punta e da taglio (con un coltello con manico di colore nero in plastica e lama lunga 11 cm utilizzato per il disosso delle carni), in tal modo procurandogli n. 6 ferite penetranti in particolare: in regione laterocervicale destra; in regione basicervicale posteriore; in regione acromiale sinistra; in regione trapezoidale superiore destra; in regione scapolare sinistra e in regione lombare sinistra. Con l'aggravante di aver commesso il fatto verso l'ascendente, per motivi abietti o futili, ossia a seguito di un banale litigio per motivi lavorativi, con crudelta' consistita nel colpire la vittima al collo e provocarne il dissanguamento dinanzi alla figlia C. S. In Napoli il 26 aprile 2019; con la recidiva infraquinquennale. Premesso che, a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato da parte del Giudice per le indagini preliminari in data 21 ottobre 2019, l'imputato ha richiesto di definire il processo nelle forme del rito abbreviato; Atteso che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere fissato l'udienza camerale dell'8 novembre 2019, ha dichiarato inammissibile la richiesta, rilevando che il reato per cui si procede rientra nella previsione della legge n. 33 del 12 aprile 2019 che, con la introduzione del comma 1-bis all'art. 438, codice di procedura penale «Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo», ha precluso l'accesso a tale rito per i suddetti reati commessi, come nel caso di specie, dopo il 20 aprile 2019; Rilevato che l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, ha rinnovato la richiesta di ammissione al rito abbreviato dinanzi a questa Corte, in via preliminare, all'udienza del 2 dicembre 2019, chiedendo che venga iniziato un giudizio incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 33/2019, ovvero dell'art. 438, codice procedura penale, come modificato dalla predetta legge; Sentito il pubblico ministero alla predetta udienza; Quanto alla rilevanza della questione proposta ritiene la Corte che, allo stato degli atti, la richiesta di giudizio abbreviato formulata dal difensore e' inammissibile perche' preclusa dal disposto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 33/19 che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 438, codice di procedura penale; tuttavia, ove fosse rimossa la preclusione a seguito di declaratoria di incostituzionalita' della citata disposizione, la decisione del Giudice per l'udienza preliminare sarebbe sindacabile da questa Corte di assise con conseguente recupero della possibilita' di accesso al rito. Ed invero, in tale caso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminare dell'8 novembre 2089 sarebbe illegittima, impedendo l'accesso ad un rito premiale consentito, e lesiva dal diritto di difesa dell'imputato. La riproposizione della richiesta di rito abbreviato nella fase preliminare del dibattimentale (art. 491, codice procedura penale) impone, quindi, anche alla Corte di valutare se sussistano le condizioni per l'accesso dell'imputato a tale rito speciale e, conseguentemente, sindacare la legittimita' del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che ha dichiarato inammissibile la richiesta dell'imputato di procedere nelle forme del rito abbreviato. Non v'e' dubbio, infatti, che la scelta del rito abbreviato si configuri, dopo l'abrogazione - a seguito dalla legge n. 479/1999 - della necessita' del consenso del pubblico ministero, come un diritto potestativo dell'imputato non comprimibile una volta che questo sia stato esercitato nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Gia' nella vigenza della precedente disciplina del rito abbreviato, il Giudice delle Leggi, con sentenza n. del 1992, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui non si prevedeva che il Giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo potesse essere definito allo stato degli atti dal Giudice per le indagini preliminari, potesse applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. In tale sentenza e' stato espressamente osservato che la mancanza della previsione che consenta «al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del Giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato, sottraendo al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilita' allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo su un metto che ha conseguenze sul piano sostanziale» e che non puo' spettare al Giudice dell'udienza preliminare «l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilita' di controllo incide sulla misura della pena. Cio' soprattutto quando tali aspetti siano intimamente collegati e strettamente consequenziali ad una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilita' delle parti». Ha concluso, quindi, la Corte che «sottrarre al giudice del dibattimento un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilita' allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale». Parimenti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 del 2003, ha dichiarato la illegittimita'. dell'art. 438, comma 5-bis, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il Giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Da tali decisioni risulta evidente che il Giudice del dibattimento ha il potere di sindacare la decisione del Giudice per l'udienza preliminare che per ragioni di merito rigetti la richiesta dell'imputato di procedere nelle forme dei rito abbreviato, sul presupposto che la scelta di tale rito e' intimamente connessa al diritto di difesa dello stesso. Neppure si puo' dubitare che il Giudice del dibattimento possa sindacare la decisione negativa sull'ammissione al giudizio abbreviato del Giudice per l'udienza preliminare che sia basata su mere ragioni di rito, alla luce dei principi affermati dalla Corte di legittimita' con riferimento in generale alla ingiustificata compressione del diritto dell'imputato al giudizio abbreviato. In specie, le Sez. U. n. 202014 del 27 marzo 2014, Frija, rv. 259078, hanno chiarito che «il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilita' della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio». Evidenziando, altresi', «la minore complessita' del vaglio di ammissibilita' rimesso al Giudice che riguarda solo la valutazione dei presupposti formali di legittimita' e tempestivita' della domanda». Il potere di sindacato del Giudice del dibattimento sul povvedimento illegittimo reso dal Giudice dell'udienza preliminare sulla ammissione al rito abbreviato richiesto dall'imputato e' stato ribadito dalla Corte di cassazione anche in una recente pronuncia, sez. 1, n. 21439 del 3 aprile 2019, che ha ritenuto legittima la valutazione del Giudice del dibattimento sulla pronuncia del Giudice per le indagini preliminari di inammissibilita' della richiesta di rito abbreviato cd. secco, indipendentemente dal rimedio adottato (regressione del processo ovvero recupero della riduzione di pena). Tanto impone, quindi, a questa Corte di valutare la legittimita' della ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare ha dichiarato inammissibile - alla luce di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 438, codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 33/19 - la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal C. e reiterata dall'imputato e dal suo difensore nella fase preliminare del dibattimento con espressa sollecitazione al vaglio di legittimita' costituzionale della predetta disposizione di legge. Tanto premesso in tema di rilevanza, ritiene la Corte che la questione di costituzionalita' dell'art. 438, comma 1 bis, codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 33/19, non sia manifestamente infondata con riferimento ai principi di seguito indicati. Art. 3, comma 1, Cost.: principi di uguaglianza e ragionevolezza. La norma in esame impedisce l'accesso ad un rito premiale volontario, nella disponibilita' dell'imputato sulla base del mero dato quantitativo della pena irrogata dal legislatore. Non ignora questo Giudice che in passato la giurisprudenza della Corte costituzionale si e' gia' espressa sulla sindacabilita' delle preclusioni all'accesso ai riti speciali, chiarendo la linea di demarcazione tra la discrezionalita' del legislatore ed il sindacato della Corte stessa. Nell'ordinanza n. 455 del 2006 il Giudice delle Leggi ha affermato che tali scelte «possono venir sindacate dalla Corte solo in rapporto alle mere disarmonie del catalogo legislativo, allorche' la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione». Nel caso in esame il legislatore, limitando l'accesso al rito abbreviato ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, determina una disparita' di trattamento non sorretta da ragionevolezza, atteso che le ragioni di politica criminale sottese alla novella fondano sulla non corretta identificazione dei reati piu' gravi in base esclusivamente alla pena edittale, determinando, in tal modo, l'applicazione di una disciplina differente situazioni omogenee, ovvero una disciplina omogenea per situazioni eterogenee tra loro. Ed invero, individuando i delitti puniti con la pena dell'ergastolo come categoria di reati che desta maggior allarme sociale, il legislatore assoggetta alla medesima presunzione fattispecie molto differenti tra loro che non presentano certamente il medesimo disvalore. Vengono, infatti, equiparate fattispecie molto diverse, che tutelano beni giuridici differenti: dal reato di omicidio volontario aggravato - che presenta esso stesso ipotesi profondamente eterogenee - ai delitti di strage o epidemia, dal traffico di esseri umani aggravato al sequestro di persona a scopo di estorsione o di terrorismo cui segua la morte ai crimini di guerra ed, in ultimo, molti dei reati commessi ai danni della personalita' dello Stato, contro l'incolumita' pubblica, contro la vita, nonche' tutti delitti per cui era prevista la pena di morte. La comparazione di figure di reato tanto eterogenee tra loro, oltre che non conforme ai principi costituzionali, si rivela fallace non essendo possibile operare una valutazione di politica criminale circa la gravita' di talune fattispecie. Si pensi all'ipotesi di chi presti servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano - art. 242, codice penale - e a quella del latitante che uccide per sottrarsi all'arresto - art. 576, comma 1, n. 3, codice penale; invero, la divergenza tra le due figure di reato determina una incomparabilita' sul piano della valutazione. La violazione dell'art. 3 Cost. e' ancora piu' evidente nei casi in cui la pena dell'ergastolo dipenda esclusivamente dalla contestazione di una circostanza aggravante. In particolare, nell'omicidio volontario aggravato, la discrepanza tra le varie ipotesi, seppur legate dal medesimo evento tipico, e' evidente. In specie, l'aggravante prevista dall'art. 577, comma 1, n. 1, codice penale, punisce con la pena dell'ergastolo chi cagiona la morte di un ascendente o discendente, prevedendo, dunque, un trattamento sanzionatorio piu' severo in ragione del destinatario della azione criminosa. Comparando la norma summenzionata con il disposto del comma 2 del medesimo articolo, si puo' rilevare come il trattamento sanzionatorio puo' ingenerare dubbi quanto al diverso disvalore delle condotte: «la pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se fatto e' commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o contro un affine in linea retta». Il trattamento sanzionatorio meno severo appare adeguato se si rapporta il grado di parentela degli affini in linea retta con quello piu' stringente dei discendenti o ascendenti. Il rinvio alla disciplina civilista ex art. 291 del codice civile circa l'adozione di persone maggiore d'eta' sembrerebbe, sebbene di poco, non eccedere i limiti discrezionali che il principio di ragionevolezza concede al legislatore; tuttavia, la differenziazione tra l'omicidio di ascendenti e discendenti e quello del coniuge, o dei germani, appare ai limiti della costituzionalita'. Prima delle modifiche apportare dalla legge n. 33/2019, invero, la possibilita' di accedere al rito premiale, ottenendo un significativo sconto di pena, rendeva piu' coerente la differenziazione fondata sui rapporti tra il reo e la vittima. Con la novella, l'impossibilita' per chi commette un omicidio volontario ai danni del proprio genitore di poter accedere al rito premiale, accentua la disparita' di trattamento gia' presente nell'ordinamento, rompendo gli argini della discrezionalita' del legislatore. Tale disparita' non appare piu' giustificata e, dunque, conforme al principio di ragionevolezza. In definitiva, individuare nella sanzione l'unico criterio preclusivo per l'accesso al rito premiale ex art. 438, codice di procedura penale, appare una scelta di esclusivamente politico-criminale, in contrasto con la esigenza di tutela dell'eguaglianza garantita all'art. 3 della Costituzione. La previsione della pena dell'ergastolo non necessariamente comporta un maggior disvalore, specie in casi cosi eterogenei come quelli evidenziati; la ratio del legislatore di assicurare risposte sanzionatorie piu' severe a fatti di maggior allarme sociale mai si concilia con la presunzione che questi coincidano esclusivamente con i delitti puniti con l'ergastolo. La manifesta violazione del principio in esame, infine, e' resa evidente, ad avviso Corte, ove si consideri la posizione dell'imputato innocente che si vede privato della possibilita' di accedere ad un rito attraverso il quale, in tempi brevi e scevro dalla pubblicita' del dibattimento, possa pervenire ad una rapida affermazione della sua innocenza. Sul punto si rinvia, altresi', alle valutazioni che si svolgeranno con riferimento all'art. 111 Cost. Art. 24 Cost.: diritto di difesa come diritto di accesso ai riti. Il diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 Cost. funge da presidio di tutela di tutte le liberta', che costituiscono il fondamento e i valori garantiti dall'ordinamento democratico. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 1992, ha sottolineato come il diritto alla tutela giurisdizionale vada considerato tra «i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui e' intrinsecamente connesso, con lo stesso principio democratico, l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un, giudizio». Conseguentemente, ogni norma che comprime (o, addirittura, elimina) la possibilita' di agire in giudizio o anche la facolta' della scelta procedurale, compresa la possibilita' concreta di accedere ai riti alternativi, tra cui il rito abbreviato, potrebbe porsi in contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa nella sua concreta espansione costituzionalmente garantita. La Consulta ha piu' volte affermato che la «scelta di valersi del giudizio abbreviato e' certamente una delle piu' delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facolta' defensionali (sentenza n. 237 del 2012 e n 273 del 2014). Come si e' detto, il giudizio abbreviato e' un rito volontario che dipende dalla scelta dell'imputato e l'abolizione dell'originaria necessita' del consenso del pubblico ministero, con la legge n 479/99, conferma che tale scelta rientra in via esclusiva nelle facolta' difensive dell'imputato, atteggiandosi a vero e proprio diritto potestativo dello stesso. Non ignora questa Corte che il Giudice delle Leggi, con ordinanza n. 421 del 2004, ha ritenuto conforme a costituzione la limitazione del patteggiamento nei confronti di coloro che si trovino in condizioni soggettive ostative (recidiva reiterata), affermando che «le cautele adottate dal legislatore nel prevedere le ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva in relazione alla gravita' dei reati ed ai casi di pericolosita' qualificata (...) consentono di ritenere (...) che la scelta di ampliare l'ambito di operativita' del patteggiamento, certamente rientrante nella sfera di discrezionalita' del legislatore, non e' stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole» (v. anche sentenza n. 219 del 2004). E tuttavia, tra il rito patteggiato e quello oggetto dell'odierno esame sussistono rilevanti differenze. In primo luogo, il patteggiamento e' un istituto i cui benefici vanno oltre la mera possibilita' di limitare la pena, consentendo di determinare il concreto ammontare di questa da parte dell'imputato che ha il potere di «contrattarla» con il pubblico ministero. Da tale rito discendono, nella sua forma cd. minus anche benefici quali la non menzione nel casellario, l'estinzione del reato in caso di mancata commissione di altri delitti nei cinque anni successivi, la preclusione delle pene accessorie. Si tratta, quindi, di un rito fortemente premiale correlato proprio alla minore gravita' delle fattispecie penali ed e' ragionevole, quindi, che i benefici siano esclusi per i fatti di particolare allarme sociale. La limitazione del patteggiamento si giustifica, del resto, anche perche' non esaurisce la possibilita' di accedere ad altri riti premiali. In altre parole, la Corte costituzionale nelle pronunce citate ha di certo considerato che limitare la possibilita' di accedere al patteggiamento non esclude l'accesso ad un rito premiale; era, infatti, sempre possibile per qualunque reato, definire il processo nelle forme del giudizio abbreviato ed ottenere cosi' una significativa diminuzione della pena. Nella ordinanza n. 445 del 2006 ha sottolineato le diversita' di ratio e di struttura tra il patteggiamento ed il giudizio abbreviato e le peculiarita' del primo che lo distinguano nettamente dal secondo. Ha affermato, in specie, che «altrettanto evidente risulta, infine, l'inconferenza del raffronto con il giudizio abbreviato (che parimenti non contempla preclusioni oggettive e soggettive): trattandosi di istituto nettamente differenziato non solo sul piano delle connotazioni astratte (in prospettiva inversa a quella odierna, sentenza n. 135 del 1995), ma anche su quello degli effetti pratici, come del resto riconosce lo stesso Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, allorche' motiva sulla rilevanza della questione; che, pur a fiorite della rilevante limitazione dei benefici connessi al patteggiamento "allargalo", quest'ultimo consente infatti all'imputato di sottoporsi ad una pena certa, preventivamente concordata (non potendo il Giudice modificare i contenuti del "patto" intercorso fra le parti), che gli verra' inflitta - in applicazione di una particolare regola di giudizio (l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, codice procedura penale: in tal senso l'art. 444, comma 2, codice di procedura penale) - con una sentenza solo "equiparata" a una pronuncia di condanna e priva di efficacia nei giudizi civili e amministrativi (art. 445, comma 2, codice procedura penale); che, per contro, con il giudizio abbreviato l'imputato, accettando di essere giudicato sulla base degli atti, lascia inalterati i poteri decisori del Giudice; quest'ultimo, nel caso di condanna, emettera' una sentenza contenente un'affermazione piena di responsabilita', con la quale infliggera' la pena - ancorche' ridotta di un terzo - ritenuta equa dallo stesso giudicante e che potrebbe risultare di gran lunga superiore a quella che l'imputato sarebbe stato disposto a negoziare»; Nel caso in esame, invece, la disposizione introdotta dalla novella produce l'effetto di non consentire alcuna possibilita' di accedere ad un rito premiale, privando, quindi, gli imputati di qualsiasi scelta di rito alternativo che, come si e' visto, e' espressione intrinseca del diritto di difesa. Ne', del resto, puo' considerarsi parimenti satisfattiva sotto il profilo del diritto di difesa la circostanza che ai sensi dell'art. 500, commi 6 e 7, codice di procedura penale, l'imputato puo' prestare il consenso all'acquisizione degli atti di indagine, rendendo in tal modo piu' veloce il dibattimento in maniera del tutto simile a quanto accade nel giudizio abbreviato. E tuttavia, il consenso sulla acquisizione degli atti di indagine si puo' formalizzare soltanto nella fase della richiesta e della ammissione delle prove nel dibattimento che impone, comunque, tempi dilatati rispetto a quelli del rito abbreviato. Ma soprattutto il meccanismo di cui all'art. 500, commi 6 e 7, codice di procedura penale, non e' nella totale disponibilita' dell'imputato: esso richiede, infatti, il consenso dei coimputati, delle eventuali parti civili e del Pubblico ministero i cui interessi sono potenzialmente confliggenti alla rinuncia della verifica dibattimentale del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari. Art. 4 in relazione agli articoli. 2 e 3 della Costituzione: diritto di difesa come diritto al rispetto della dignita' e della riservatezza - impossibilita' di accedere a udienza camerale. Non potendo accedere al rito abbreviato, l'imputato e' privato, altresi', della possibilita' di accedere ad un rito camerale, e deve, quindi, necessariamente affrontare il dibattimento in pubblica udienza. Le forme processuali della pubblica udienza, invero, se da un lato rappresentano una garanzia per l'imputato, dall'alito assumono una connotazione oggettivamente afflittiva che, secondo i principi del diritto di difesa e del giusto processo, l'imputato dovrebbe avere la possibilita' di evitare. In tale direzione devono essere lette anche le pronunce della Consulta che hanno rilevato la illegittimita' costituzionale (per la violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU) delle disposizioni in materia di applicazione delle misure di prevenzione e di applicazione di misure di sicurezza laddove non prevedevano la possibilita' per l'interessato (proposto o condannato) di chiedere di procedere con le forme della pubblica udienza (sent. n. 80/2011, n. 135/2014, n. 109/20153). Non e' solo in gioco, quindi, la entita' della pena, ma anche la possibilita' di tutelare un profilo di riservatezza che quanto maggiore e' la consapevolezza della colpa e la conseguente contrizione da parte dell'imputato, tanto piu' appare meritevole di tutela in linea con il rispetto della persona. L'art. 24 Cost. non puo' non essere letto anche in relazione all'art. 2 Cost. con la conseguenza che la tutela del diritto di difesa implica anche il diritto alla riservatezza ed al rispetto della dignita', consentendo all'imputato la possibilita' di accedere a forme processuali che limitino l'esposizione pubblica, soprattutto rispetto ai fatti piu' infamanti per i quali la scelta del rito camerale puo' essere indice di contrizione e pentimento. Cio' vale, a maggior ragione, quando l'imputato ritenga che dagli atti di indagini non risulti dimostrata la sua colpevolezza. Va considerato che l'art. 24 della Costituzione e' attuazione anche della presunzione di non colpevolezza, alla luce della quale un imputato e' innocente fino a prova contraria. In particolare, l'art. 27, comma 2, della Costituzione afferma che: «l'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Tale principio afferma, quindi, che l'imputato non e' assimilato al colpevole fino al momento della condanna definitiva E' rispetto a qualunque imputato che, quindi, in virtu' della citata presunzione che si determina la limitazione del diritto di difesa. Al riguardo deve rilevarsi ancora che, pur sussistendo un innegabile interesse collettivo alla pubblicita' dei processi, e' immanente nel nostro ordinamento un principio di bilanciamento con il rispetto della dignita' della riservatezza delle persone coinvolte, come dimostrato dalle previsione di processo a porte chiuse che, tuttavia, non puo' essere richiesto dall'imputato anche per le ragioni suddette. Tanto rende ancora piu' cogente la necessita' che il sistema preveda per l'imputato la possibilita' di accedere ad un rito camerale che garantisca la tutela della sua dignita' sotto il predetto profilo. La preclusione totale per i reati punti con la pena dell'ergastolo appare lesiva, ad avviso di questa Corte, del diritto di difesa inteso come rispetto della dignita', cio' anche in relazione alle disparita' con tutti gli altri imputati e, quindi, in relazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Art. 111, comma 1: giusto processo. Non v'e' dubbio, e le innumerevoli pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo lo testimoniano, che un processo giusto e' anche un processo rapido. Ne consegue che le ragioni appena illustrare rilevano anche alla luce di questo ulteriore parametro costituzionale. L'art. 438, comma 1-bis, codice di procedura penale, priva l'imputato della possibilita' di accedere ad un rito che consenta una decisione rapida. Questo e' particolarmente pregiudizievole, coane si e' osservato, nei confronti dell'imputato che intenda ottenere una rapida affermazione della propria innocenza. Il rito abbreviato, infatti, garantisce non solo gli imputati che intendono mitigare la risposta sanzionatoria, ma anche gli imputati che, convinti della propria innocenza ritengano definire nella maniera piu' rapida possibile la propria posizione. Ove si consideri questo aspetto, la preclusione dell'accesso al rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo si presenta fortemente lesiva del principio del giusto processo costringendo alla esposizione alla udienza pubblica e agli ineliminabili tempi lunghi del dibattimento chi, innocente, si ritiene colpito ingiustamente da una accusa particolarmente infamante. Costituisce, quindi, per questo Giudice, indubbio pregiudizio per l'imputato innocente la possibilita' di accedere ad un rito rapido e riservato. Altro aspetto di violazione del paramento in esame e' l'allargamento, come conseguenza diretta della ratio della norma in esame, dell'area di concreta applicazione della pena dell'ergastolo che, comunque - e' bene precisare sempre ai fini della valutazione della ragionevolezza - non era affatto esclusa tout court nel caso di accesso al rito abbreviato laddove la riduzione per rito si risolveva nella eliminazione del solo isolamento diurno. Invero, l'impossibilita' di sostituire la pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione in ragione dell'accesso al rito abbreviato si pone in maniera distonica rispetto al recente orientamento della stessa Corte costituzionale (sentenza n. 149 del 2018 ed altre] che, seppur in tema di ergastolo ostativo, ha abbandonato la tradizionale difesa della tenuta costituzionale di tale pena perpetua in favore dell'affermazione del principio della rieducazione del condannato non piu' ritenuto sacrificabile sull'altare di ogni altra funzione della pena. La Corte, nelle sue motivazioni, ha precisato un dato tanto empirico quanto pregnante affermando che: «dilazionando invece sino al termine di ventisei anni (riducibile a circa ventun anni ai soli fini della liberazione condizionale, con tutte le difficolta' pratiche appena evidenziate che potrebbero ostare in concreto a una sua concessione in assenza di previe esperienze di uscite temporanee dal carcere), la possibilita' di accedere a qualsiasi beneficio penitenziario, compresi i permessi premio, e' assai probabile che il condannato all'ergastolo per i due titoli di reato che vengono qui in considerazione possa non avvertire, quanto meno in tutta la prima fase di esecuzione della pena, alcun pratico incentivo ad impegnarsi nel programma rieducativo, in assenza di una qualsiasi tangibile ricompensa in termini di anticipazione dei benefici che non sia proiettata in un futuro ultraventennale, percepito come lontanissimo nell'esperienza comune di ogni individuo (sentenza n. 276 del 1990). In tal modo, la disciplina ora all'esame di questa Corte finisce per frustrare la finalita' essenziale della liberazione anticipata, la quale costituisce pero' un tassello essenziale del vigente ordinamento penitenziario (sentenza n. 186 del 1995) e delta filosofia della risocializzazione che ne sta alla base; filosofia che, a sua volta, costituisce diretta attuazione del precetto costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, Cori. Tanto e' vero che questa Corte ebbe in passata ad affermare l'incostituzionalita' dell'esclusione della liberazione anticipata per i condannati all'ergastolo, proprio perche' tale meccanismo, fondato sulla verifica in concreto della partecipazione del condannato durante l'intero arco dell'esecuzione della pena, deve ritenersi essenziale perche' la pena possa, anche rispetto agli autori dei reati piu' gravi, esplicare in concreto la propria (costituzionalmente necessaria) funzione rieducativa (sentenza n. 204 del 1974). Proprio in attuazione di tale principio, del resto, lo stesso art. 4-bis ordine. penit., nella versione in vigore dal 1992, esclude dalle preclusioni ai benefici, stabilite per particolari categorie di condannati, proprio la liberazione anticipata: la quale e', cosi', fatta salva per qualsiasi condannato, onde assicurare sempre - persino nei confronti dei detenuti che ancora non abbiano spezzato i propri legami con le associazioni criminali di appartenenza - un adeguato incentivo alla loro partecipazione all'opera rieducativa, cui l'intero trattamento penitenziario deve in ultima analisi essere orientato (sentenza n. 274 del 1983)». Sotto tale profilo la preclusione dell'accesso al rito abbreviato con riferimento a tutti i reati puniti con la pena dell'ergastolo potrebbe avere ricadute significative sulla tenuta in punto di legittimita' costituzionale della stessa pena dell'ergastolo. Art. 117 Cost in relazione agli articoli 6 e 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Anche alla luce di questo parametro i rilievi fra qui svolti in tema di celerita' del giudizio, di diritto alla riservatezza e di tutela dell'imputato alla luce della sua presunzione di innocenza, vengono in rilievo. Ed invero, alla luce dell'art 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali: 1. ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti; 2. ogni persona accusata di un reato e' presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Valgono, pertanto, anche alla luce di questo parametro le considerazioni fin qui svolte. Occorre al riguardo soltanto richiamare la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 dicembre 2015 - ricorsi 63426/13 - Mihail-Alin Podoleanu c. Italia, nella quale la Corte ha avuto modo di affermare che, se e' vero che gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione a prevedere delle procedure semplificate (Hany), rimane comunque il fatto che, quando tali procedure esistono e vengono adottate, i principi del processo equo impongono di non privare arbitrariamente un imputato dei vantaggi ad esse connessi. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollecitata dalla difesa dell'imputato, gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale proposta nei termini innanzi precisati ed il giudizio deve essere, conseguentemente sospeso. La cancelleria provvedera' agli adempimenti precisati nel dispositivo.