P. Q. M. 
 
     Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 438,  comma  1-bis,  codice  di
procedura penale, inserito dall'art. 1  della  legge  n.  33  del  12
aprile 2019, per  la  violazione  degli  articoli  3,  24,  anche  in
relazione agli articoli 2, 3, e 27, nonche' dell'art. 111, comma 1  e
dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in  relazione
agli articoli 6 e 7 della Convenzione EDU. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero,
nonche' ai Presidente del Consiglio dei  ministri  e  che  sia  anche
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi deciso in Napoli, 5 febbraio 2020 
 
                         Il Giudice: Sassone 
 
                                              Il Presidente: La Posta 
 
I Giudici popolari: Giordano  Filomena;  Caputo  Francesco;  Calvelli
                              Giovanni; 
        De Simone Gennaro; Severino Michele; Graziano Egidio