P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, codice di procedura penale, inserito dall'art. 1 della legge n. 33 del 12 aprile 2019, per la violazione degli articoli 3, 24, anche in relazione agli articoli 2, 3, e 27, nonche' dell'art. 111, comma 1 e dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione EDU. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero, nonche' ai Presidente del Consiglio dei ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi deciso in Napoli, 5 febbraio 2020 Il Giudice: Sassone Il Presidente: La Posta I Giudici popolari: Giordano Filomena; Caputo Francesco; Calvelli Giovanni; De Simone Gennaro; Severino Michele; Graziano Egidio