Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, C.F. 80224030587, fax n. 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Contro Provincia autonoma di Trento, (C.F. 00337460224) in persona del Presidente in carica pro tempore, con sede in piazza Dante n. 15 c.a.p. 38122 Trento; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 (commi 1, 3, 4, 7 e 8) nonche' degli articoli 3, 4 e 6 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020, intitolata «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni», Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige del 23 marzo 2020, n. 12, Numero Straordinario 2, per contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, in relazione agli articoli 36, 63, 80, 95 e 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In forza della delibera assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 maggio 2020. La Provincia autonoma di Trento ha emanato la legge n. 2 del 23 marzo 2020 contenente disposizioni di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli articoli 2 (commi 1, 3, 4, 7 e 8) nonche' 3, 4 e 6 di tale legge presentano profili di illegittimita' costituzionale perche' eccedono i limiti fissati dal riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome - con particolare riguardo alle norme, dettate dal codice dei contratti pubblici, sulla scelta del contraente (che rientrano nelle materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell'ordine pubblico) e sulla conclusione ed esecuzione del contratto (che afferiscono all'ordinamento civile) - recando disposizioni in contrasto con la normativa statale in materia di appalti e concessioni e con i limiti statutari. Tali disposizioni legislative provinciali vengono impugnate per i seguenti. Motivi 1. - Illegittimita' dell'art. 2 (commi 1, 3, 4, 7 e 8) della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020 per contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli articoli 63, 95, comma 6, e 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1.1. - Il comma 1 prevede che, per tutta la durata delle limitazioni previste dalla disciplina nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall'art. 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). La stessa disposizione demanda ad un regolamento provinciale la definizione di criteri e modalita' per la sua applicazione «anche in deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici». Tale norma consente di ricorrere alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni specifiche dettate dall'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, della condizione di cui al comma 2, lettera c), che consente l'uso della suddetta procedura «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici». La disposizione in esame contrasta con la citata norma statale perche' consente il ricorso alla suddetta procedura per tutti gli affidamenti, anche al di la' dei casi strettamente necessari previsti dalla citata lettera c), prevedendo peraltro che con un successivo regolamento provinciale possano essere dettate ulteriori disposizioni applicative anche in deroga alla normativa statale in materia di contratti pubblici. L'uso, sia pur circoscritto temporalmente alla durata del periodo di emergenza, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per tutti gli affidamenti - e, quindi, a prescindere dalla verifica in concreto della condizione di cui alla lettera c) dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, - contrasta con il principio eurounitario della concorrenza. Peraltro, il fatto che la legge provinciale sia finalizzata a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non giustifica tale intervento in deroga perche' la suddetta norma statale prevede gia' la possibilita' di fronteggiare l'emergenza sanitaria ed, economica in atto, previa verifica della suddetta condizione di stretta necessita' caso per caso. Infatti, la procedura negoziata prevista dall'art. 63 del codice dei contratti pubblici consente di acquistare forniture e servizi entro il termine piu' breve possibile negoziando direttamente con i potenziali contraenti senza particolari oneri procedimentali. Questo significa che e' possibile agire il piu' rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e che la procedura puo' costituire, di fatto, un'aggiudicazione diretta, soggetta solo ai vincoli fisici/tecnici connessi all'effettiva disponibilita' e rapidita' di consegna. Con specifico riferimento al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome in ordine alla disciplina dei contratti pubblici, si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2019, secondo cui, «E' pacifico infatti che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonche' delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010). Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono riconducibili all'ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, poi, recano principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010). Le considerazioni che precedono, espresse nella vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), devono essere confermate anche in relazione al decreto legislativo n. 50 del 2016 (d'ora in avanti: nuovo codice dei contratti pubblici), che ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)». Si richiama altresi' la sentenza della Corte costituzionale n. 160/2009, secondo cui «la competenza statale in materia di tutela della concorrenza ricomprende anche la disciplina delle procedure negoziate. La indicazione, infatti, dei rigorosi presupposti che autorizzano il ricorso a tali procedure si inserisce in un ambito di disciplina unitario finalizzato ad assicurare un sistema di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, che consenta la deroga ai normali metodi di gara soltanto in presenza delle condizioni puntualmente individuate dal legislatore statale». 1.2. - Il comma 3 prevede che i lavori, i servizi e le forniture siano aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e che l'offerta tecnica sia valutata sulla base di determinati elementi, puntualmente individuati nella disposizione provinciale, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, quali: «a) l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta fermo il divieto di frazionare fra piu' operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure; b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori; c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualita' nell'esecuzione del contratto». Tale norma contrasta con l'art. 95, comma 6, decreto legislativo n. 50/2016 secondo il quale i criteri di valutazione dell'offerta devono essere oggettivi, come gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Al contrario, gli elementi di valutazione individuati nella norma provinciale in esame - quali gli «impegni» elencati nelle lettere a), b) e c) - non soddisfano i suddetti requisiti di oggettivita' attinenti agli aspetti qualitativi, ambientali o sociali. Per quanto riguarda in particolare l'impegno sub a), (ovvero «l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali») si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 440/2006, in cui si legge che la Corte «ha gia' avuto occasione di affermare che «discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale» contrasta con il principio di eguaglianza, nonche' con il principio in base al quale la regione «non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non puo' limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001). Da tale principio, «che vincola anche le Regioni a statuto speciale», e che piu' volte e' stato ritenuto applicabile all'esercizio di attivita' professionali ed economiche (sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del 1998), discende anche «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonche', in base ai principi comunitari sulla liberta' di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea)» (sentenza n. 207 del 2001)». 1.3. - Il comma 4 prevede che la componente del prezzo debba essere valutata «con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.» Anche tale disposizione, legiferando nella materia della tutela della concorrenza, contrasta con l'art. 95, comma 6, decreto legislativo n. 50/2016 - secondo il quale i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto - in quanto introduce un criterio di valutazione che prescinde del tutto dalla considerazione delle specificita' del contratto. Per effetto di tale disciplina provinciale viene a determinarsi una disomogeneita' di comportamenti all'interno del territorio nazionale. 1.4. - Il comma 7 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere «a criteri di valutazione di natura discrezionale e solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto». Tale previsione - laddove introduce la regola dei criteri di valutazione discrezionale - legifera in materia di tutela della concorrenza dettando disposizioni in contrasto con l'art. 95, comma 6, decreto legislativo n. 50/2016 secondo il quale i criteri di valutazione dell'offerta devono essere sempre oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto e non possono essere rimessi alla discrezionalita' dell'amministrazione aggiudicatrice. Anche per effetto di tale disciplina provinciale viene a determinarsi una disomogeneita' di comportamenti all'interno del territorio nazionale 1.5. - Il comma 8 prevede che «con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale conformi a quanto previsto dall'art. 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche nel caso di ricorso all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa». Tale norma detta disposizioni in materia di tutela della concorrenza che contrastano con l'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che, al fine di assicurare condotte omogenee sull'intero territorio nazionale, disciplina in modo uniforme le modalita' di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso e dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Inoltre, riguardo al prezzo piu' basso, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della suddetta soglia, e' demandata allo Stato l'eventuale rideterminazione delle modalita' di calcolo con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I criteri per l'individuazione delle offerte anomale hanno un rilevante impatto sulla par condicio dei concorrenti e quindi non possono essere lasciati alla normativa provinciale (nella fattispecie un regolamento) essendo di competenza esclusiva della legislazione statale al fine di assicurare uniformita' ed omogeneita' di comportamenti sull'intero territorio nazionale. In conclusione: l'art. 2, commi 1, 3, 4, 7 e 8, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2020, in quanto disciplinano la procedura di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione e le modalita' di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nelle gare pubbliche, investono le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell'ordine pubblico, di competenza esclusiva dello Stato, dettando disposizioni in contrasto col codice dei contratti pubblici ed in violazione dei limiti della competenza statutaria provinciale e dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e) della Costituzione, in relazione agli articoli 95, comma 6, e 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 2. - Illegittimita' dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in relazione all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 L'art. 3 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici procedano all'affidamento di lavori pubblici, di importo inferiore alla soglia europea, mediante la procedura negoziata e disciplina le relative modalita' di selezione disponendo che «il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra dieci e quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi.» Si richiamano anche qui le gia' citate sentenze della Corte costituzionale n. 166 del 2019 e n. 160/2009 sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome in ordine alla disciplina dei contratti pubblici. La norma in esame interviene nella materia della tutela della concorrenza dettando disposizioni in contrasto con l'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei c.d. contratti sotto soglia avvengono «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese». Inoltre, l'art. 36 cit. detta un'articolata e diversa disciplina delle modalita' di affidamento di tali contratti prevedendo: «a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8». L'art. 3 della legge provinciale in esame investe, quindi, le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell'ordine pubblico, di competenza esclusiva dello Stato, e detta disposizioni in contrasto col codice dei contratti pubblici e in violazione dei limiti della competenza statutaria provinciale e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. - Illegittimita' dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020 per contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, in relazione all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'art. 4 contiene disposizioni sulle procedure di affidamento che consentono la partecipazione degli operatori economici a prescindere dalla dichiarazione e dalla verifica dell'assenza di motivi di esclusione, prevedendo che l'insussistenza di detti motivi non debba essere espressamente dichiarata nella domanda di partecipazione e che le amministrazioni aggiudicatrici verifichino l'assenza dei motivi di esclusione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, ai soli fini della stipula del contratto. Tale norma e' in contrasto con l'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 le cui disposizioni - al fine di garantire una concorrenza effettiva - impediscono (non solo la stipula del contratto ma anche) la partecipazione alle gare di operatori economici non idonei, per i quali sussistono i motivi di esclusione ivi individuati. In particolare, la previsione della norma provinciale secondo cui «la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito», non e' in linea con la suddetta disposizione del codice dei contratti pubblici La norma provinciale in esame, legiferando sulle materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dell'ordine pubblico e dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, detta disposizioni in contrasto col codice dei contratti pubblici e in violazione dei limiti statutari nonche' dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, in relazione all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. - Illegittimita' dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli articoli 36 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 L'art. 6 disciplina l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, mediante affidamento diretto o mediante confronto concorrenziale. Anche per tale disposizione si richiamano le gia' citate sentenze della Corte costituzionale n. 166 del 2019 e n. 160/2009 sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in ordine alla disciplina dei contratti pubblici. Tale norma reca disposizioni che contrastano con l'art. 36 e 95 del codice dei contratti pubblici laddove disciplinano in maniera diversa i criteri di aggiudicazione (prezzo piu' basso o offerta economicamente piu' vantaggiosa) e laddove dettano indicazioni riguardanti l'affidamento diretto e la congruita' dell'offerta. Per effetto di tale disciplina provinciale viene a determinarsi una disomogeneita' di comportamenti all'interno del territorio nazionale obbligando le stazioni appaltanti ad una valutazione di congruita' secondo criteri e parametri imposti e, comunque, diversi da quelli individuati a livello nazionale. La norma provinciale in esame, investendo le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell'ordine pubblico, di competenza esclusiva dello Stato, detta disposizioni in contrasto col codice dei contratti pubblici e in violazione dei limiti statutari nonche' dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli articoli 36 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.