P.Q.M. 
 
    Solleva  questione  di   legittimita'   costituzionale   rispetto
all'art. 262, primo comma, codice civile,  nella  parte  in  cui  non
consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al
momento della nascita, il solo cognome materno per  violazione  delle
disposizioni della Costituzione: articoli 2, 3, intesi  quale  tutela
dell'identita' personale e  riconoscimento  dell'uguaglianza  tra  la
donna e l'uomo (cfr. art. 29,  eguaglianza  morale  e  giuridica  dei
coniugi); articolo 11 e 117,  comma  1,  Costituzione  rispetto  agli
articoli 8 e 14 della Convenzione europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali intesi  quali  tutela
della vita privata e familiare e divieto di discriminazione, articolo
11 e 117, comma 1, Costituzione rispetto agli articoli 7 e  21  della
Carta dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  intesi  quali
rispetto della vita privata e  della  vita  familiare  e  divieto  di
discriminazione. 
    Sospende per effetto, il presente procedimento. 
    Dispone, ai sensi dell'art.  52  decreto  legislativo  30  giugno
2003,  n.  196,  che  sia   apposta   a   cura   della   cancelleria,
sull'originale del presente provvedimento, la  seguente  annotazione,
recante l'indicazione degli estremi  dell'articolo  citato,  volta  a
precludere, in caso di riproduzione del  provvedimento  in  qualsiasi
forma, l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi
di G. D., H. D. ed H. M. riportati  nel  presente  provvedimento  «In
caso  di  diffusione  omettere  le  generalita'  e  gli  altri   dati
identificativi di G. D., H. D. ed H. M.. 
    Manda alla cancelleria di notificare la presente  ordinanza  alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, al  sig.  G.
D., alla signora H. D. ed al Presidente del Consiglio  dei  ministri,
nonche' di comunicarla ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Dispone l'immediata trasmissione, a cura della cancelleria, della
presente  ordinanza  e   degli   atti   del   giudizio   alla   Corte
costituzionale,  unitamente  alla   prova   delle   notificazioni   e
comunicazioni prescritte. 
        Cosi' deciso in Bolzano, 19 settembre 2019 
 
                       La Presidente: Dorfmann 
 
 
                                         Il giudice estensore: Laus