P.Q.M. La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale a speciale composizione: solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 (Tuel) nella parte in cui prevede l'automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso di mancata adozione del Piano di riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall'art. 243-bis, comma 5, senza consentire alle amministrazioni che inizino il nuovo mandato in pendenza del predetto termine, di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 243-bis, comma 5, del Tuel anche in assenza di una previa deliberazione di Piano e comunque senza tener conto della reale situazione finanziaria dell'ente per effetto del prolungamento del procedimento di controllo oltre i termini ordinatori previsti dall'art. 243-quater, commi 1 e 3,, in relazione agli articoli 81, 119, comma 1, 97, commi 1, anche in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 Cost., nonche' all'art. 3 della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa al Procuratore generale ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019. Il Presidente: Pischedda L'estensore: Papa