P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti, Sezioni riunite  in  sede  giurisdizionale  a
speciale composizione: 
        solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
243-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 (Tuel) nella
parte in cui prevede l'automatico avvio della procedura di  dissesto,
nel caso di mancata adozione  del  Piano  di  riequilibrio  entro  il
termine  perentorio  previsto  dall'art.  243-bis,  comma  5,   senza
consentire alle amministrazioni  che  inizino  il  nuovo  mandato  in
pendenza del predetto termine, di avvalersi della  facolta'  prevista
dall'art. 243-bis, comma 5, del Tuel anche in assenza di  una  previa
deliberazione di Piano e  comunque  senza  tener  conto  della  reale
situazione finanziaria dell'ente per effetto  del  prolungamento  del
procedimento  di  controllo  oltre  i  termini  ordinatori   previsti
dall'art. 243-quater, commi 1 e 3,, in relazione  agli  articoli  81,
119, comma 1, 97, commi  1,  anche  in  combinato  disposto  con  gli
articoli 1 e 2 Cost., nonche' all'art. 3 della Costituzione; 
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio  e   dispone   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone, ai sensi dell'art. 23,  ultimo  comma,  della  legge  11
marzo 1953,  n.  87,  che,  a  cura  della  segreteria,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa al Procuratore  generale
ed al Presidente del Consiglio dei  ministri  e  che  sia  comunicata
anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno  3
luglio 2019. 
 
                      Il Presidente: Pischedda 
 
 
                                                    L'estensore: Papa