P. Q. M. Il Tribunale, visti gli articoli 23, legge n. 87/1953 e 1 L.C. n. 1/1948, ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante, dispone la sospensione del giudizio con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale - in relazione ai precetti di cui agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione - nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare e/o procedere al (successivo) giudizio (ordinario) del Giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato. Ordinanza letta in udienza. Manda alla cancelleria per la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle Camere del Parlamento. Spoleto, 7 gennaio 2020 Il Giudice: Padula