P. Q. M. 
 
    Il Tribunale, visti gli articoli 23, legge n. 87/1953 e 1 L.C. n.
1/1948,  ritenuta  la  questione  non  manifestamente   infondata   e
rilevante, dispone la sospensione del giudizio con trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma  2  del  codice  di
procedura penale - in relazione ai precetti di cui agli  articoli  3,
24 e 111  della  Costituzione  -  nella  parte  in  cui  non  prevede
l'incompatibilita'  a  partecipare  e/o  procedere  al   (successivo)
giudizio (ordinario) del Giudice del dibattimento che ha rigettato la
richiesta  di  sospensione  del  processo  con   messa   alla   prova
dell'imputato. 
    Ordinanza letta in udienza. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notifica  al  Presidente   del
Consiglio dei ministri e ai presidenti delle Camere del Parlamento. 
      Spoleto, 7 gennaio 2020 
 
                         Il Giudice: Padula