P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24  della
Costituzione, del combinato disposto degli artt. 395 n  4  cpc  e  14
d.lvo 1° settembre 2011 n° 150 nella parte in  cui  non  consente  di
assoggettare al rimedio impugnatorio di cui  all'art.  395  n  4  cpc
l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 14 d.lvo 1° settembre  2011  n
150, viziata da errore di fatto consistito nel ritenere non  prodotto
in giudizio un documento decisivo. 
    Sospende il procedimento sino  all'esito  della  definizione  del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone, a cura della cancelleria,  la  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale, la notificazione della presente  ordinanza
alle parti in causa ed alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
nonche' la comunicazione ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2020. 
 
                      Il Presidente: Viteritti 
 
                                          Il Giudice estensore: Lento