P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 395 n 4 cpc e 14 d.lvo 1° settembre 2011 n° 150 nella parte in cui non consente di assoggettare al rimedio impugnatorio di cui all'art. 395 n 4 cpc l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 14 d.lvo 1° settembre 2011 n 150, viziata da errore di fatto consistito nel ritenere non prodotto in giudizio un documento decisivo. Sospende il procedimento sino all'esito della definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2020. Il Presidente: Viteritti Il Giudice estensore: Lento