P.Q.M. Vista la rilevanza e. la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 62-72 della legge 9 agosto 2013 n. 98 in riferimento all'art. 106, secondo comma, Cost., ai sensi dell'art. 23 I. 11 marzo 1952 n. 87 rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio e mandando la cancelleria per l'espletamento degli incombenti di legge. Cosi' deciso in Roma l'11 settembre 2019 Il Presidente: Amendola