P.Q.M. 
 
    Vista  la  rilevanza  e.  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale degli articoli  62-72  della
legge 9 agosto 2013 n. 98 in riferimento all'art. 106, secondo comma,
Cost., ai sensi dell'art. 23 I. 11 marzo 1952 n. 87 rimette gli  atti
alla  Corte  costituzionale,  sospendendo  il  presente  giudizio   e
mandando la cancelleria per l'espletamento degli incombenti di legge. 
    Cosi' deciso in Roma l'11 settembre 2019 
 
                       Il Presidente: Amendola